Rimborso dell‘IVA pagata oltre i confini nazionali ma all’interno dell’UE

Uno dei caratteri fondamentali dell’Unione Europea è il libero mercato tra i Paesi membri. Gli imprenditori di tutti gli Stati membri possono avventurarsi oltre i confini nazionali senza particolari accorgimenti. Solitamente le operazioni commerciali internazionali non sono assoggettato all’imposta sul valore aggiunto, ma ci sono delle eccezioni, le quali, in base all’entità e alla frequenza dell’attività svolte oltre confine, possono risultare più o meno gravose sul portafogli dell’impresa di turno. È per questo che è stata stabilita una procedura per permettere agli imprenditori di fare richiesta di rimborso dell’IVA pagata in un altro paese dell’Unione.

Le operazioni rimborsabili

La Direttiva UE 2008/9/CE è la direttiva di riferimento che regola la procedura di richiesta e di rimborso. Le operazioni per le quali può essere richiesta la restituzione dell’imposta versata sono spese per così dire accessorie, ovvero collegate solo indirettamente alla vendita, come costi legati alle trasferte aziendali, spese per eventi, convegni e seminari. Esemplificativo per capire grossomodo di quali operazioni si tratti può risultare l’elencare i codici e le relative diciture da inserire nella propria richiesta:

1 = Carburante

2 = Locazione di mezzi di trasporto;

3 = Spese relative a mezzi di trasporto, ad eccezione dei beni e dei servizi di cui ai codici 1 e 2;

4 = Pedaggi stradali e oneri per l’uso della strada;

5 = Spese di viaggio quali spese di taxi, spese per l’utilizzazione di mezzi di trasporto pubblici;

6 = Alloggio;

7 = Alimenti, bevande e servizi di ristorazione;

8 = Ingresso a fiere ed esposizioni;

9 = Spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza;

10 = Altro.

Tuttavia la procedura non è totalmente unificata. Infatti il rimborso è disciplinato sia dalla menzionata normativa europea sia dai specifici regolamenti dei singoli Stati membri UE, i quali hanno imposte sul valore aggiunto diverse, come diverse sono le operazioni a essa soggette.

Ad esempio in alcuni paesi è necessario allegare fatture oltre un certo importo. Ecco come procedono i principali Stati membri a riguardo:

Austria: non è prevista la richiesta di allegare le fatture all’istanza telematica;

Repubblica Ceca: è richiesto il controllo sistematico delle fatture indicate nell’istanza;

Germania: è richiesto l’invio in allegato all’istanza delle fatture di importo superiore a Euro 1.000;

Olanda: non è prevista la richiesta di allegare le fatture all’istanza telematica;

Spagna: è richiesto l’invio, in allegato all’istanza, delle fatture di importo superiore a Euro 1.000;

Francia: è richiesto l’invio, in allegato all’istanza, delle fatture di importo superiore a Euro 1.000;

Portogallo: non è prevista la richiesta di allegare le fatture all’istanza telematica;

Grecia: è richiesto l’invio, in allegato all’istanza, delle fatture di importo superiore a Euro 1.000;

Cipro: è richiesto l’invio, in allegato all’istanza, delle fatture di importo superiore a Euro 1.000;

Malta: è richiesto l’invio, in allegato all’istanza, delle fatture di importo superiore a Euro 1.000;

Svezia: non è prevista la richiesta di allegare le fatture all’istanza telematica;

Slovenia: non è prevista la richiesta di allegare le fatture all’istanza telematica;

Danimarca: non è prevista la richiesta di allegare le fatture all’istanza telematica;

Irlanda: non è prevista la richiesta di allegare le fatture all’istanza telematica;

Gran Bretagna: è richiesto l’invio, in allegato all’istanza, delle fatture di importo superiore a £ 750;

Per completezza si segnala che relativamente ai Paesi che richiedono l’esibizione delle fatture, la soglia di € 1.000 è ridotta a € 250 per gli acquisti di carburanti.

