Contabilità semplificata: che cos’è?

Ogni azienda è tenuta a gestire la propria contabilità e solitamente lo fa ricorrendo alla contabilità ordinaria. Tuttavia, in alcuni casi è possibile basarsi su un regime contabile agevolato che semplifica così la tenuta dei registri contabili. In base all’articolo 18 del DPR 600/1973, le imprese minori che presentano determinati requisiti possono optare per una contabilità semplificata, al posto di quella ordinaria.

Per imprese minori si intendono le aziende individuali, le società di persone e gli enti non commerciali che, in base al tipo di attività svolta, non superano dei determinati limiti imposti sui ricavi.

Fatto

Sono escluse da questo regime di contabilità semplificata i seguenti soggetti:

  • S.p.A, S.r.l, S.r.l.s., società cooperative e mutue assicuratrici;
  • Enti pubblici e privati che hanno come scopo principale l’esercizio di attività commerciali;
  • Organizzazioni di società ed enti non residenti;

Associazioni non riconosciute e consorzi che hanno come scopo principale l’esercizio di attività commerciali.

Contabilità semplificata: limiti

Come anticipato sopra, le imprese minori non devono eccedere un preciso fatturato per poter usufruire di questo regime. I ricavi non devono quindi superare:

  • I 400 mila euro per le imprese che svolgono attività di prestazione di servizi;
  • I 700 mila euro per le imprese che svolgono attività di cessione di beni.

I soggetti che vogliono quindi beneficiare di questo regime e prevedono di rientrare in questi limiti devono indicarlo sin da subito nella prima dichiarazione annuale dell’IVA. Se viene omessa questa indicazione, verrà applicato automaticamente il regime di contabilità ordinaria.  Inoltre chi non potesse fare parte del regime forfettario dei contribuenti minimi, ha la possibilità di ottenere comunque delle agevolazioni scegliendo questo tipo di contabilità.

N.B.

Il regime forfettario dei contribuenti minimi si rivolge alle persone fisiche che svolgono attività di impresa o lavoro autonomo, rispettando determinati requisiti. Per saperne di più, si rimanda al sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il periodo da prendere in considerazione per capire se si rientra in questo regime è quello dell’imposta precedente. Qualora si superassero questi limiti, si passerà alla contabilità ordinaria nel successivo periodo di imposta.

N.B.

Se un’impresa svolge sia prestazioni di servizi sia altre attività, deve fare riferimento all’attività esercitata prevalentemente, nel caso in cui si proceda con registrazioni separate. Al contrario, le aziende che svolgono sia prestazioni di servizi sia altre attività, ma senza eseguire registrazioni separate, devono tenere in considerazione il limite di 700 mila euro, fissato per le attività di cessione di beni.

Dal 2017 è stata introdotta una novità secondo la quale si determinano i limiti in base ai ricavi effettivamente percepiti, e non su quelli conseguiti, come avveniva in precedenza. Quindi dal criterio di competenza si è passato a basarsi su quello di cassa. Si parla perciò di contabilità semplificata per cassa.

Contabilità semplificata per cassa: una spiegazione

Grazie a questo tipo di contabilità, introdotta con il D.L. 193/2016, le imposte verranno pagate in base a quanto incassato. Ciò comporta che le registrazioni contabili devono avvenire in modo cronologico, riportando la data degli incassi e dei pagamenti. Da notare che in questo caso si tratta della data disponibile, cioè quella data in cui l’importo accreditato può venir utilizzato.

Seguendo il principio di cassa, il reddito viene determinato considerando i ricavi percepiti nel periodo d’imposta a cui si sottraggono le spese sostenute nell’esercizio dell’attività d’impresa, sempre considerando lo stesso periodo di riferimento. Quello che se ne ricava è quindi il reddito che verrà tassato.

Le imprese che utilizzano la contabilità semplificata possono avvalersi di tre metodi per determinare il loro reddito fiscale:

  • Registro degli incassi e pagamenti (RIP);
  • Registri IVA integrati (RII);
  • Registri IVA con regime di cassa virtuale.

Nel prossimo paragrafo tratteremo nel dettaglio questi registri.

Contabilità semplificata: i registri obbligatori

Tutti coloro che rientrano in questo regime possono scegliere se tenere i registri IVA, un registro per gli incassi e uno per i pagamenti. In questi ultimi due tutte le registrazioni vanno effettuate cronologicamente.

Nel registro degli incassi si annotano i ricavi percepiti e in quello dei pagamenti si indicano le spese sostenute, sempre riportando la data di pagamento. In entrambi devono anche essere inseriti i componenti positivi e negativi provenienti da redditi diversi. Importante è che le annotazioni vengano registrate prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel registro degli incassi non deve mancare l’importo, le informazioni principali del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura; nel registro dei pagamenti sono indispensabili le informazioni principali del soggetto che riceve il pagamento e gli estremi della fattura.

Vi è però anche l’opzione di tenere i registri IVA integrati che prevedono l’annotazione a fine anno dei mancati incassi e pagamenti, oltre che l’indicazione delle operazioni non soggette ad IVA che vanno comunque presentate nella dichiarazione dei redditi. L’ultima opzione applicabile è quella dei registri IVA con regime di cassa virtuale, che sono vincolanti per tre anni, non prevedono l’annotazione degli incassi e dei pagamenti, ma necessitano della presentazione della dichiarazione dei redditi delle operazioni non soggette a IVA. Si parte inoltre dal presupposto che la data di registrazione coincida con quella dell’incasso o del pagamento.

Differenze tra contabilità ordinaria e contabilità semplificata

Tra la contabilità ordinaria e quella semplificata vi sono delle differenze relative ai soggetti che possono basarsi su questo regime, sui registri obbligatori e sulla determinazione del reddito. La prima precisazione importante da fare è che tutti possono servirsi della contabilità ordinaria e risulta anzi obbligatorio per le società di capitali, che non rientrano nel regime di contabilità semplificata e ne superano i limiti imposti.

Nel paragrafo precedente abbiamo notato come nella contabilità semplificata si possa fare ricorso ai registri IVA acquisti, registri IVA vendite, ai registri degli incassi e dei pagamenti oppure sui registri IVA integrati, oltre che i registri obbligatori per l’IVA. Al contrario nella contabilità ordinaria, sono richiesti il libro giornale, il libro inventari, il libro mastro, registro IVA acquisti, registro IVA vendite e molti altri.

Infine, il reddito di questi due tipi di contabilità viene ora determinato diversamente: nella contabilità ordinaria ci si basa ancora sul principio di competenza, mentre a partire dal 2017 nella contabilità semplificata il criterio applicato è quello di cassa, da cui ne deriva anche il nome di contabilità semplificata per cassa.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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