Costituire, contabilizzare ed estinguere correttamente gli accantonamenti

Se come impresa dovete rispondere agli obblighi contabili e fiscali previsti dal codice civile, dovrete presentare all'ufficio delle imposte anche i bilanci d’esercizio annuali (bilancio e conto economico), da preparare nel senso di una corretta redazione dei documenti contabili. La contabilizzazione include, tra l'altro, anche la corretta scrittura dei fondi appositamente predisposti alla definizione dei costi futuri. A tal fine si utilizza la tecnica dell’accantonamento. Ma come si costituiscono o si adeguano simili fondi? Inoltre cosa sono gli accantonamenti e come devono essere iscritti a bilancio? Ve lo spieghiamo chiaramente nel nostro articolo.

Fatto

Tutte le imprese sono obbligate alla redazione del bilancio di esercizio ai sensi del Codice civile, della normativa comunitaria speciale in materia, della normativa tecnica nazionale – i principi contabili stabiliti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) – e internazionale – i principi contabili internazionali, International Accounting Standard (IAS). Dai bilanci degli esercizi successivi al 1° gennaio 2016 le cosiddette “micro-imprese” sono esonerate dalla redazione della nota integrativa e rendiconto finanziario. Una micro-impresa è considerata tale se non supera due dei seguenti limiti: totale attivo dello stato patrimoniale non superiore a 175.000 euro; ammontare dei ricavi inferiore a 350.000 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio inferiore alle 5 unità.

Cosa sono gli accantonamenti?

In linea di principio, gli accantonamenti non sono altro che passività, costi o perdite incerti per importo e manifestazione e attribuibili all'esercizio in corso. Poiché in questi casi l'importo deve essere contabilizzato come passività, gli accantonamenti devono essere contabilizzati di conseguenza. Inoltre in questo contesto si raccomanda di procedere con una certa prudenza per garantire la corretta presentazione della situazione economica dell’impresa.

Ad esempio se avete una causa in corso, sapete che vi aspetteranno delle spese legali nel prossimo futuro. Tuttavia spesso il processo prosegue anche l'anno civile successivo. Per il vostro bilancio annuale dovrete quindi costituire un accantonamento con il valore che, secondo il vostro calcolo, corrisponde alla quota delle spese legali dell'esercizio. Non appena la fattura successiva verrà effettivamente saldata, l'accantonamento sarà annullato.

Ma perché le aziende sono tenute a fare questo sforzo? Il motivo è il sistema fiscale italiano: ogni impresa deve calcolare il proprio utile annuo alla fine di un esercizio finanziario e comunicarlo all'ufficio delle imposte: le imposte saranno calcolate tenendo conto dell’ammontare dell’utile finale. Gli accantonamenti sono contabilizzati a riduzione dell'utile, in quanto di competenza dell'esercizio in corso. Il vantaggio: i costi previsti vengono presi in considerazione per ridurre le imposte e creare così ulteriore liquidità. Gli accantonamenti sono anche passività che sono indicate nel lato del passivo dello stato patrimoniale in aggiunta al patrimonio netto.

A tal proposito il Codice civile prevede la predisposizione di appositi fondi: fondi per oneri per i costi incerti nell’importo e fondi rischi per i costi incerti nel loro avvenire. Gli accantonamenti sono destinati ai fondi per rischi e oneri e hanno lo scopo di coprire perdite o debiti di cui si conosce la natura oppure di cui non si conoscono importo o data al momento di chiusura dell’esercizio. L’accantonamento è quindi un’obbligazione in atto che deriva da azioni relative al passato effettuate dall’azienda.

Solitamente l’accantonamento che va a coprire perdite o debiti rappresenta un’operazione delicata della scrittura contabile: accantonare significa infatti dover fare stime con un valore più alto rispetto alle altre voci del bilancio.

Definizione

Gli accantonamenti riservano una parte dell’utile a coprire debiti (certi o possibili) di cui l’ammontare o la scadenza non sono noti al momento della chiusura dell’esercizio.

Come si rilevano gli accantonamenti?

Prima di procedere alla rilevazione dell’accantonamento vanno stabiliti i seguenti criteri:

  1. Il grado di realizzazione e di avveramento dell’evento futuro.
  2. La possibilità di stimare l’ammontare delle perdite.

Anche se lo stesso OIC (Organismo Italiano di Contabilità) richiede espressamente un lavoro chiaro e ordinato, in generale determinare simili fattori è un’operazione che risulta assai complicata.

N.B.

