Nel regolare i rapporti tra fideiussore e debitore principale, il legislatore ha posto particolare attenzione alla fase successiva all’estinzione del debito da parte del fideiussore, il quale, dopo aver corrisposto la prestazione pattuita, ha nei confronti del debitore gli stessi diritti che prima aveva il creditore nei suoi confronti, ovvero un diritto surrogato che si espleta negli stessi limiti e termini di quelli che aveva il creditore. Il fideiussore gode anche dell’azione di regresso, che consiste nel diritto a farsi rimborsare dal debitore tutto ciò che è stato pagato al debitore, inclusi interessi e spese sostenute.
Il diritto di regresso è però vincolato a determinate condizioni: il fideiussore però deve sempre avvertire il debitore prima di effettuare dei pagamenti al creditore, in modo che quest’ultimo possa far valere le proprie rimostranze. Se questa comunicazione non avviene, il debitore può rifiutarsi di corrispondere parte delle obbligazioni al fideiussore opponendo le rimostranze che non ha potuto muovere al creditore quando è stato effettuato il pagamento. Inoltre, qualora il debitore, inconsapevole del pagamento del fideiussore, abbia anch’egli adempiuto agli obblighi, il fideiussore perde il diritto di regresso, ossia come già detto il diritto di rivalersi sul debitore per il debito pagato.
La perdita del diritto di regresso può avvenire anche in altri casi, ad esempio se per sbaglio dovesse pagare un debito già estinto per qualsiasi altra causa.