I contribuenti che adottano il cosiddetto regime “contribuenti minimi”, art. 27 del D.L. n. 98/2011, hanno la possibilità di riportare le perdite fiscali realizzatesi dal proprio esercizio di attività di impresa, arte o professione per un periodo di cinque anni. Anche nell’eventualità in cui il contribuente, nel frattempo, sia fuoriuscito dal regime di vantaggio, si continua ad applicare questa modalità di riporto quinquennale della perdita di regime dei minimi.
Inoltre l’articolo 1, comma 108, della Legge n. 244/2007 stabilisce che le perdite fiscali generate da tali soggetti possono essere utilizzate dal contribuente negli anni successivi solamente per eliminare il reddito di impresa o di lavoro autonomo.
Anche per i contribuenti minimi è possibile avere perdite fiscali che si possono riportare senza limiti negli esercizi successivi. L’art. 1 comma 108 della Legge Finanziaria 2008 fa riferimento a quanto è contenuto nell’art. 84 comma 2 del TIUR: le perdite di impresa realizzate dai contribuenti minimi nei primi 3 anni di attività possono servirsi del riporto illimitato nel tempo.