# Spese di rappresentanza per i lavoratori autonomi

Precedentemente nella nostra Digital Guide vi abbiamo spiegato quali sono le nozioni di base delle spese di rappresentanza e quali sono i [documenti necessari per una corretta gestione](https://www.ionos.it/digitalguide/startup/gestione/spese-di-rappresentanza-nozioni-di-base/) delle stesse. In questo articolo invece ci soffermiamo sulla categoria dei lavoratori autonomi, per i quali vigono norme leggermente differenti.

## Il “Jobs Act del lavoro autonomo” e il limite dell’1 %

La nuova [Legge 81/2017 del 22 maggio](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-13&amp;atto.codiceRedazionale=17G00096&amp;elenco30giorni=false "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: Legge 81/2017"), spesso soprannominata “Jobs Act del lavoro autonomo”, fa parte di una serie di interventi mirati a regolare e tutelare la sicurezza del lavoro autonomo di stampo non imprenditoriale, assicurandone dunque anche una protezione a livello sociale.

Tra le varie modifiche apportate, alcune riguardano le spese sostenute e la loro deducibilità. A questo proposito vengono anche menzionate e quindi regolamentate le spese di rappresentanza. La nota dell’articolo 8 recita così:

“*Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.*”

Si stabilisce dunque che il regime relativo alle spese di rappresentanza rimane invariato e che le spese sono deducibili a patto che rientrino nel limite dell’1 % dei compensi percepiti durante il periodo d’imposta.

### Le spese di rappresentanza in sintesi

Per vostra comodità abbiamo deciso di riportare ancora una volta le categorie generiche delle spese di rappresentanza (stando al [decreto ministeriale del 19 novembre 2008](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/12/11/008G0215/sg "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: D.Lgs 194/2008") e al [decreto legislativo 147/2015](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/22/15G00163/sg "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: D.Lgs. 147/2015")):

1. le spese per viaggi turistici legati ad attività promozionali inerenti i beni o i servizi caratterizzanti l’offerta dell’impresa;
2. le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento per occasioni quali ricorrenze aziendali o festività nazionali e/o religiose;
3. le spese per feste, ricevimenti ed eventi finalizzati all’intrattenimento aventi luogo in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici e locali legati all’attività d’impresa;
4. le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento collegati all’esposizione dei beni e dei servizi prodotti dall’impresa;
5. ogni spesa che non rientri nelle categorie precedenti ma che faccia riferimento a beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, inclusi contributi per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda al criterio di inerenza.

Le spese di rappresentanza per poter essere dedotte devono essere **inerenti** e ben **documentate**, oltre che trattarsi di **spese effettivamente sostenute**. Inoltre devono sempre e assolutamente fare riferimento a beni e servizi ceduti o erogati a **titolo gratuito**, con **finalità promozionali** o di pubbliche relazioni e che **rispondano ai criteri di ragionevolezza**, ovvero che abbiano l’obiettivo di apportare benefici economici e che siano coerenti con il settore commerciale di appartenenza. È però necessario precisare che l’attività relativa alle spese di rappresentanza **non deve in alcun modo essere riconducibile a una diretta aspettativa di ritorno commerciale**.

Vi preghiamo di osservare la [nota legale](https://www.ionos.it/digitalguide/startup/clausola-di-esclusione-di-responsabilita/) relativa a questo articolo.


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