Le ferie durante il congedo parentale e il congedo di maternità

Il congedo di maternità non è facoltativo. Le future madri hanno il diritto di astenersi dall’esercizio della propria professione per un periodo totale di cinque mesi, che si estende da due mesi prima del parto a tre mesi dopo. L’indennità corrisponde all’80% della retribuzione media giornaliera (che oltre allo stipendio lordo considera anche le spettanze quali straordinari, tredicesima, premi, incentivi, ecc.), dedotta dal periodo di quattro settimane precedente l’inizio della maternità. Tale indennità può essere o deve essere integrata dall’azienda, a seconda del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, così da riuscire a corrispondere il 100% del normale stipendio di lavoro.

Quanto dura il congedo parentale e come si calcola?

Come abbiamo già anticipato il congedo di maternità è da intendersi della durata di cinque mesi, due dei quali precedentemente al parto e i restanti tre in seguito. Tuttavia, il calcolo di questo periodo non tiene in considerazione l’effettiva previsione di nascita. A fare fede è l’inizio della gravidanza. Questo significa che se la gravidanza, calcolata a ritroso, viene stimata essere iniziata il 28 gennaio, la data presunta del parto presa in considerazione per il congedo di maternità sarà il 28 ottobre. In questo caso l’ipotetico congedo partirebbe in data 28 agosto per terminare il 28 gennaio.

È previsto che anche il padre possa prendere un congedo parentale, facoltativo. La sua durata è di almeno 6 mesi, aumentabili a 7 se si usufruisce almeno di 3 mesi. In totale, entrambi i genitori possono prendere fino a 11 mesi di congedo parentale, entro il compimento dei 12 anni di età del figlio o della figlia. Un’altra novità è stata introdotta nel 2023: il padre lavoratore ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio, retribuito completamente entro i primi 5 mesi dalla nascita del figlio.

Congedo parentale nel caso di un lavoro part-time

Il congedo parentale è un diritto riconosciuto sia ai lavoratori a tempo pieno che a quelli a tempo parziale (part-time). Tuttavia, per i lavoratori part-time vi possono essere alcune eccezioni per quanto riguarda la durata e l’indennità.

La durata complessiva è la stessa dei lavoratori a tempo pieno, ma la durata effettiva può essere riproporzionata in base all’orario di lavoro. Ad esempio, se un lavoratore ha un contratto part-time al 50%, la durata del congedo parentale potrebbe essere ridotta proporzionalmente.

In termini di indennità, anche questa si calcola in base alla retribuzione effettivamente percepita. Pertanto, l’importo sarà proporzionato all’orario di lavoro e alla retribuzione del contratto part-time.

Cosa succede con le ferie maturate durante il congedo parentale?

A fare da garante per la corretta gestione dei congedi di maternità e parentale del rispetto dei diritti a essi connessi è l’INPS, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Il congedo parentale è regolato dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, noto anche come Testo Unico sulla maternità e paternità. Il decreto legislativo stabilisce anche l’obbligo da parte del datore di lavoro di calcolare e garantire alla lavoratrice le ferie che le spettano.

Dal punto di vista della maturazione delle ferie, la maternità obbligatoria corrisponde in tutto e per tutto ai normali periodi di lavoro. Questo significa che i cinque mesi di assenza dal posto di lavoro corrispondenti al congedo obbligatorio, vanno calcolati come mesi di lavoro svolto e in quanto tali utili alla maturazione delle ferie.

Diverso è il discorso nel caso si opti per un congedo parentale (sia da parte di uno che di entrambi i genitori). Trattandosi infatti di un’astensione facoltativa dal lavoro, il tempo speso in congedo parentale non matura ferie. Tuttavia, nei mesi in cui si gode di questo congedo, è sufficiente aver lavorato per almeno un periodo di quindici giorni per maturare le ferie di quel mese.

N.B.

Ad esempio, se il dipendente si è assentato dal venti al trentuno del mese di ottobre, avendo lavorato dal primo al diciannove (venti giorni lavorativi), maturerà il normale numero di giorni di ferie per il mese di ottobre.

In aggiunta alle ferie, durante il congedo obbligatorio, il dipendente matura anche anzianità di servizio, mensilità aggiuntive quali tredicesima e quattordicesima (se previste) e scatti di anzianità.

Maturazione delle ferie in caso di maternità anticipata

In specifici casi la maternità può essere anticipata rispetto a quanto stabilito dalla norma. Questo avviene nei casi in cui:

  • si presentino complicazioni della gravidanza o malattie che, in concomitanza della gravidanza, potrebbero presentarsi in forma più grave;
  • quando l’ambiente e le condizioni di lavoro possono rappresentare un pericolo per la madre e per il bambino che porta in grembo;
  • quando la mansione della dipendente rappresenta un rischio per la gravidanza in quanto faticosa o insalubre, e non sia possibile assegnarla a un’attività differente.

Esattamente come per il congedo obbligatorio, anche durante la maternità anticipata le ferie e gli altri istituti del lavoro ordinario maturano regolarmente.

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