Con nota di credito si intende un documento ufficiale, disciplinato dall’art. 26 del D.P.R. 633/1972, emesso da un’impresa per stornare totalmente o parzialmente degli importi fatturati indebitamente al cliente.
Viene comunque utilizzata anche per rimediare a tutti gli altri tipi di errore, e non solo per quelli relativi agli importi. Perciò viene emessa una nota di credito, se:
- si è in presenza di errori nel calcolo dell’imposta, nella base imponibile o nell’applicazione dell’aliquota IVA;
- è necessario applicare uno sconto non riportato precedentemente;
- il cliente recede o annulla il contratto.
In ogni nota di credito deve essere riportato il riferimento alla fattura originale e bisogna registrarla nei registri IVA e nel Libro Giornale, proprio rifacendosi alle stesse tempistiche e modalità delle normali fatture. Si parla propriamente di nota di credito, qualora la modifica da effettuare riguardi la riduzione dell’imponibile della fattura. Invece, quando si ha un aumento dell’imponibile e della rispettiva imposta, la nota emessa prende il nome più corretto di nota di debito.
In una nota di credito non devono mai mancare:
- Data e numero del documento in questione
- L’indicazione della modifica in oggetto e della rispettiva imposta
- Le informazioni relative alla fattura di riferimento