La capacità di agire regola chi è au­to­riz­za­to a con­clu­de­re atti giuridici e chi no o chi può farlo solo in misura limitata. Le persone incapaci di agire devono quindi essere protette dal rischio di dan­neg­gia­re in­con­sa­pe­vol­men­te se stesse o gli altri. La capacità di agire di una persona è de­ter­mi­na­ta dalla sua età o dalla sua salute mentale.

Che cosa s’intende per capacità di agire?

La capacità di agire è per de­fi­ni­zio­ne la facoltà di una persona di dare e accettare in maniera vin­co­lan­te la propria di­chia­ra­zio­ne di volontà. Chi è le­gal­men­te capace di agire, può contrarre atti giuridici vin­co­lan­ti, ad esempio una disdetta o le di­mis­sio­ni.

Al contrario della capacità giuridica, che tutte le persone pos­sie­do­no sin dalla nascita, la capacità di agire dipende dall’età e dalla salute mentale di una persona. Ciò vuol dire che ci sono persone che non hanno la capacità legale di agire e che devono perciò essere protette dal dan­neg­giar­si a livello fi­nan­zia­rio. Rientrano in questo gruppo prima di tutto i bambini sotto i 7 anni e le persone che soffrono di disturbi psichici per­ma­nen­ti. Questo disturbo psichico deve però essere così con­cla­ma­to da limitare il proprio libero arbitrio tanto da portare una persona, ad esempio, a non essere in grado di valutare l’entità del danno che una de­ter­mi­na­ta azione possa causare a sé stesso e agli altri.

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Quali tipologie di capacità di agire esistono?

Come già men­zio­na­to, tutte le persone fisiche ac­qui­sta­no la capacità giuridica sin dalla nascita, ma per quanto riguarda la capacità di agire se ne possono rilevare tre tipi, a seconda dell’età e della salute mentale:

  • Capacità di agire il­li­mi­ta­ta­men­te
  • Capacità di agire li­mi­ta­ta­men­te
  • In­ca­pa­ci­tà di agire
Immagine: Schema della capacità di agire in base all’età
Questo diagramma mostra i diversi tipi della capacità di agire a seconda dell’età.

Capacità di agire il­li­mi­ta­ta

Le persone di età superiore ai 18 anni hanno capacità di agire il­li­mi­ta­ta e possono quindi ri­la­scia­re li­be­ra­men­te di­chia­ra­zio­ni di intenti destinate a produrre una con­se­guen­za giuridica (ad esempio, la con­clu­sio­ne di un contratto di acquisto).

Esempio: Laura ha 19 anni e vuole ac­qui­sta­re un computer portatile con il proprio denaro. Può stipulare il contratto di acquisto con il ri­ven­di­to­re e quindi con­clu­de­re un atto giuridico.

Tutore legale per i mag­gio­ren­ni

Se un adulto non è più in grado di prendere decisioni au­to­no­ma­men­te a causa di una malattia o di un incidente, deve essere nominato un tutore legale. Di solito si tratta dei genitori. È anche possibile che a farne le veci sia una persona estranea au­to­riz­za­ta.

Capacità di agire limitata

I minorenni compresi tra un’età dai 7 ai 17 anni possono ef­fet­tua­re acquisti nella vita quo­ti­dia­na consoni alla loro età senza dover chiedere l’au­to­riz­za­zio­ne ai loro tutori legali. In base alla si­tua­zio­ne è possibile stabilire se un atto giuridico è consono all’età del minorenne o rientra tra le azioni della vita quo­ti­dia­na. In linea di massima, i bambini e i giovani dai 7 ai 17 anni possono comprare fa­cil­men­te cose come articoli di car­to­le­ria, generi ali­men­ta­ri, biglietti del cinema, ecc.

Fatto

Gli atti giuridici quo­ti­dia­ni indicano negozi e bisogni della vita di tutti i giorni. Tra questi rientrano l’acquisto di generi ali­men­ta­ri e as­si­mi­la­ti, tessuti, cosmetici e libri, così come l’uso del telefono, di internet e dei mezzi pubblici, ap­pun­ta­men­ti dal par­ruc­chie­re o par­te­ci­pa­zio­ni a eventi. Tuttavia, non tutti questi atti giuridici sono tipici a qualsiasi età.

I minorenni tra i 13 e i 17 anni possono contrarre rapporti di lavoro pagati. I tutori legali devono però dare la loro au­to­riz­za­zio­ne e firmare il contratto di lavoro. Ciò vale teo­ri­ca­men­te anche per lavoretti come baby-sitter o lavori tem­po­ra­nei durante le vacanze sco­la­sti­che. Anche in caso di ap­pren­di­sta­ti devono firmare il contratto sia l’ap­pren­di­sta che il tutore legale.

