Società in accomandita semplice: responsabilità, costi e molto altro

Una società in accomandita semplice (SAS) è una società costituita da minimo due persone (giuridiche o naturali) a fine commerciali o non. In questa forma giuridica c’è sempre un socio accomandatario con responsabilità personale illimitata e un socio accomandante con responsabilità personale limitata sulla base della quota da lui conferita. Il socio accomandatario, oltre a dover rispondere ai creditori con il proprio patrimonio, amministra anche la società. Il socio accomandante invece non ha potere decisionale e non è tenuto a rispondere con il suo patrimonio a eventuali creditori. Ma come si apre una società in accomandita semplice e quali sono le responsabilità dei soci e i costi?

Come aprire una società in accomandita semplice

A regolare l’apertura di una società in accomandita semplice ci pensa il Codice civile nel libro V del lavoro con gli articoli che vanno dal 2313 al 2324. Come menzionato sopra, si tratta di una forma di società di persone in cui ci devono sempre essere almeno due soci, uno accomandatario che risponde con il proprio patrimonio e uno accomandante che risponde solo con le proprie quote. I soci possono essere persone giuridiche o naturali e non c’è un numero massimo di partecipanti.

Uno dei vantaggi di una SAS è che i requisiti per creare questo tipo di società sono meno stringenti e meno laboriosi rispetto alle società di capitali. Oltre a non essere richiesto né un capitale minimo né per l’apertura né per la partecipazione dei soci, non ci sono nemmeno requisiti stringenti per quanto riguarda la denominazione. L’importante è che la ragione sociale (il nome della società) contenga il nome di almeno uno dei soci accomandatari e che indichi chiaramente che si tratta di una SAS. Il socio il cui nome figura nella ragione sociale risponde illimitatamente insieme agli altri soci accomandatari alle obbligazioni sociali.

N.B.

La ragione sociale della SAS (il nome della società) deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari, mai quello degli accomandanti. Questo perché agli accomandanti non è riservata l’amministrazione della società.

Aprire una società in accomandita semplice: tutti i passaggi

Una volta stabilito chi sono i soci accomandatari e quelli accomandanti e aver trovato un nome, potete finalmente procedere all’apertura della vostra società in accomandita semplice. Per farlo è necessario un atto costitutivo che regoli i rapporti tra soci. Affinché questo atto sia valido è necessario un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da un notaio e la deposizione dell’atto costitutivo presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni.

L’atto costitutivo

Il Codice civile stabilisce quali siano i diritti, i doveri e le responsabilità dei soci in una società in accomandita semplice. Potendosi declinare in maniera diversa a seconda dello scopo della società, bisogna sempre redigere un atto costitutivo che regoli i rapporti tra i soci. In un atto non dovrebbero mai mancare le seguenti specificazioni:

  • chi sono i soci accomandatari e quelli accomandanti;
  • quali sono le prestazioni offerte dai diversi soci;
  • la ragione sociale;
  • chi sono i soci di rappresentanza e di amministrazione;
  • come si suddividono gli utili;
  • l’oggetto sociale della società;
  • dove sia la sede (o le sedi) della società.

Una volta redatto l’atto costitutivo lo si deve validare attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da un notaio. Per essere valido l’atto deve essere sottoscritto e autenticato da tutti i soci e registrato entro 30 giorni sul Registro delle Imprese.

N.B.

Non abbiate paura di chiedere una consulenza legale in caso di dubbi durante la redazione dell’atto costitutivo. Se non siete sicuri di aver sviluppato tutti i punti o se temete che non siano abbastanza specifici è meglio chiedere il parere di un esperto piuttosto che avere grane legali in un momento successivo.

Iscrizione al Registro delle Imprese

Affinché la vostra società possa considerarsi completamente avviata, dovete registrarla presso il Registro delle Imprese. Oggi, grazie alla tecnologia, potete farlo telematicamente attraverso ComUnica (Comunicazione Unica d’Impresa), un servizio che vi permette non solo di registrarvi al Registro delle Imprese ma anche di usufruire di altri servizi e inviare comunicazioni rivolte anche ad altri enti burocratici. Per utilizzare ComUnica dovete prima registrarvi a Telemaco - Consultazione ed Invio Pratiche, una piattaforma messa a disposizione proprio dal Registro delle Imprese che vi permette di accedere anche a Fedra e ComunicaStarweb, altri due servizi utili per la gestione della vostra impresa.

I costi di una società in accomandita semplice

I costi per aprire una società in accomandita semplice dipendono dal notaio, dai bolli, dal commercialista e da alcune spese accessorie. In linea generale, il notaio costa di solito intorno ai 1.500 € più IVA, più ritenuta del 20% (inclusiva di bolli e tasse del registro). La consulenza presso un commercialista potrebbe costarvi intorno ai 350 € più IVA. A questo, dovete anche aggiungere l’iscrizione all’INPS per ogni socio che ha un costo di 3.000 € all’anno (potete decidere di versare questa somma in 4 rate annuali).

N.B.

Tenete anche in considerazione che se avete intenzione di farvi tenere la contabilità da un commercialista e di farvi fare la dichiarazione dei redditi, il costo potrebbe ammontare intorno ai 1.600 € all’anno.

Gestire una società in accomandita semplice: ora tocca ai soci

Una volta svolte tutte le pratiche burocratiche e dopo aver registrato la società in accomandita semplice presso il Registro delle Imprese siete finalmente pronti per iniziare ufficialmente la vostra attività. A seconda di quale tipo di socio abbiate deciso di essere nella società, avrete responsabilità diverse. Il socio accomandatario, quello che risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali della società, non ha solo più responsabilità finanziarie sulle sue spalle ma ha anche potere di gestione e di amministrazione della società. Il socio accomandante invece ha esclusivamente il ruolo di finanziatore e risponde dei debiti solo sulla base della propria quota. Inoltre, gli è vietata qualsiasi funzione di amministrazione o gestione (divieto di ingerenza) pena il pagamento di sanzioni.

N.B.

L’articolo 2320 del Codice Civile al comma 1 e 2 chiarisce bene le differenze tra socio accomandatario e socio accomandante: ‘I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell’articolo 2286’.

Una precisazione importante è che la SAS può continuare ad esistere se dovessero venire a mancare tutti i soci accomandanti (dopo i sei mesi concessi dalla legge per ricostruire la pluralità dei soci si può decidere di trasformare la SAS in S.N.C.). Invece, la SAS non può continuare ad esistere se a venire meno sono i soci accomandatari perché verrebbe meno un organo fondamentale di gestione dell’impresa.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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