Dichiarazione di volontà: fondamento del diritto civile

Ogni volta che si effettua una transazione legale, è necessario esprimere la propria volontà: "voglio comprare questa macchina!" oppure "Accetto questo contratto d’affitto!". Può sembrare qualcosa di assolutamente banale, ma è più che decisivo per il diritto civile. Infatti senza una corretta dichiarazione di volontà, non è possibile sottoscrivere alcun contratto e non è quindi possibile portare a buon fine alcun affare in maniera legale.

Che cos’è una dichiarazione di volontà

La manifestazione di volontà è uno degli elementi essenziali del negozio giuridico. Affinché un negozio giuridico (nel senso di transazione) possa essere concluso, è necessario che la propria volontà sia esternata. Tuttavia, in base al modo in cui viene condivisa la propria volontà, la manifestazione può essere espressa o tacita. A esternare la propria volontà sono solamente le persone aventi capacità giuridica.

Definizione

Nel diritto italiano, per dichiarazione di volontà si intende l’espressione (tacita o manifesta) della propria volontà, cioè la capacità di intendere e di volere che costituisce un prerequisito dell’agire e rappresenta il contenuto tipico di un negozio giuridico.

Ogni contratto richiede almeno una dichiarazione di volontà effettiva, altrimenti non è possibile concludere alcun negozio giuridico. Il numero di dichiarazioni di volontà richieste, cioè se una sola parte esprime la sua volontà o se sono coinvolte due persone, dipende dal fatto che la transazione sia unilaterale o bilaterale. Ad esempio, nei contratti di acquisto o di affitto le parti coinvolte sono sempre due: un lato avanza un'offerta, l'altro l’accetta. In tal caso, ciascuna delle parti deve esprimere congruamente la propria volontà. Ma attenzione: non tutte le manifestazioni di volontà sono adatte a essere considerate valide.

Tuttavia la cosa più importante è manifestare la propria volontà. Senza di essa, indipendentemente dalla forma che si utilizza per esternarla, non è possibile portare a compimento alcun negozio giuridico. Dopodiché è il destinatario a dover ricevere la dichiarazione di volontà, salvo che si tratti di una dichiarazione di volontà che non deve essere ricevuta (tacita). Infine, non ci devono essere ostacoli all'efficacia.

I due tipi di manifestazione di volontà

Si distingue tra due diversi tipi di esternazioni di volontà, che determinano l’efficacia della manifestazione. La tipologia più comune è la manifestazione espressa, che prevede la ricezione attiva della manifestazione da parte del destinatario. Un esempio è un contatto diretto tra due parti.

Tuttavia fare una dichiarazione di volontà espressa è possibile anche in assenza del destinatario. Ad esempio nel caso dell’invio di una lettera, la manifestazione in essa contenuta (e che essa rappresenta) diventa valida solo al momento della ricezione. In questo caso non importa che il destinatario percepisca la dichiarazione di volontà, ciò che conta è che il destinatario abbia la possibilità di leggerla.

D'altra parte, tra le eccezioni c'è anche la manifestazione di volontà che non ha bisogno di essere ricevuta: tacita. In questo caso la dichiarazione di volontà di per sé è sufficiente per essere giuridicamente valida. La sua efficacia non dipende dalla ricezione da parte di una seconda persona. L'esempio in questo caso più noto è il testamento che, indipendentemente dal fatto se venga inviato a qualcuno o meno, ha comunque piena validità.

Componenti di una manifestazione di volontà

Ogni manifestazione di volontà si compone di due elementi principali: la fattispecie soggettiva e quella oggettiva. La prima fa riferimento alla volontà interna del soggetto, che prevede la presenza della volontà di agire. Deve essere presente un desiderio reale e interno di fare qualcosa, o di non farla. Questo significa anche che, per quanto ovvio possa suonare, la manifestazione della volontà da parte di persone inconsapevoli (e tra queste rientrano anche i dormienti) non hanno alcun valore.

Il soggetto che esprime la propria volontà deve essere infatti consapevole sia della propria esternazione sia delle conseguenze che ne deriveranno. Se così non fosse, il negozio giuridico sarà considerato nullo.

Fatto

I giuristi tedeschi fanno spesso riferimento a un caso esemplare per spiegare la nullità di un negozio senza consapevolezza, quello dell’asta di Treviri: all’asta un uomo saluta un suo amico con un gesto della mano. Il banditore considera questa un’offerta, che fa sì che l’uomo si aggiudichi l’acquisto di una costosa bottiglia di vino. Tuttavia l’uomo non era a conoscenza che in questo modo, in questa particolare situazione, ciò rappresentasse una dichiarazione di volontà. Nonostante la sua mancanza d’intento, gli viene presentato un contratto da firmare, poiché il significato dell’alzata di mano in quella situazione avrebbe dovuto essere nota. L’uomo può contestare questo errore sorto da un’incomprensione, sarà tuttavia costretto a risarcire i danni derivanti dal malinteso.