Le persone con capacità di agire limitata possono decidere au­to­no­ma­men­te dei propri introiti, ad esempio su come disporre del salario da ap­pren­di­sta. Ciò vale anche per gli oggetti che sono stati messi a loro di­spo­si­zio­ne come regali materiali o in denaro. In questo caso è im­por­tan­te che non vengano com­pro­mes­si i bisogni vitali, tra i quali rientrano avere una casa, un giusto vestiario e un’adeguata ali­men­ta­zio­ne. Se questi sono as­si­cu­ra­ti, il minorenne può gestire li­be­ra­men­te le sue entrate.

Ten­den­zial­men­te i bambini e i giovani hanno diritto a ricevere una paghetta, com­mi­su­ra­ta allo stile di vita della famiglia. Con questa paghetta possono comprare quello che vogliono, a patto che i genitori siano d’accordo all’acquisto. Il prezzo non dovrebbe però eccedere i risparmi del minorenne e va pagato in contanti subito, di modo che il contratto sia valido. Non sono ammessi bonifici o pagamenti a rate pro­ve­nien­ti da minorenni.

Una vera e propria legge sulla paghetta non esiste, anche se ci sono sentenze che hanno stabilito il dovere dei genitori a darne una ai figli. Tuttavia, non è possibile stabilire un importo preciso; in linea generale la paghetta deve essere com­mi­su­ra­ta allo stile di vita della famiglia e all’età del bambino o del giovane.

Fatto

La sot­to­scri­zio­ne di un ab­bo­na­men­to annuale o l’acquisto di una costosa console per i vi­deo­gio­chi non rientrano tra i piccoli negozi della vita quo­ti­dia­na. Per tali atti giuridici i minorenni hanno sempre bisogno dell’au­to­riz­za­zio­ne del tutore legale.

Esempio: Laura ha 17 anni, va ancora a scuola e non ha un proprio reddito. Vuole prendere a tutti i costi la patente e si iscrive perciò a un corso presso una scuola guida. Grazie ai soldi messi da parte paga subito in contanti 100 euro. Tuttavia, questo contratto non rientra tra i negozi giuridici della vita quo­ti­dia­na e non è neanche un atto giuridico che nor­mal­men­te potrebbe stipulare una minorenne dell’età di Laura. Solo previa au­to­riz­za­zio­ne dei genitori il contratto è valido. Se i genitori non sono d’accordo, il contratto non è valido e la scuola guida deve re­sti­tui­re i 100 euro a Laura.

Fatto

Un contratto che è stato stipulato poco prima della maggiore età non entra au­to­ma­ti­ca­men­te in vigore una volta che il minorenne è diventato mag­gio­ren­ne. Per essere valido il contratto deve essere con­va­li­da­to per iscritto. L’altro con­traen­te del contratto può fissare una scadenza per questa convalida, ma deve anche avvisare che per rendere valido l’atto giuridico è ne­ces­sa­ria un’au­to­riz­za­zio­ne scritta del mag­gio­ren­ne.

Eccezione: se un minorenne conclude un negozio giuridico senza l’au­to­riz­za­zio­ne del tutore legale (fatta eccezione per i negozi tipici per la sua età), questo è ini­zial­men­te tem­po­ra­nea­men­te invalido. Ciò significa che sarà valido re­troat­ti­va­men­te solo dopo l’au­to­riz­za­zio­ne del tutore legale. L’altro con­traen­te non può recedere dal contratto fino a quando non riceve l’au­to­riz­za­zio­ne suc­ces­si­va ed è perciò vincolato all’offerta proposta. Può però fissare una scadenza per l’ac­cet­ta­zio­ne da parte del tutore legale. Fino a quando non è stata data l’au­to­riz­za­zio­ne, il con­traen­te non è obbligato a erogare il servizio.

I bambini sotto i 7 anni (incapaci di agire to­tal­men­te)

I bambini che non hanno ancora compiuto sette anni sono incapaci di agire to­tal­men­te da un punto di vista legale e non possono perciò eseguire atti giuridici. A farne le veci sono i ri­spet­ti­vi tutori legali, ad esempio i genitori.

Tutori legali per i minorenni

Nella prassi entrambi i genitori sono i tutori legali au­to­riz­za­ti a rap­pre­sen­ta­re il bambino. Anche se i genitori non sono sposati, in caso di custodia congiunta sono le­git­ti­ma­ti a tutelare insieme gli interessi del bambino.

