Il socio accomandante ha innanzitutto il diritto e al tempo stesso l'obbligo di un socio, vale a dire di gestire fin dall'inizio l'attività. A parte ciò, gli obblighi dei soci accomandanti, ad eccezione della responsabilità, differiscono solo in modo irrilevante da quelli dei soci accomandatari. Ciò comprende in primo luogo l'obbligazione di servizio nei confronti dell'impresa, ossia il pagamento dei contributi pattuiti come previsto dallo statuto. Oltre ai contributi obbligatori, può anche trattarsi di beni materiali o servizi.
Inoltre, esiste un dovere generale dilealtà nei confronti della società: il socio accomandante è quindi obbligato a promuovere lo scopo sociale e ad astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare danno alla S.a.s. Rispondendo delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, hanno il diritto di prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e possono agire per singoli affari in forza di procura speciale.