Ma cosa succede esattamente se l’esercizio amministrativo si chiude con una perdita? E come si determina l’entità di questa perdita? Infine, quali sono le differenti casistiche? In questo articolo ti spieghiamo come funziona il riporto delle perdite fiscali.

Cos’è il riporto delle perdite fiscali?

Il riporto delle perdite fiscali è un meccanismo che consente a un’impresa o a un lavoratore autonomo di compensare le perdite subite in un esercizio con i redditi positivi degli esercizi successivi, riducendo così la base imponibile e quindi le imposte da pagare.

Se un’azienda chiude l’anno con una perdita (cioè i costi superano i ricavi), può riportare quella perdita negli anni futuri e usarla per abbattere i profitti futuri ai fini fiscali.

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Ci sono però alcuni limiti e condizioni da rispettare:

  • Le perdite fiscali derivanti da attività d’impresa (escluse le imprese individuali in contabilità semplificata) possono essere riportate senza limiti di tempo, ma solo fino a concorrenza dell’80% del reddito imponibile di ciascun anno.
  • Le perdite dei primi 3 anni di attività possono essere portate in compensazione per intero, quindi anche oltre l’80%.
  • Per alcune categorie, come le società di persone o imprese in contabilità semplificata, valgono regole diverse (ad esempio, il riporto è limitato a 5 anni).

Come funziona il riporto delle perdite fiscali

Essenzialmente per calcolare l’entità della perdita in questione è necessario sottrarre i componenti negativi di reddito di competenza ai componenti positivi di reddito di competenza.

L’articolo 23, comma 9, D.L. n. 98/2011 ha modificato l’art. 84, commi 1 e 2, TUIR, circa il riporto delle perdite fiscali. Nello specifico tale disciplina coinvolge i soggetti IRES, ossia società di capitali, enti commerciali e stabili organizzazioni di soggetti non residenti. In breve, la nuova modifica ha allargato la tolleranza dei termini precedenti, prevedendo che le perdite fiscali conseguite in un periodo di imposta possano essere calcolate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi.

Società di capitali

Le società di capitali, soggette a regime contabile ordinario, possono portare in deduzione le perdite fiscali generate in un periodo d’imposta dai redditi dei periodi successivi. Ciò può avvenire secondo due modalità distinte:

  1. Le perdite dei primi tre esercizi (calcolati a partire dalla data di costituzione della società) possono essere riportate senza limiti di tempo per la parte che eccede eventuali redditi positivi dei periodi successivi. Inoltre, sono interamente compensabili, cioè possono essere dedotte per l’intero importo fino a capienza del reddito imponibile di ciascun esercizio.
  2. Le perdite a partire dal quarto periodo di imposta possono essere riportate senza limiti di tempo e compensate per non più dell’80% del reddito imponibile di ogni periodo di imposta.
N.B.

La Circolare n. 25 del 19 giugno 2012 emessa dall’Agenzia delle Entrate stabilisce che non ci sia nessun ordine di priorità per le perdite nei primi tre esercizi (interamente compensabili) e quelle successive (soggette al limite dell’80%): entrambe possono essere utilizzate secondo i rispettivi criteri, senza obbligo di precedenza.

Società di persone, imprese individuali ed enti non commerciali

Vediamo ora come devono agire le imprese soggette a IRPEF quando devono dedurre le perdite di esercizio. Tali imprese sono da suddividere in due categorie differenti, a seconda che siano attive in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria.

Aziende in contabilità semplificata: in questo caso non è possibile effettuare alcuna operazione di riporto delle perdite, che possono essere utilizzate a diretta diminuzione del reddito complessivo, ma solo nel periodo di imposta in cui sono realizzate. Possono quindi essere utilizzate per redditi derivanti dalle diverse categorie che concorrono alla formazione del reddito complessivo annuale.