Fatto

Una semplice azione ha valore legale anche se uno dei due genitori è contrario; tuttavia, entrambi i genitori devono essere d’accordo se si tratta di recedere da un contratto stipulato da un minorenne.

Se i genitori non riescono ad ac­cor­dar­si su una decisione da prendere per il figlio, per questioni ri­guar­dan­ti la salute come vaccini o trat­ta­men­ti speciali, ri­vol­gen­do­si a un giudice è possibile affidare la tutela legale a un solo genitore.

In de­ter­mi­na­ti casi altre persone o isti­tu­zio­ni possono avere la tutela legale di un minore, ad esempio in caso di perdita di entrambi i genitori o qualora i genitori non adempiano ai loro doveri di man­te­ni­men­to dei figli.

N.B.

In caso di in­ca­pa­ci­tà di agire di un mag­gio­ren­ne la persona nominata come tutore legale può con­ti­nua­re a esserlo.

Mag­gio­ren­ni incapaci di agire

Per legge ogni persona che ha compiuto i 18 anni di età è pie­na­men­te capace di agire. Tuttavia, la capacità di agire di una persona può essere revocata com­ple­ta­men­te o par­zial­men­te a causa di un’infermità mentale grave e non solo tem­po­ra­nea. Una persona incapace di agire mag­gio­ren­ne può però con­clu­de­re negozi della vita quo­ti­dia­na a seconda del tipo e della gravità della malattia. Questi tipi di atti hanno valore se non rap­pre­sen­ta­no alcun pericolo per la persona mag­gio­ren­ne incapace di agire.

Esempio: se una persona mag­gio­ren­ne incapace di agire compra un giornale in edicola o dei panini dal pa­net­tie­re, quest’azione è legittima in quanto si tratta di piccoli negozi in contanti della vita quo­ti­dia­na. Se questi negozi possano essere valutati come piccoli o consoni all’età, dipende dal caso concreto o dalla specifica si­tua­zio­ne.

Li­mi­ta­zio­ne psichica che comporta l’in­ca­pa­ci­tà di agire

Per legge una persona è incapace di agire se è im­pos­si­bi­li­ta­ta a esprimere la propria volontà in modo per­ma­nen­te a causa di disturbi psichici gravi.

Con­cre­ta­men­te fanno parte di questo gruppo di persone coloro a cui sono stati dia­gno­sti­ca­ti questi disturbi:

  • Di­sa­bi­li­tà in­tel­let­ti­va: se un medico attesta che una persona è affetta da un ritardo mentale o da in­suf­fi­cien­za mentale, può essere richiesta l’in­ca­pa­ci­tà di agire per questa persona. Dipende comunque dal grado di in­suf­fi­cien­za mentale. Infatti, alle persone con di­sa­bi­li­tà in­tel­let­ti­va può anche essere at­tri­bui­ta una capacità di agire limitata.
  • Follia e al­lu­ci­na­zio­ni: le persone che hanno al­lu­ci­na­zio­ni o mostrano sintomi di follia senza stimoli esterni cer­ti­fi­ca­bi­li, che possono ma­ni­fe­star­si a qualsiasi livello sen­so­ria­le.
  • Demenza avanzata: malattia mentale che provoca len­ta­men­te la perdita delle facoltà mentali della persona coinvolta.
  • Disturbi affettivi come de­pres­sio­ni o manie: in caso di disturbi affettivi la persona in­te­res­sa­ta manifesta modifiche acute dell’umore. I disturbi affettivi possono anche essere causati da abuso di sostanze stu­pe­fa­cen­ti.

Dato che la pro­te­zio­ne di una persona incapace di agire o con capacità di agire limitata, ha priorità per legge, può succedere che i contratti stipulati vengano suc­ces­si­va­men­te di­chia­ra­ti nulli. A volte solo un giudice può stabilire se si tratta di un caso di in­ca­pa­ci­tà di agire. L’onere della prova spetta alla persona che ha richiesto l’in­ca­pa­ci­tà di agire. Per ve­ri­fi­car­lo viene stabilito lo stato di salute mentale della persona in­te­res­sa­ta.

Fatto

Chi è incapace di agire è anche incapace di stare in giudizio. Perciò l’in­ca­pa­ci­tà di agire deve essere stabilita da un giudice e serve il cer­ti­fi­ca­to di un medico. Una volta stabilita l’in­ca­pa­ci­tà di agire di un soggetto, questa rimane invariata fino a quando non è annullata nuo­va­men­te dal tribunale. Quindi l’in­ca­pa­ci­tà di agire non cade in pre­scri­zio­ne.

Ti preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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