Se si offre un servizio per cui è necessario applicare il reverse charge, vi è l’obbligo di emettere una relativa fattura. In questo caso però il venditore emette la fattura senza addebito dell’imposta sul valore aggiunto, mentre il compratore integra il documento fiscale con l’aliquota di riferimento per il tipo di operazione fatturata e procede con l’annotazione nel registro IVA acquisti e in quello vendite.
Il venditore registrerà quindi la prestazione in partita doppia come:
- credito verso azienda X a ricavi per prestazione di servizi Y
- senza caricare l’IVA in fattura.
Al contrario il compratore dovrà integrare l’IVA nella sua fattura e registrare due operazioni, ovvero l’acquisto e l’autofattura.
L’acquirente dovrà quindi registrare la prestazione in partita doppia come:
- merci conto acquisti e IVA su acquisti a fornitore esente reverse charge IVA
e procedere con l’emissione di un’autofattura nel modo seguente:
- cliente per autofattura a vendite fittizie di merci e IVA su vendite
- in questo modo ai fini IVA l’operazione si considera neutra. L’IVA sarà infine addebitata nella fattura presentata al consumatore finale.