Entrambi questi elementi fanno dunque riferimento al soggetto e alla sua volontà. Ma perché una manifestazione di volontà possa avere efficacia giuridica, è necessario che l’oggetto della propria volontà sia esternato. La fattispecie oggettiva fa riferimento alla manifestazione in sé. In questo caso il punto di vista da prendere in considerazione è quello del ricevente della volontà: risulta chiaro a una parte terza disinteressata che il dichiarante sta esprimendo la propria volontà liberamente? Le esternazioni che avvengono sotto la minaccia di violenza, non hanno alcuna validità.

La dichiarazione può avvenire sia in forma verbale che scritta, o in qualsiasi altra forma comunemente comprensibile e concludente: ovvero con qualsiasi mezzo che renda possibile comprendere il pensiero di un soggetto terzo alle altre persone, come ad esempio l’alfabeto Morse, segni positivi o negativi, l’alfabeto delle persone sordomute, ecc. Un esempio che rende l’idea è quello di salire su un treno. Salendoci è chiaro che la vostra volontà sia quella di viaggiare per mezzo di quel treno.

N.B.

Rimanere in silenzio rappresenta tuttavia un’eccezione. In questo caso il detto italiano “chi tace acconsente” può indurre in confusione. In linea di massima l’atto del tacere non può essere considerato come una manifestazione di volontà. Un’eccezione all’eccezione è quando invece il silenzio sia circostanziato, assumendo in tal modo un significato univoco e quindi inequivocabile. In aggiunta ci sono delle singole eccezioni previste dalla legge, come l’Art. 1333 Contratto con obbligazioni del solo proponente.

Altro elemento costitutivo per una dichiarazione di volontà, valida a tutti gli effetti, è la volontà di concludere un negozio. Il dichiarante deve segnalare di essere realmente intenzionato a dare vita a un negozio con valenza legale, come avviene ad esempio con la firma di un contratto. La questione è diversa quando si accetta ad esempio di fare una cortesia a un amico: in questo caso la parte che offre il proprio aiuto non è disposta a dare vita a un rapporto con valenza giuridica, e non è quindi disposto a rispondere alle conseguenze che ne potrebbero derivare. Anche in questo caso la prospettiva di una terza parte disinteressata è decisiva: il ricevente ha avuto modo di interpretare correttamente le affermazioni o il dichiarante si è comportato in maniera chiaramente equivoca?

Come fa una manifestazione di volontà ad andare in porto?

La manifestazione della propria volontà inizia con l’esternazione della stessa: quando con cognizione di causa e in totale autonomia dischiudete la vostra dichiarazione. Se non si tratta di una manifestazione di volontà che deve essere recepita, allora la singola esternazione sarà già di per sé valida.

Se, invece, si tratta di una manifestazione che necessita un ricevente, allora è necessario esternare la propria volontà al cospetto di una seconda parte, distinguendo tra riceventi presenti e non presenti. Mentre il primo ha la possibilità di ottenere immediatamente la volontà e quindi di prenderla in considerazione, nel caso di una persona assente è invece necessario far sì che la propria volontà possa essere consegnata a quella persona, ad esempio inserendo la lettera contenente la propria volontà nella buca delle lettere.

Questa forma di consegna della propria manifestazione può causare due problemi:

La presa di conoscenza casuale: in questo caso una parte esterna la propria volontà e un’altra parte ne prende atto. Sebbene la dichiarazione fosse rivolta a questa seconda persona, non era previsto che ne venisse a conoscenza. Il ricevente ha appreso della manifestazione di volontà inavvertitamente, ad esempio durante una conversazione che doveva essere privata. In tal caso la dichiarazione non va considerata come consegnata, poiché questa non è stata resa pubblica intenzionalmente.

Perdita della dichiarazione di volontà: è inoltre possibile che una persona metta per iscritto le proprie volontà, le sottoscriva e però affidi il compito di portarle al ricevente a una terza persona. Nel caso in cui questa terza persona renda pubblica la volontà del dichiarante contro il volere dello stesso, o senza che egli lo sappia, allora la dichiarazione non ha validità. Il dichiarante non ha mostrato nessuna precisa volontà d’agire in riferimento alla consegna delle proprie volontà. Ma stando ai manuali di diritto, va presa in considerazione la negligenza, ovvero se il dichiarante ha causato questa situazione con il suo comportamento negligente; in tal caso il ricevente ha il diritto di considerare effettive e vincolanti le volontà.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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