L’Organismo Italiano di Contabilità è stato fondato come associazione di diritto privato. Gode di piena autonomia statuaria ed è stato riconosciuto come “Istituto nazionale per i principi contabili” dallo Stato Italiano grazie alla legge 11 agosto 2014, n. 116.
L’OIC ha le seguenti funzioni:
- emanare i principi contabili nazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice civile;
- fornire supporto al Parlamento e agli Organi Governativi in termini di normative contabili ed esternare opinioni quando richiesto;
- partecipare al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati nell’Unione Europea, assieme all’International Accounting Standards Board (IASB), allo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e ad altri organismi di diversi paesi.
Il compito dell’OIC è quello di perseguire finalità di interesse pubblico: l’istituto, infatti, agisce in maniera indipendente, efficiente ed economica. Inoltre ogni anno ha l’obbligo di riferire sulle proprie attività al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Prima di venire approvati, i principi contabili proposti dall’organismo vengono innanzitutto sottoposti a un severo processo di consultazione, passato il quale vengono poi approvati dal Consiglio di Gestione. Dopodiché vengono passati all’Agenzia delle Entrate, alla Banca d’Italia, alla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e ai ministeri di competenza. In caso di emissione di un parere negativo, la sua pubblicazione avverrà assieme all’approvazione da parte del Consiglio di Gestione.
In base alle disposizioni del codice civile l’OIC ha elaborato un apposito principio contabile. Si tratta dell’OIC 10 la cui funzione è volta a impostare i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario. In questo caso la risorsa finanziaria in questione è rappresentata dalle disponibilità liquide. Il principio si rivolge alle società che redigono il bilancio d’esercizio in forma ordinaria a partire dal 1° gennaio 2016.
Secondo l’articolo 2423, comma 1, del codice civile “gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”. Tenuto conto della sua valenza informativa, l’OIC 10 raccomanda la sua redazione per tutte le tipologie societarie.