Le regole sulla contabilità per tutte le diverse forme di imprese si trovano nel Testo Unico delle Imprese sui Redditi (TUIR) che distingue due tipi di contabilità: quella ordinaria e quella semplificata. Le società di capitali, i prestatori di servizi che superano i 400 mila euro di fatturato e le imprese a oggetto cessioni di beni che superano i 700 mila euro rientrano nel regime di contabilità ordinaria. È bene evidenziare che tutte le società di capitali (S.R.L., S.R.L.S., S.P.A., S.A.P.A., COOP) devono sottostare a questo regime contabile, anche se fatturano cifre inferiori a quelle indicate per i prestatori di servizi e le imprese ad oggetto cessioni di beni. Come vi avevamo anticipato, gestire una società di capitali non è semplice e per essere in linea con le normative vigenti dovete assicurarvi di mantenere aggiornati tutti i libri contabili obbligatori (i registri IVA, il libro giornale e il registro cespiti ammortizzabili, il libro delle obbligazioni solo per citarne alcuni).
Per quanto riguarda la tassazione è molto difficile generalizzare in quanto ogni società di capitali deve rispettare regole anche molto diverse che sono applicate in maniera anche differente tra i soci della stessa azienda a seconda della loro quota di partecipazione. Ad esempio, il socio che detiene una quota inferiore al 25% di una S.R.L. non quotata in borsa subisce una tassazione pari al 26% e non dovrà né essere titolare di partita IVA né riportare il guadagno nella dichiarazione dei redditi, visto che ad occuparsi di versare la ritenuta d’acconto è la società stessa. Caso differente è quello del socio di una S.R.L. con quota superiore al 26%: il socio dovrà infatti una quota pari al 58,14% a IRPEF. Si capisce quindi perché non si possa generalizzare. In caso di dubbi, vi consigliamo sempre di consultare un commercialista.