Il tributo è un’entrata nelle casse dello Stato che i singoli cittadini sono tenuti a pagare. Lo Stato, forte del proprio potere di coazione, esercita la sua facoltà di imporre ai cittadini delle prestazioni obbligatorie così che essi contribuiscano alle spese pubbliche. Queste entrate prendono quindi il nome di tributi o entrate tributarie. Quindi lo stato si avvale del suo diritto di “ius imperii” (ovvero il diritto di imporre l’esecuzione di un ordine) per ottenere la prestazione da parte dei cittadini.
L’articolo 23 della costituzione italiana recita “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Questo significa che allo Stato per mezzo di legge viene garantita l’attività impositiva, ovvero la possibilità di imporre tributi, grazie agli atti approvati dal parlamento, ovvero atti approvati da organi rappresentativi della volontà popolare.
Per definizione l’imposta è:
“Tributo che gli enti pubblici impongono, senza corrispettivo di alcun servizio, a tutti i cittadini che si trovano in determinate condizioni, in rapporto al patrimonio o al reddito, e destinato a fornire agli enti pubblici stessi i mezzi per la produzione di quei servizi che non recano benefici particolari ai singoli, ma un vantaggio alla collettività nel suo insieme.”
In quanto tale si differenzia dalla tassa poiché la tassa è una controprestazione in denaro di un servizio prestato dallo Stato o da altri enti pubblici a un privato (generalmente su richiesta).