Una società in ac­co­man­di­ta semplice (SAS) è una società co­sti­tui­ta da minimo due persone (giu­ri­di­che o naturali) a fine com­mer­cia­li o non. In questa forma giuridica c’è sempre un socio ac­co­man­da­ta­rio con re­spon­sa­bi­li­tà personale il­li­mi­ta­ta e un socio ac­co­man­dan­te con re­spon­sa­bi­li­tà personale limitata sulla base della quota da lui conferita. Il socio ac­co­man­da­ta­rio, oltre a dover ri­spon­de­re ai creditori con il proprio pa­tri­mo­nio, am­mi­ni­stra anche la società. Il socio ac­co­man­dan­te invece non ha potere de­ci­sio­na­le e non è tenuto a ri­spon­de­re con il suo pa­tri­mo­nio a eventuali creditori. Ma come si apre una società in ac­co­man­di­ta semplice e quali sono le re­spon­sa­bi­li­tà dei soci e i costi?

Come aprire una società in ac­co­man­di­ta semplice

A regolare l’apertura di una società in ac­co­man­di­ta semplice ci pensa il Codice civile nel libro V del lavoro con gli articoli che vanno dal 2313 al 2324. Come men­zio­na­to sopra, si tratta di una forma di società di persone in cui ci devono sempre essere almeno due soci, uno ac­co­man­da­ta­rio che risponde con il proprio pa­tri­mo­nio e uno ac­co­man­dan­te che risponde solo con le proprie quote. I soci possono essere persone giu­ri­di­che o naturali e non c’è un numero massimo di par­te­ci­pan­ti.

Uno dei vantaggi di una SAS è che i requisiti per creare questo tipo di società sono meno strin­gen­ti e meno laboriosi rispetto alle società di capitali. Oltre a non essere richiesto né un capitale minimo né per l’apertura né per la par­te­ci­pa­zio­ne dei soci, non ci sono nemmeno requisiti strin­gen­ti per quanto riguarda la de­no­mi­na­zio­ne. L’im­por­tan­te è che la ragione sociale (il nome della società) contenga il nome di almeno uno dei soci ac­co­man­da­ta­ri e che indichi chia­ra­men­te che si tratta di una SAS. Il socio il cui nome figura nella ragione sociale risponde il­li­mi­ta­ta­men­te insieme agli altri soci ac­co­man­da­ta­ri alle ob­bli­ga­zio­ni sociali.

N.B.

La ragione sociale della SAS (il nome della società) deve contenere il nome di almeno uno dei soci ac­co­man­da­ta­ri, mai quello degli ac­co­man­dan­ti. Questo perché agli ac­co­man­dan­ti non è riservata l’am­mi­ni­stra­zio­ne della società.

Aprire una società in ac­co­man­di­ta semplice: tutti i passaggi

Una volta stabilito chi sono i soci ac­co­man­da­ta­ri e quelli ac­co­man­dan­ti e aver trovato un nome, potete fi­nal­men­te procedere all’apertura della vostra società in ac­co­man­di­ta semplice. Per farlo è ne­ces­sa­rio un atto co­sti­tu­ti­vo che regoli i rapporti tra soci. Affinché questo atto sia valido è ne­ces­sa­rio un atto pubblico o una scrittura privata au­ten­ti­ca­ta da un notaio e la de­po­si­zio­ne dell’atto co­sti­tu­ti­vo presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni.

L’atto co­sti­tu­ti­vo

Il Codice civile sta­bi­li­sce quali siano i diritti, i doveri e le re­spon­sa­bi­li­tà dei soci in una società in ac­co­man­di­ta semplice. Potendosi declinare in maniera diversa a seconda dello scopo della società, bisogna sempre redigere un atto co­sti­tu­ti­vo che regoli i rapporti tra i soci. In un atto non do­vreb­be­ro mai mancare le seguenti spe­ci­fi­ca­zio­ni:

  • chi sono i soci ac­co­man­da­ta­ri e quelli ac­co­man­dan­ti;
  • quali sono le pre­sta­zio­ni offerte dai diversi soci;
  • la ragione sociale;
  • chi sono i soci di rap­pre­sen­tan­za e di am­mi­ni­stra­zio­ne;
  • come si sud­di­vi­do­no gli utili;
  • l’oggetto sociale della società;
  • dove sia la sede (o le sedi) della società.

Una volta redatto l’atto co­sti­tu­ti­vo lo si deve validare at­tra­ver­so un atto pubblico o una scrittura privata au­ten­ti­ca­ta da un notaio. Per essere valido l’atto deve essere sot­to­scrit­to e au­ten­ti­ca­to da tutti i soci e re­gi­stra­to entro 30 giorni sul Registro delle Imprese.

N.B.

Non abbiate paura di chiedere una con­su­len­za legale in caso di dubbi durante la redazione dell’atto co­sti­tu­ti­vo. Se non siete sicuri di aver svi­lup­pa­to tutti i punti o se temete che non siano ab­ba­stan­za specifici è meglio chiedere il parere di un esperto piuttosto che avere grane legali in un momento suc­ces­si­vo.

