La Direttiva UE 2008/9/CE è la direttiva di riferimento che regola la procedura di richiesta e di rimborso. Le operazioni per le quali può essere richiesta la restituzione dell’imposta versata sono spese per così dire accessorie, ovvero collegate solo indirettamente alla vendita, come costi legati alle trasferte aziendali, spese per eventi, convegni e seminari. Esemplificativo per capire grossomodo di quali operazioni si tratti può risultare l’elencare i codici e le relative diciture da inserire nella propria richiesta:
1 = Carburante
2 = Locazione di mezzi di trasporto;
3 = Spese relative a mezzi di trasporto, ad eccezione dei beni e dei servizi di cui ai codici 1 e 2;
4 = Pedaggi stradali e oneri per l’uso della strada;
5 = Spese di viaggio quali spese di taxi, spese per l’utilizzazione di mezzi di trasporto pubblici;
6 = Alloggio;
7 = Alimenti, bevande e servizi di ristorazione;
8 = Ingresso a fiere ed esposizioni;
9 = Spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza;
10 = Altro.
Tuttavia la procedura non è totalmente unificata. Infatti il rimborso è disciplinato sia dalla menzionata normativa europea sia dai specifici regolamenti dei singoli Stati membri UE, i quali hanno imposte sul valore aggiunto diverse, come diverse sono le operazioni a essa soggette.
Ad esempio in alcuni paesi è necessario allegare fatture oltre un certo importo. Ecco come procedono i principali Stati membri a riguardo:
Austria: non è prevista la richiesta di allegare le fatture all’istanza telematica;
Repubblica Ceca: è richiesto il controllo sistematico delle fatture indicate nell’istanza;
Germania: è richiesto l’invio in allegato all’istanza delle fatture di importo superiore a Euro 1.000;
Olanda: non è prevista la richiesta di allegare le fatture all’istanza telematica;
Spagna: è richiesto l’invio, in allegato all’istanza, delle fatture di importo superiore a Euro 1.000;
Francia: è richiesto l’invio, in allegato all’istanza, delle fatture di importo superiore a Euro 1.000;
Portogallo: non è prevista la richiesta di allegare le fatture all’istanza telematica;
Grecia: è richiesto l’invio, in allegato all’istanza, delle fatture di importo superiore a Euro 1.000;
Cipro: è richiesto l’invio, in allegato all’istanza, delle fatture di importo superiore a Euro 1.000;
Malta: è richiesto l’invio, in allegato all’istanza, delle fatture di importo superiore a Euro 1.000;
Svezia: non è prevista la richiesta di allegare le fatture all’istanza telematica;
Slovenia: non è prevista la richiesta di allegare le fatture all’istanza telematica;
Danimarca: non è prevista la richiesta di allegare le fatture all’istanza telematica;
Irlanda: non è prevista la richiesta di allegare le fatture all’istanza telematica;
Gran Bretagna: è richiesto l’invio, in allegato all’istanza, delle fatture di importo superiore a £ 750;
Per completezza si segnala che relativamente ai Paesi che richiedono l’esibizione delle fatture, la soglia di € 1.000 è ridotta a € 250 per gli acquisti di carburanti.