La distinzione fatta dai principi contabili internazionali IAS non è tra “oneri” e “rischi”, bensì tra “passività probabili” e “passività potenziali ovvero possibili”. Nell’ultimo caso non si presenta la necessità di effettuare accantonamenti.

Grado di realizzazione e avveramento di un evento futuro

Anche se già visto, è comunque importante ribadire la distinzione fatta dal documento n. 19 dell’OIC tra:

  1. accantonamento per passività certe: destinati a fondi per oneri;
  2. accantonamento per passività probabili: destinati a fondi per rischi.

Detto ciò, il grado di realizzazione e avveramento di un evento futuro si misura innanzitutto suddividendo gli eventi in probabili, possibili e remoti. Per fare questo sono necessari la conoscenza dei fatti e delle circostanze, l’aiuto di legali ed esperti, i dati relativi alla storia dell’azienda e della giurisprudenza in casi simili e infine le decisioni prese dalla stessa azienda. Ma come si distinguono tra loro le varie categorie di eventi?

  • Eventi probabili: quando la probabilità che si verifichino è maggiore della probabilità che non si verifichino.
  • Eventi possibili: quando la probabilità che si verifichino è minore della probabilità che non si verifichino.
  • Eventi remoti: quando la probabilità che si verifichino sono scarsissime (inferiori al 10%).

Rilevazione iniziale

L’articolo 2424-bis, comma 3, del Codice civile detta i requisiti e i limiti entro i quali sono rilevati in bilancio i fondi per rischi e oneri, specificando al riguardo, che “gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data della sopravvenienza”.

Inoltre l’articolo 2423-bis comma 1, numero 4, del Codice civile recita che “si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”.

I fondi per rischi e oneri accolgono, quindi, gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi, alla chiusura dell’esercizio, le seguenti caratteristiche:

  1. natura determinata;
  2. esistenza certa o probabile;
  3. ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati;
  4. ammontare della passività attendibilmente stimabile

Quando non è valida l’iscrizione di un fondo rischi e oneri

Tenuto conto dei requisiti per la rilevazione di un accantonamento, è bene sapere che l’iscrizione a un fondo rischi e oneri non è valida se avete le seguenti finalità:

  1. cambiare i valori del bilancio attivo;
  2. coprire rischi generici non collegati a perdite o debiti di natura certa e dunque non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività;
  3. creare accantonamenti per oneri o perdite che derivino da avvenimenti capitati in seguito alla chiusura dell’esercizio e che sono relativi a situazioni non ancora esistenti al momento del bilancio;
  4. individuare passività potenziali ritenute sì probabili, ma il cui importo non può essere stabilito se non in maniera incerta e soggettiva; di conseguenza la relativa perdita, benché probabile, non può essere stimata con affidabilità;
  5. determinare passività potenziali ritenute possibili o remote.

Come creare, contabilizzare ed estinguere gli accantonamenti

Per chi non è nuovo ai principi di base della contabilità, o meglio del metodo della partita doppia, non avrà difficoltà a creare, contabilizzare ed estinguere accantonamenti. Per tutti coloro che invece non si sono mai occupati della preparazione dello stato patrimoniale e del conto economico, questo articolo offre una buona introduzione. A causa della complessità dell'argomento, di seguito verranno trattati solo gli aspetti centrali della contabilità.

Le norme contabili di base

Per poter creare, pubblicare e cancellare senza problemi gli accantonamenti, è necessario ricordare la seguente struttura semplificata del bilancio di base.

Lo stato patrimoniale è suddiviso in attività e passività:

  • L'attivo rappresenta l'attivo di bilancio. Include, tra l'altro, il totale attivo come immobili, impianti e macchinari (attrezzature tecniche, macchinari, ecc.), rimanenze (materie prime e forniture) e attività (ad esempio titoli, ma anche attività correnti che includono saldi bancari, finanziamenti e anticipazioni a clienti).
  • Il passivo, invece, comprende il patrimonio netto e il passivo. Questi ultimi comprendono, ad esempio, i crediti, i debiti commerciali e gli accantonamenti.

Deve esserci un equilibrio tra l'attivo e il passivo: ciò significa che il valore del totale dell'attivo deve sempre corrispondere al valore del totale del passivo.

Gli accantonamenti sono iscritti al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti incerti. A causa della loro natura gli accantonamenti hanno un effetto di riduzione degli utili nel conto economico.

Gli accantonamenti nelle scritture contabili

Vediamo ora un esempio di un accantonamento di 5.000 euro iscritto al bilancio:

Dare

Avere

Accantonamento per rischi

5.000,00

Fondo per rischi e oneri

5.000,00

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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