Iscri­zio­ne al Registro delle Imprese

Affinché la vostra società possa con­si­de­rar­si com­ple­ta­men­te avviata, dovete re­gi­strar­la presso il Registro delle Imprese. Oggi, grazie alla tec­no­lo­gia, potete farlo te­le­ma­ti­ca­men­te at­tra­ver­so ComUnica (Co­mu­ni­ca­zio­ne Unica d’Impresa), un servizio che vi permette non solo di re­gi­strar­vi al Registro delle Imprese ma anche di usufruire di altri servizi e inviare co­mu­ni­ca­zio­ni rivolte anche ad altri enti bu­ro­cra­ti­ci. Per uti­liz­za­re ComUnica dovete prima re­gi­strar­vi a Telemaco - Con­sul­ta­zio­ne ed Invio Pratiche, una piat­ta­for­ma messa a di­spo­si­zio­ne proprio dal Registro delle Imprese che vi permette di accedere anche a Fedra e Co­mu­ni­ca­Star­web, altri due servizi utili per la gestione della vostra impresa.

I costi di una società in ac­co­man­di­ta semplice

I costi per aprire una società in ac­co­man­di­ta semplice dipendono dal notaio, dai bolli, dal com­mer­cia­li­sta e da alcune spese ac­ces­so­rie. In linea generale, il notaio costa di solito intorno ai 1.500 € più IVA, più ritenuta del 20% (inclusiva di bolli e tasse del registro). La con­su­len­za presso un com­mer­cia­li­sta potrebbe costarvi intorno ai 350 € più IVA. A questo, dovete anche ag­giun­ge­re l’iscri­zio­ne all’INPS per ogni socio che ha un costo di 3.000 € all’anno (potete decidere di versare questa somma in 4 rate annuali).

N.B.

Tenete anche in con­si­de­ra­zio­ne che se avete in­ten­zio­ne di farvi tenere la con­ta­bi­li­tà da un com­mer­cia­li­sta e di farvi fare la di­chia­ra­zio­ne dei redditi, il costo potrebbe ammontare intorno ai 1.600 € all’anno.

Gestire una società in ac­co­man­di­ta semplice: ora tocca ai soci

Una volta svolte tutte le pratiche bu­ro­cra­ti­che e dopo aver re­gi­stra­to la società in ac­co­man­di­ta semplice presso il Registro delle Imprese siete fi­nal­men­te pronti per iniziare uf­fi­cial­men­te la vostra attività. A seconda di quale tipo di socio abbiate deciso di essere nella società, avrete re­spon­sa­bi­li­tà diverse. Il socio ac­co­man­da­ta­rio, quello che risponde il­li­mi­ta­ta­men­te per le ob­bli­ga­zio­ni sociali della società, non ha solo più re­spon­sa­bi­li­tà fi­nan­zia­rie sulle sue spalle ma ha anche potere di gestione e di am­mi­ni­stra­zio­ne della società. Il socio ac­co­man­dan­te invece ha esclu­si­va­men­te il ruolo di fi­nan­zia­to­re e risponde dei debiti solo sulla base della propria quota. Inoltre, gli è vietata qualsiasi funzione di am­mi­ni­stra­zio­ne o gestione (divieto di ingerenza) pena il pagamento di sanzioni.

N.B.

L’articolo 2320 del Codice Civile al comma 1 e 2 chiarisce bene le dif­fe­ren­ze tra socio ac­co­man­da­ta­rio e socio ac­co­man­dan­te: ‘I soci ac­co­man­dan­ti non possono compiere atti di am­mi­ni­stra­zio­ne, né trattare o con­clu­de­re affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio ac­co­man­dan­te che con­trav­vie­ne a tale divieto assume re­spon­sa­bi­li­tà il­li­mi­ta­ta e solidale verso i terzi per tutte le ob­bli­ga­zio­ni sociali e può essere escluso a norma dell’articolo 2286’.

Una pre­ci­sa­zio­ne im­por­tan­te è che la SAS può con­ti­nua­re ad esistere se dovessero venire a mancare tutti i soci ac­co­man­dan­ti (dopo i sei mesi concessi dalla legge per ri­co­strui­re la pluralità dei soci si può decidere di tra­sfor­ma­re la SAS in S.N.C.). Invece, la SAS non può con­ti­nua­re ad esistere se a venire meno sono i soci ac­co­man­da­ta­ri perché verrebbe meno un organo fon­da­men­ta­le di gestione dell’impresa.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

Microsoft 365 con Office
L'Office che conosci, ma mi­glio­ra­to

Ottieni la posta elet­tro­ni­ca Exchange e tutte le ultime versioni delle tue ap­pli­ca­zio­ni preferite su tutti i tuoi di­spo­si­ti­vi.

Vai al menu prin­ci­pa­le