Il congedo di maternità non è facoltativo, questo deve essere chiaro e insindacabile. Le future madri hanno diritto di astenersi dall’esercizio della propria professione per un periodo totale di cinque mesi, che si estende da due mesi prima del parto a tre mesi dopo. L’indennità corrisponde all’80% della retribuzione media giornaliera (che oltre allo stipendio lordo considera anche le spettanze quali straordinari, tredicesima, premi, incentivi, ecc.), dedotta dal periodo di quattro settimane precedente l’inizio della maternità. Tale indennità può essere o deve essere integrata dall’azienda, a seconda del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, così da riuscire a corrispondere il 100% del normale stipendio di lavoro. E per quanto riguarda il tema maternità e ferie?
A fare da garante per la corretta gestione dei congedi di maternità e del rispetto dei diritti a essi connessi è l’INPS, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. A regolamentare, invece, la tutela e il sostegno della maternità è il D.L. numero 151 del 2001, all’interno del quale viene definito anche il congedo di paternità. Il decreto legislativo stabilisce anche l’obbligo da parte del datore di lavoro a calcolare e garantire alla lavoratrice le ferie che le spettano.