Il com­mer­cian­te è una persona fisica o giuridica che esercita per pro­fes­sio­ne abituale atti di commercio. Il com­mer­cian­te gode di uno status par­ti­co­la­re nel diritto com­mer­cia­le, già dal Codice di commercio na­po­leo­ni­co del 1807.

Cenni storici

Nell’antichità non esisteva un diritto com­mer­cia­le separato da quello civile, infatti a Roma era il diritto civile a regolare i rapporti mer­can­ti­li, ed era il pretore ad adattarlo alle esigenze e alle si­tua­zio­ni ispi­ran­do­si al principio di equità. Con il Medioevo il diritto viene sem­pli­fi­ca­to, la figura del pretore scompare e la Chiesa ha un’influenza sempre maggiore anche sul diritto. Non di­men­ti­chia­mo, infatti, che per la religione cattolica il tempo è di Dio e non vi può essere guadagno su di esso, perciò il capitale deve essere im­pro­dut­ti­vo e non può aumentare se non tramite il lavoro. In questo modo le attività com­mer­cia­li, basate sul credito, non venivano di certo favorite.

È con il rias­se­star­si delle con­di­zio­ni di vita, delle vie di co­mu­ni­ca­zio­ne e via dicendo, che gli scambi ripresero, e i mercanti ini­zia­ro­no a riunirsi nelle cor­po­ra­zio­ni delle arti e mestieri (o gilde), che riunivano tutti gli ap­par­te­nen­ti al processo pro­dut­ti­vo di un de­ter­mi­na­to settore o categoria pro­fes­sio­na­le. Le cor­po­ra­zio­ni avevano un potere di­sci­pli­na­re e anche giuridico, poiché de­ci­de­va­no in merito alle con­tro­ver­sie degli iscritti e nell’ambito dell’attività mer­can­ti­le. La giu­ri­sdi­zio­ne era eser­ci­ta­ta da com­mer­cian­ti eletti dagli iscritti, che venivano chiamati consoli. Le procedure da loro applicate venivano raccolte negli statuti delle cor­po­ra­zio­ni e uti­liz­za­ti nelle dispute suc­ces­si­ve. È qui che quindi si trova una sorta di diritto com­mer­cia­le allo stato em­brio­na­le.

Quando si affermò lo stato nazionale, lo stato mantenne questa si­tua­zio­ne con­so­li­da­ta nella giu­ri­sdi­zio­ne mer­can­ti­le tra­sfe­ren­do­la ai tribunali di Stato.

Tuttavia con la Ri­vo­lu­zio­ne Francese le cor­po­ra­zio­ni vennero soppresse con un articolo del Codice di Commercio tuttora vigente in Francia. Il cam­bia­men­to ri­guar­da­va il fatto che non importava più che i soggetti della contesa fossero com­mer­cian­ti, ma che la contesa avesse per oggetto il commercio in sé.

In questo modo il diritto com­mer­cia­le non era più il diritto dei com­mer­cian­ti, ma il diritto degli atti di commercio, in­di­pen­den­te­men­te dai soggetti coinvolti, assumendo quindi un carattere oggettivo anziché sog­get­ti­vo.

Anche se questa storia riguarda la Francia, ci aiuta a com­pren­de­re in generale l’evo­lu­zio­ne del diritto com­mer­cia­le, giacché il sistema venne importato nei paesi con­qui­sta­ti dagli eserciti na­po­leo­ni­ci e mantenuto dopo l’in­di­pen­den­za dalla Francia.

Così anche in Italia il Codice di Commercio del Regno di Sardegna, prima, e del Regno d’Italia (1865), poi, si ispirano al codice na­po­leo­ni­co; infatti l’espres­sio­ne adottata in Francia per esprimere il criterio oggettivo nel 1807 ("Sont com­me­rçan­ts ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur pro­fes­sion ha­bi­tuel­le") viene tradotta in modo fedele nel Codice di commercio italiano: "Sono com­mer­cian­ti quelli che eser­ci­ta­no atti di commercio e ne fanno la loro pro­fes­sio­ne abituale".

Tuttavia nel Codice Civile del 1942 la figura del com­mer­cian­te è stata so­sti­tui­ta da quella dell’im­pren­di­to­re, definito come "chi esercita pro­fes­sio­nal­men­te un'at­ti­vi­tà economica or­ga­niz­za­ta al fine della pro­du­zio­ne o dello scambio di beni o di servizi" (art. 2082).

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