Nell’ordinamento l’italiano, la società semplice (s.s) fa parte delle società di persone ed è il tipo di società più elementare, come dice la parola stessa. La società semplice è regolata dagli articoli 2251 – 2290 del Codice Civile, che riguarda in generale le società personali.
La società semplice consiste in un’attività lucrativa non commerciale e viene costituita dall’impegno da parte dei soci a svolgere insieme tale attività. Con tale contratto sociale (che rappresenta l’atto costitutivo), il socio si impegna ad apportare alla società beni e servizi necessari per l’esercizio dell’attività. Si può trattare di denaro, ma anche di beni immobili e mobili, o anche di prestazioni lavorative (socio d’opera). Il contratto viene redatto tramite atto notarile o con scrittura privata autenticata e comprende le generalità della società, ovvero:
- le generalità dei soci;
- l’oggetto sociale, ovvero la specificazione di quali attività verranno svolte dalla società;
- lo statuto, dove vengono specificate le regole generali per il funzionamento della società. Inoltre, nello statuto vengono definite le cariche sociali;
- la ragione sociale e la forma societaria, nonché la sede della s.s.;
- natura e ammontare dei conferimenti (specificando se si tratta di lavoro, di capitale o di beni immobili);
- le modalità con cui vengono ripartiti gli utili, nonché
- la durata della società stessa.
Come dicevamo, la società semplice è adatta per attività non commerciali e non finalizzate alla speculazione: per questo motivo viene spesso utilizzata quando si tratta di imprese agricole, ma anche per attività del tempo libero o per gestire patrimoni immobiliari.
In questo tipo di società, i soci hanno una responsabilità illimitata e solidale, il che significa che sono responsabili anche personalmente per i debiti contratti. Perciò in caso di debiti della società, a risponderne saranno anche i patrimoni personali di tutti i soci. Tuttavia è bene ricordare che a differenza delle altre forme societarie, la società semplice non è soggetta al fallimento.