Un motivo per lo scioglimento di una società semplice potrebbe anche essere la recessione di un socio. Il Codice Civile stabilisce che ogni socio possa recedere dalla società, se è stata contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci, o quando sussiste una giusta causa.
Il recesso deve essere preceduto da un preavviso di almeno tre mesi. In ogni caso, come accennato sopra, un criterio importante per il recesso è la durata della società semplice: in una società semplice a tempo indeterminato, i soci possono dare disdetta in qualsiasi momento, senza particolari motivazioni.
Nel caso in cui la società semplice abbia una durata di tempo determinata, il socio deve indicare una giusta causa, ovvero un motivo importante per cui è necessario per lui recedere dal contratto prima della fine del periodo specificato. Ciò può accadere, ad esempio, quando ci sono differenze inconciliabili tra gli azionisti, ma si può trattare anche di malattia o sopraggiunta vecchiaia. In ogni caso la valutazione complessiva delle circostanze è determinante per stabilire se un socio abbia o meno il diritto di dare un preavviso straordinario di recesso.
Naturalmente il recesso di un socio non significa necessariamente lo scioglimento di una società semplice. Se lo statuto lo prevede, i restanti azionisti possono continuare la società semplice senza il socio uscente, a condizione che rimangano almeno due azionisti (altrimenti, appunto, viene a mancare la pluralità, che è un’altra delle condizioni senza la quale occorre sciogliere la società). Perciò se la società semplice è composta da due soli partner, il recesso di uno dei due comporta la fine della società stessa, a meno che il partner rimanente non riesca a ripristinare la pluralità.