As­so­cia­zio­ni sportive, as­so­cia­zio­ne di pro­mo­zio­ne sociale o culturale, as­so­cia­zio­ni na­tu­ra­li­sti­che, e tante altre ancora; l’as­so­cia­zio­ni­smo in Italia è forte con oltre 5 milioni di volontari in tutto lo Stivale. L’ISTAT rivela infatti come i numeri del mondo delle as­so­cia­zio­ni siano in costante crescita da ormai oltre un decennio. Co­sti­tui­re un'as­so­cia­zio­ne significa riunire persone che pensano allo stesso modo e che per questo decidono di formare una realtà col­let­ti­va fi­na­liz­za­ta al rag­giun­gi­men­to di un obiettivo comune, diverso da quello del lucro. La forma giuridica delle as­so­cia­zio­ni è perciò molto diffusa in Italia, so­prat­tut­to nell’ambito del no profit, dati anche i vantaggi che questa comporta.

Anche voi avete un’idea ag­gre­ga­ti­va che volete far diventare realtà e state valutando se l’as­so­cia­zio­ne sia la forma giuridica che faccia al caso vostro? O, al contrario, avete già le idee chiare ma non sapete da dove partire e volete in­for­mar­vi su quale sia l’iter da seguire per co­sti­tui­re un’as­so­cia­zio­ne? In entrambi i casi in questo articolo troverete le in­for­ma­zio­ni che state cercando.

De­fi­ni­zio­ne

Nel diritto italiano, l’as­so­cia­zio­ne indica un ente co­sti­tui­to da un insieme di persone fisiche o giu­ri­di­che legate dal per­se­gui­men­to di uno scopo comune. Queste persone prendono il nome di “associati”.

Perché co­sti­tui­re un’as­so­cia­zio­ne

Oltre alla finalità stessa dell’as­so­cia­zio­ne, che deve rap­pre­sen­ta­re il vero motivo per la co­sti­tu­zio­ne dell’as­so­cia­zio­ne, come forma giuridica l’as­so­cia­zio­ne comporta anche diversi vantaggi dal punto di vista fiscale, quali esenzioni e age­vo­la­zio­ni di vario tipo. Tuttavia, tali vantaggi spettano solamente alle as­so­cia­zio­ni senza scopo di lucro, in­di­stin­ta­men­te dall’orien­ta­men­to dell’attività (culturale, ri­crea­ti­vo, sportivo, eno­ga­stro­no­mi­co, ecc.).

Per quanto riguarda i vantaggi fiscali si an­no­ve­ra­no:

  • l’esenzione IVA del capitale sociale;
  • la pos­si­bi­li­tà di ottenere l’esenzione IMU;
  • la riduzione delle imposte comunali in base al comune nel quale ha sede l’as­so­cia­zio­ne;
  • l’esenzione delle imposte sulle pre­sta­zio­ni di servizi e cessioni di beni ai familiari degli associati;
  • l’esenzione dell’imposta sulle insegne (purché non superiori ai 5 mq e orientate ad attività sportive e ri­crea­ti­ve);
  • l’esenzione dall’imposta sugli in­trat­te­ni­men­ti;
  • il ri­co­no­sci­men­to di compensi sportivi fino a un massimo di 10.000€.

A questi vanno ad ag­giun­ger­si con­ven­zio­ni e sconti su diritti SIAE, Sky, as­si­cu­ra­zio­ni varie, sulla tassa sui rifiuti, e age­vo­la­zio­ni di vario tipo per quanto riguarda la som­mi­ni­stra­zio­ne di bevande e alimenti presso la sede dell’as­so­cia­zio­ne, la pos­si­bi­li­tà di accedere al Fondo Sociale Europeo e al credito sportivo, di or­ga­niz­za­re viaggi per i propri tesserati, o di svolgere attività in locali con qualsiasi de­sti­na­zio­ne d’uso.

L’unico requisito per poter godere di questa lunga serie di benefici è la re­gi­stra­zio­ne dell’as­so­cia­zio­ne. Questo passaggio è l’atto che di fatto re­go­la­riz­za e uf­fi­cia­liz­za la vostra realtà as­so­cia­ti­va. Una volta ef­fet­tua­ta la re­gi­stra­zio­ne, avrete modo di aprire un conto corrente intestato all’as­so­cia­zio­ne e iscri­ver­vi nei registri comunali e regionali.

