Regolato dall’articolo 2435-bis del Codice Civile, per le imprese di piccole dimensioni vi è la possibilità di ricorrere a una semplificazione del bilancio, redigendo quindi il bilancio in forma abbreviata. I criteri da rispettare per la sua adozione sono:
- non aver emesso titoli negoziati in mercati regolamentati;
- durante il primo anno di esercizio o per due anni di esercizio consecutivo non si devono superare almeno due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale non oltre i 4.400.000 euro;
- i ricavi delle vendite e delle prestazioni non oltre gli 8.800.000 euro;
- un numero medio di impiegati durante l’esercizio non superiore a 50.
Da notare che il bilancio abbreviato non è obbligatorio, ma è facoltativo per quelle aziende che presentano i requisiti indicati. È anche possibile redigere in forma semplificata solo uno dei documenti che compongono il bilancio d’esercizio, adottando così un bilancio misto. Per esempio la nota integrativa viene redatta in forma semplificata, al contrario del conto economico e dello stato patrimoniale che continuano ad aderire alla forma ordinaria.