Presentazione della richiesta

La richiesta va presentata al paese in cui si è ufficialmente passivi di IVA, ovvero dove si ha la propria siede fiscale. Ad esempio un’azienda italiana dovrà presentare l’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. La richiesta viene solitamente inoltrata annualmente o con cadenza trimestrale. Il canale per d’invio è esclusivamente quello telematico e nello specifico tramite Entratel (Fisconline), uno dei professionisti abilitati, per via consolare o attraverso le Camere di commercio estere. La richiesta si ritiene presentata il giorno in cui viene ricevuta dall’Agenzia dell’Entrate, la quale a sua volta provvederà prontamente a dare conferma della ricezione, includendo nella comunicazione anche il numero di protocollo della vostra richiesta.

Dopodiché sarà l’Agenzia dell’Entrate stessa a girare la vostra richiesta all’autorità fiscale dello Stato membro interessato. La quale autorità è tenuta a comunicare entro 4 mesi se la richiesta di rimborso è accettata o meno. In caso ritenga necessario ulteriore documentazione e/o informazioni, la scadenza viene prorogata di 2 mesi, fino a massimo di 8 mesi (totali) per la chiusura della pratica.

La scadenza per la presentazione della richiesta di rimborso presso lo Stato membro di stabilimento è al più tardi il 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo di riferimento.

I dati che devono essere inclusi all’interno della richiesta per ritenerla correttamente compilata sono i seguenti:

  • Nome e indirizzo completo del richiedente
  • Indirizzo di contatto elettronico
  • Descrizione dell’attività economica del richiedente per la quale i beni o i servizi sono acquisiti
  • Periodo di riferimento coperto dalla richiesta
  • Dichiarazione del richiedente secondo la quale il richiedente non ha effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato nello Stato membro di rimborso durante il periodo di riferimento, salvo eccezioni
  • Il numero d’identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale del richiedente
  • Dati del conto bancario, inclusi i codici IBAN e Bic
  • Il nome e l’indirizzo completo del cedente o prestatore
  • Tranne in caso di importazione, il numero d’identificazione IVA del cedente o prestatore o il suo numero di registrazione fiscale, quale assegnato dallo Stato membro di rimborso
  • Tranne in caso di importazione, il prefisso dello Stato membro di rimborso
  • La data e il numero della fattura o del documento d’importazione
  • La base imponibile e l’importo dell’IVA espressi nella valuta dello Stato membro di rimborso
  • L’importo dell’IVA detraibile calcolato, espresso nella valuta dello Stato membro di rimborso
  • Se applicabile, il pro rata detraibile
  • La natura dei beni e servizi acquistati
N.B.

I modi secondo i quali calcolare o ottenere le informazioni di cui qui sopra si trovano nella Direttiva UE di riferimento.

Requisiti per la presentazione della richiesta

Ci sono alcuni semplici accorgimenti che vanno presi in considerazione per poter richiedere la restituzione dell’IVA pagata in uno o più paesi esteri:

  • l’azienda richiedente non deve avere la propria sede nel paese interessato, né alcun altro tipo di organizzazione più o meno stabile.
  • Non deve aver effettuate cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nella stato in questione (salvo eccezioni legate ai servizi non imponibili di trasporto internazionale e dei relativi servizi accessori, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggette a reverse charge).
N.B.

Il reverse charge è un meccanismo di inversione contabile che fa ricadere gli obblighi di IVA sul destinatario della cessione o della prestazione anziché sul cedente, purché il primo sia soggetto passivo nel territorio dello Stato.

Inoltre ci sono diverse soglie che vanno rispettate per la presentazione della richiesta di rimborso. Se la richiesta fa riferimento a un periodo di riferimento inferiore a un anno civile ma non inferiore a tre mesi, allora l’importo dell’IVA in oggetto deve essere di almeno 400 € (o al controvalore della moneta nazionale). Se invece si riferisce a un periodo di riferimento di un anno civile o alla parte residue di un anno civile, allora l’importo non può essere inferiore a 50 € (o equivalente).

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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