La manifestazione della propria volontà inizia con l’esternazione della stessa: quando con cognizione di causa e in totale autonomia dischiudete la vostra dichiarazione. Se non si tratta di una manifestazione di volontà che deve essere recepita, allora la singola esternazione sarà già di per sé valida.
Se, invece, si tratta di una manifestazione che necessita un ricevente, allora è necessario esternare la propria volontà al cospetto di una seconda parte, distinguendo tra riceventi presenti e non presenti. Mentre il primo ha la possibilità di ottenere immediatamente la volontà e quindi di prenderla in considerazione, nel caso di una persona assente è invece necessario far sì che la propria volontà possa essere consegnata a quella persona, ad esempio inserendo la lettera contenente la propria volontà nella buca delle lettere.
Questa forma di consegna della propria manifestazione può causare due problemi:
La presa di conoscenza casuale: in questo caso una parte esterna la propria volontà e un’altra parte ne prende atto. Sebbene la dichiarazione fosse rivolta a questa seconda persona, non era previsto che ne venisse a conoscenza. Il ricevente ha appreso della manifestazione di volontà inavvertitamente, ad esempio durante una conversazione che doveva essere privata. In tal caso la dichiarazione non va considerata come consegnata, poiché questa non è stata resa pubblica intenzionalmente.
Perdita della dichiarazione di volontà: è inoltre possibile che una persona metta per iscritto le proprie volontà, le sottoscriva e però affidi il compito di portarle al ricevente a una terza persona. Nel caso in cui questa terza persona renda pubblica la volontà del dichiarante contro il volere dello stesso, o senza che egli lo sappia, allora la dichiarazione non ha validità. Il dichiarante non ha mostrato nessuna precisa volontà d’agire in riferimento alla consegna delle proprie volontà. Ma stando ai manuali di diritto, va presa in considerazione la negligenza, ovvero se il dichiarante ha causato questa situazione con il suo comportamento negligente; in tal caso il ricevente ha il diritto di considerare effettive e vincolanti le volontà.