No. Proprio di recente la Cassazione è intervenuta su tale argomento: anche se il potenziale cliente sottoscrive il preventivo bisogna capire quale sia il significato dell’intesa raggiunta con tale documento, ovvero se sia un documento indicativo delle rispettive intenzioni o se si tratti proprio di un’espressione della propria volontà, tradotto in un regolamento del rapporto. A volte la differenza è più sottile di quanto immaginiamo, dato che si può accettare il preventivo sia in forma esplicita sia tramite la cosiddetta accettazione tacita. Ovviamente è in merito a quest’ultima che possono nascere contestazioni. Non bisogna comunque confondere l’accettazione del preventivo, che indica una sorta di presa visione, con l’accettazione dell’ordine ivi proposto, che è vincolante.
Il vincolo vale per entrambi: per cui così come il cliente si impegna a elargire la cifra pattuita nelle modalità pattuite, il fornitore si impegna a svolgere l’attività nei modi, tempi e ai prezzi concordati.
Gli scostamenti dagli accordi originali non sono privi di conseguenze per l’azienda alla quale viene assegnato l’appalto. Tuttavia, il fattore decisivo è se i costi in questione siano proporzionalmente insignificanti o se invece siano significativamente superiori rispetto a quelli stimati.