Solitamente una SNC viene costituita quando non si dispone di fondi necessari per aprire una SRL e quando ci si vuole mettere in società in presenza di almeno due persone. Infatti, se si decide di aprire un’attività commerciale in proprio, si opterà per la ditta individuale. In caso di due o più persone, invece, si decide di costituire una società in nome collettivo (SNC). In questa società di persone ciascun socio risponde solidalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio personale, presente e futuro. Possono diventare soci sia persone fisiche che giuridiche. L’amministrazione può essere affidata a entrambi i soci o solo a uno.
Dato che una SNC gode di un’autonomia patrimoniale imperfetta, non le viene riconosciuta una personalità giuridica e ciò significa che anche il patrimonio personale dei soci può servire a saldare eventuali crediti insoluti. A questo svantaggio rispetto ad altri tipi di società si aggiungono però ulteriori semplificazioni, come l'esenzione dal pagamento dell'IRES.
Si identificano due tipologie di società in nome collettivo:
- La società in nome collettivo regolare è iscritta al registro delle imprese e l’atto costitutivo deve essere stipulato tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- La società in nome collettivo irregolare (indicata anche come società in nome collettivo di fatto) non è iscritta al registro delle imprese e non ha bisogno di atti autenticati dal notaio.