Come co­sti­tui­re un’as­so­cia­zio­ne

Quando si parla di co­sti­tui­re un'as­so­cia­zio­ne si fa ri­fe­ri­men­to alla sua re­gi­stra­zio­ne. Poiché no­no­stan­te il lavoro svolto per riunire persone ac­co­mu­na­te da un’idea o dallo scopo che quell’idea sca­tu­ri­sce, senza l’uf­fi­cia­liz­za­zio­ne bu­ro­cra­ti­ca l’as­so­cia­zio­ne non è ri­co­no­sciu­ta. Per questo motivo è im­por­tan­te sapere quali sono i singoli passaggi da adempiere per mettere insieme un’as­so­cia­zio­ne con basi solide e per­fet­ta­men­te in regola.

Statuto e atto co­sti­tu­ti­vo

La prima cosa da fare è riunire un gruppo di persone (minimo tre) che, in qualità di fondatori, diano vita all’as­so­cia­zio­ne. È ne­ces­sa­rio che i soci siano almeno tre così da co­sti­tui­re il primo consiglio direttivo, e da ricoprire le cariche di pre­si­den­te, vi­ce­pre­si­den­te e se­gre­ta­rio. In sede di questa prima riunione ufficiale, i presenti hanno il dovere di creare uno statuto e un atto co­sti­tu­ti­vo. Saranno queste le basi sulle quali i futuri po­ten­zia­li associati va­lu­te­ran­no se con­di­vi­do­no l’obiettivo della vostra as­so­cia­zio­ne e de­ci­de­ran­no se iscri­ver­si o meno.

All’interno dello statuto va riportata la mo­ti­va­zio­ne che ha spinto i fondatori a co­sti­tui­re l'as­so­cia­zio­ne, ossia lo scopo as­so­cia­ti­vo, che ripetiamo non può essere lucrativo. La causa da pro­muo­ve­re ha spesso un carattere locale, il che rende anche più facile trovare persone pronte a perorarla anche per una questione di mera vicinanza geo­gra­fi­ca.

L’atto co­sti­tu­ti­vo si compone invece delle ge­ne­ra­li­tà dei soci fondatori, dell’indirizzo della sede sociale e della data di co­sti­tu­zio­ne dell’as­so­cia­zio­ne. Inoltre, al suo interno vanno riportati i ruoli previsti (pre­si­den­te, consiglio direttivo, assemblea dei soci, tesoriere, ecc.) con le ri­spet­ti­ve mansioni, durata delle cariche, e modalità di elezione e de­sti­tu­zio­ne. Una volta stabilite le con­di­zio­ni si può procedere con le elezioni delle varie figure. Anche i risultati delle elezioni vanno riportati nella do­cu­men­ta­zio­ne dell’atto co­sti­tu­ti­vo.

N.B.

In rete è possibile trovare documenti relativi a statuto e atto co­sti­tu­ti­vo pronti da compilare. In ogni caso è comunque bene in­for­mar­si su quali sono i criteri ai quali è ne­ces­sa­rio attenersi per una corretta redazione di questi documenti. Si rischia al­tri­men­ti di dover fare tutto da capo.

Re­gi­stra­zio­ne dell’as­so­cia­zio­ne

Una volta redatta la do­cu­men­ta­zio­ne ne­ces­sa­ria si può procedere con la re­gi­stra­zio­ne dell’as­so­cia­zio­ne presso l’Agenzia delle Entrate. Questo passaggio non prevede la firma di un notaio, come altresì avviene per le imprese com­mer­cia­li. L’as­so­cia­zio­ne ha la pos­si­bi­li­tà di aprire partita IVA (o in al­ter­na­ti­va di vedersi cor­ri­spo­sto un codice fiscale) e un conto corrente. Su quest’ultimo dovranno infatti ri­ver­sar­si i ricavi derivanti da spon­so­riz­za­zio­ni, da rein­ve­sti­re sulla stessa attività as­so­cia­ti­va.

Costi per co­sti­tui­re un'as­so­cia­zio­ne

Seppur molto ridotti, co­sti­tui­re un'as­so­cia­zio­ne prevede dei costi. I soli costi dell’as­so­cia­zio­ne sono quelli al momento della re­gi­stra­zio­ne e cor­ri­spon­do­no a 200€ per l’invio del modello F23 e alle marche da bollo da applicare alla relativa do­cu­men­ta­zio­ne, del valore di 16€ l’una.

N.B.

A ogni quattro facciate di do­cu­men­ta­zio­ne cor­ri­spon­de una marca da bollo. Una facciata non può superare le cento righe di testo.

Tuttavia, alcune tipologie di as­so­cia­zio­ni godono dell’esenzione dall’imposta di bollo, sia per i documenti necessari per la re­gi­stra­zio­ne che quelli suc­ces­si­vi. Dal 2019, oltre alle as­so­cia­zio­ni di vo­lon­ta­ria­to sono esentate anche le ASD, ossia le as­so­cia­zio­ni sportive di­let­tan­ti­sti­che.

