Al deposito della domanda si riceve un numero di domanda e la data di deposito a partire dalla quale viene effettuata la ricerca di novità che verrà pubblicata entro 18 mesi dal deposito.
A questo punto, a seguito del pagamento della tassa d’esame, se si riceve parere favorevole, occorre pagare una tassa di concessione entro 4 mesi e depositare il testo delle rivendicazioni in tutte le lingue ufficiali dell’EPO. Infine verrà emesso un Decision to grant con il quale si assegna un numero e una data di concessione, entro 3 mesi dalla quale dovete convalidare il brevetto negli Stati della convenzione EPO di vostro interesse tra quelli indicati nella domanda. Per farlo occorre tradurre il brevetto nelle lingue dei Paesi interessatie pagare le tasse nazionali previste, anche se la procedura varia da Stato a Stato. Anche in questo caso si consiglia di rivolgersi a un esperto.
Come per il brevetto italiano, nel caso in cui si ricevano delle obiezioni è possibile effettuare delle correzioni e specificare più dettagliatamente i punti controversi. Ricordiamo ancora una volta che non si può aggiungere nulla al testo originale della domanda, perché è quello che viene sottoposto alla valutazione dell’esito della richiesta. Si possono però fornire specificazioni a passaggi non chiari ma sempre muovendosi nell’ambito di quanto depositato inizialmente.
Durante tutto questo processo, che può rivelarsi lungo, per non perdere la possibilità e i diritti dovete mantenere la vostra domanda pagando le tasse annuali, oltre a quelle eventuali relative a obiezioni o osservazioni da parte dell’Ufficio Brevetti Europei, pena la perdita di tutti i diritti sulla domanda depositata.
Tuttavia, anche se la procedura non è ancora ultimata, potete iniziare a produrre e commercializzare la vostra invenzione, o anche darla in licenza. Inoltre, con l’aiuto di un avvocato esperto in materia, potete già agire in caso di contraffazioni, ma, ad esempio in Italia, prima è necessario tradurre le rivendicazioni in italiano e pubblicarle presso l’UIBM, altrimenti non risultano valide e non si possono contrapporre all’uso da parte di terzi.