In base al gruppo di appartenenza dei soggetti passivi di IRES, cambia il calcolo dell’imposta da versare nelle casse dello Stato.
Nel caso degli enti non commerciali con residenza all’interno del territorio italiano va tenuto conto di un reddito complessivo, ovvero della somma di tutte le categorie di reddito come determinato dalla normativa IRPEF. Per quanto riguarda le altre società invece, va semplicemente applicata l’aliquota del 24 % alla base imponibile.
Anche in questo caso, in base alla natura del soggetto in questione, varia l’individuazione della base imponibile. Per il calcolo della base imponibile delle società di capitali e degli enti con residenza nel territorio italiano, si considera come reddito di impresa qualsiasi tipo di reddito da qualunque fonte. Al risultato che ne deriva vanno poi applicate le variazioni fiscali determinate dal TUIR (sia in aumento che in diminuzione), ad esempio deducendo le spese di rappresentanza sostenute.
Per le società e gli enti senza residenza sul territorio italiano sono solo i redditi percepiti all’interno di quest’ultimo a costituire la base imponibile. Tuttavia è previsto che, nel caso in cui la società o l’ente in questione operi sul territorio nazionale svolgendo un’attività commerciale con un’organizzazione stabile, allora è questa stabile organizzazione a dover assorbire i redditi e quindi a dover disporre di un conto economico apposito con il medesimo regime fiscale delle società commerciali residenti in Italia. Se invece non viene individuata alcuna organizzazione stabile, allora sono da seguire le regole dettate dal titolo I del TUIR in materia di IRPEF. Anche per gli enti non commerciali la base imponibile va determinata concordemente alle regole IRPEF.
Infine, per il calcolo dell’IRES per i trust sia commerciali che non, sia residenti che non, si fa riferimento al comma 1 dell’articolo 73 del TUIR.