Le indicazioni sulla responsabilità in una SNC, si ritrovano sin da subito nell’articolo 2291 del Codice Civile, dove è specificato che in una SNC la responsabilità è di tipo solidale e illimitata per quanto riguarda le obbligazioni sociali. Ciò significa che in caso di fallimento o debiti tutti i soci rispondono con il loro patrimonio personale, anche qualora il debito non sia stato contratto da tutti ma solo da uno dei soci. Questo carattere deriva dal fatto che una SNC non ha personalità giuridica.
È prevista comunque un’eventuale stipula di un patto contrario, che ha però valore tra i soci stessi e non nei confronti di terzi. Ciò vuol dire che se un creditore richiede il saldo del debito a tutti i soci, il socio potrà poi richiedere il risarcimento della sua quota agli altri soci, poiché così è previsto dal patto stipulato. In nessun modo è pertanto possibile escludere la responsabilità di un socio verso terzi, a differenza di quanto accade nella società semplice.