A regolare l’apertura di una società in accomandita semplice ci pensa il Codice civile nel libro V del lavoro con gli articoli che vanno dal 2313 al 2324. Come menzionato sopra, si tratta di una forma di società di persone in cui ci devono sempre essere almeno due soci, uno accomandatario che risponde con il proprio patrimonio e uno accomandante che risponde solo con le proprie quote. I soci possono essere persone giuridiche o naturali e non c’è un numero massimo di partecipanti.
Uno dei vantaggi di una SAS è che i requisiti per creare questo tipo di società sono meno stringenti e meno laboriosi rispetto alle società di capitali. Oltre a non essere richiesto né un capitale minimo né per l’apertura né per la partecipazione dei soci, non ci sono nemmeno requisiti stringenti per quanto riguarda la denominazione. L’importante è che la ragione sociale (il nome della società) contenga il nome di almeno uno dei soci accomandatari e che indichi chiaramente che si tratta di una SAS. Il socio il cui nome figura nella ragione sociale risponde illimitatamente insieme agli altri soci accomandatari alle obbligazioni sociali.