Aziende in contabilità ordinaria:

  • È possibile riportare le perdite fiscali realizzati nei primi tre anni del periodo di imposta in annualità successive. Il riporto è possibile senza limiti di tempo e per l’intero importo.
  • È possibile riportare le perdite fiscali realizzate dal quarto periodo di imposta in annualità successive, ma non oltre il quinto esercizio successivo. Tali perdite possono essere utilizzate in diminuzione dei redditi di impresa derivanti da imprese commerciali, partecipazione in società di persone, partecipazione in società trasparenti, nei limiti dell’importo contenuto.

Quando le perdite sono prodotte da S.n.c. e S.a.s., nonché dalle S.s. e dalle associazioni che operano un esercizio di arte o professione, allora sono attribuite ai soci o agli associati in proporzione all’ammontare della loro singola quota di partecipazione agli utili. Nel caso in cui il valore di suddette attribuzioni sia indeterminato, le quote di partecipazione agli utili sono da interpretare come uguali.

Per quanto riguarda le S.a.s., nell’ipotesi di perdite che superano l’ammontare del capitale sociale, la ripartizione della quota eccedente tra i soci non avviene secondo questa regola generale, bensì si applica ai soci accomandatari. In conseguenza di ciò, per i soci accomandanti la deducibilità della perdita dal reddito è comparata al valore massimo rappresentato dalla quota di partecipazione; invece, i soci accomandatari, portando una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, hanno diritto a dedurre l’intera differenza tra la perdita e il capitale sociale.

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Le regole per soggetti esercenti arti e professioni, in forma individuale o associata

Per i soggetti esercenti arti e professioni, sia in forma individuale che in forma associata (come gli studi associati), il riporto delle perdite fiscali segue regole diverse rispetto a quelle previste per le imprese.

Gli esercenti sono soggetti al principio di cassa: il reddito si determina sulla base dei compensi incassati e delle spese effettivamente sostenute nell’anno solare.

A differenza delle imprese, i professionisti non possono riportare le perdite fiscali agli anni successivi. Le eventuali perdite possono essere compensate esclusivamente con altri redditi della stessa annualità (cosiddetta compensazione orizzontale), ad esempio con:

  • redditi da lavoro dipendente (se presenti nello stesso anno)
  • redditi da fabbricati
  • redditi di capitale, ecc.

Il riporto delle perdite fiscali può avvenire però solo nell’ambito della stessa dichiarazione dei redditi e nei limiti previsti (ad esempio fino al 75% per alcune categorie di redditi).

Tuttavia, c’è un’eccezione: se l’attività professionale si evolve in una forma imprenditoriale (ad esempio una STP, società tra professionisti costituita come società di capitali), allora valgono le regole delle società, compresa la possibilità di riportare le perdite.

Di seguito un riepilogo di come funziona il riporto delle perdite fiscali a seconda dei vari regimi.

Regime Riporto perdite Limite di tempo Limite quantitativo
Ordinario (imprese) Illimitato 80% (salvo primi 3 anni)
Semplificato (imprese) 5 anni Totale o parziale
Forfettario
Arti e professioni Solo nello stesso anno
STP (società di capitali) Illimitato 80%

Riporto delle perdite fiscali: esempio

Facciamo un esempio concreto del riporto delle perdite fiscali nel caso di una società di capitali.

Nel 2023, una società di capitali chiude con una perdita fiscale di 40.000 euro. Questa perdita può essere riportata agli anni successivi. Nel 2024, la società genera un utile di 50.000 euro. Tuttavia, la normativa prevede che le perdite siano compensabili solo fino all’80% del reddito imponibile di ciascun anno. L’80% di 50.000 euro è 40.000 euro: la società può quindi compensare fino a 40.000 euro della perdita. In questo modo, l’utile tassabile residuo sarà di 10.000 euro (cioè il 20% non compensabile).

Nel 2025, la società ha un nuovo utile di 20.000 euro e 8.000 euro di perdite residue (non utilizzate nel 2024). Questa volta l’80% dell’utile è 16.000 euro, quindi l’azienda può usare tutti gli 8.000 euro di perdite. L’utile imponibile si riduce quindi a 12.000 euro.

Se invece la perdita del 2023 fosse derivata da uno dei primi tre esercizi di attività, avrebbe potuto essere compensata per intero, senza il limite dell’80%.

Ti preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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