Le spese di rappresentanza descrivono tutti quegli esborsi economici derivanti dall’accoglienza di partner in affari o impiegati. Sostanzialmente per ospitalità si intende la somministrazione di cibo, bevande e generi di conforto vari. Ma in senso più lato possono essere considerate anche spese accessorie, come ad esempio mance o guardaroba, o ancora gadget, buoni o beni distribuiti gratuitamente.
Ma a discapito del concetto generico, le spese di rappresentanza devono rispettare determinati criteri per essere ritenute tali, ed essere quindi detraibili. Per chiarezza vale la pena di citare testualmente il DM in questione:
“Si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore. Costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza:
a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;
b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;
d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;
e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma.”
Per riassumere quindi cosa ricada tra le spese di rappresentanza e cosa no, viene in aiuto anche il Testo unico delle imposte sui redditi (solitamente abbreviato in TUIR), che nel suo articolo 108 al comma 2 disciplina che:
“Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.”