Il rischio maggiore per quanto riguarda la validità della re­gi­stra­zio­ne dell’as­so­cia­zio­ne e quindi il relativo costo, è quello di non ri­spet­ta­re i criteri di con­for­mi­tà. Per questo motivo è im­por­tan­te avvalersi della com­pe­ten­za tecnica di un com­mer­cia­li­sta, che possa con­sul­tar­vi sulla corretta redazione dello statuto e dell’atto co­sti­tu­ti­vo. Infatti, l’invio di documenti fallaci comporta la perdita dei soldi spesi per l’avvio della pratica di re­gi­stra­zio­ne dell’as­so­cia­zio­ne.

Le varie tipologie di as­so­cia­zio­ne

Come accennato, ci sono varie tipologie di as­so­cia­zio­ni per diversi orien­ta­men­ti. La scelta del modello più congruo allo scopo as­so­cia­ti­vo non va sot­to­va­lu­ta­ta. Infatti, la scelta del modello si riflette sulle attività che l’as­so­cia­zio­ne può svolgere. Una scelta errata significa, oltre a eventuali sanzioni, anche una li­mi­ta­zio­ne dell’ope­ra­ti­vi­tà dell’as­so­cia­zio­ne. Inoltre, a ogni tipologia di as­so­cia­zio­ne cor­ri­spon­do­no sgravi fiscali e age­vo­la­zio­ni spe­ci­fi­che.

Qui di seguito ri­por­tia­mo bre­ve­men­te le varie tipologie di as­so­cia­zio­ni e il relativo orien­ta­men­to.

Or­ga­niz­za­zio­ni di vo­lon­ta­ria­to

La ca­rat­te­ri­sti­ca prin­ci­pa­le delle or­ga­niz­za­zio­ni di vo­lon­ta­ria­to (ODV) è lo svol­gi­men­to di attività fi­na­liz­za­te alla so­li­da­rie­tà sociale. L’as­so­cia­zio­ne eroga servizi a titolo gratuito a favore di persone bisognose. Al fine di ottenere i benefici di diritto, è ne­ces­sa­rio iscrivere la propria or­ga­niz­za­zio­ne al registro del vo­lon­ta­ria­to regionale, il che ne farà au­to­ma­ti­ca­men­te una Onlus.

I volontari che svolgono le attività a nome dell’or­ga­niz­za­zio­ne non possono in alcun modo essere re­tri­bui­ti e devono essere iscritti all’apposito registro e ade­gua­ta­men­te as­si­cu­ra­ti. Le or­ga­niz­za­zio­ni di vo­lon­ta­ria­to possono svolgere attività com­mer­cia­li e pro­dut­ti­ve marginali, dalle quali possono incassare i proventi, non im­po­ni­bi­li, purché venga tenuta una corretta ren­di­con­ta­zio­ne.

As­so­cia­zio­ne di pro­mo­zio­ne sociale

La finalità delle as­so­cia­zio­ni di pro­mo­zio­ne sociale è quella di svolgere attività co­sid­det­te sociali a favore dei propri associati ma aperte anche a persone terze, senza scopo di lucro. Anche in questo caso è ne­ces­sa­rio ef­fet­tua­re l’iscri­zio­ne al registro nazionale e regionale per poter godere a pieno dei benefici previsti dalle normative vigenti. Questa tipologia di as­so­cia­zio­ni può godere delle age­vo­la­zio­ni riservate alle Onlus qualora ne ottenga la qualifica.

Come per le ODV, anche le APS possono svolgere attività com­mer­cia­li marginali, ma di­ver­sa­men­te da loro possono, in caso di necessità, anche assumere di­pen­den­ti o ricevere pre­sta­zio­ni di lavoro da parte degli associati. Le attività svolte e promosse da questo tipo di as­so­cia­zio­ni possono essere pub­bli­ciz­za­te, sempre però spe­ci­fi­can­do che sono rivolte ai propri associati.

As­so­cia­zio­ni sportive di­let­tan­ti­sti­che

Queste as­so­cia­zio­ni si impegnano a pro­muo­ve­re attività sportive di carattere di­let­tan­ti­sti­co, di cui fa parte anche l’attività didattica. È ne­ces­sa­ria l’iscri­zio­ne al registro gestito dal CONI, che passa sempre per l’adesione a una fe­de­ra­zio­ne o un ente sportivi ri­co­no­sciu­ti.

Le ASD possono re­tri­bui­re le varie figure coinvolte nella loro attività (quali atleti, al­le­na­to­ri, dirigenti, ecc.) con un rimborso. Questo rimborso è esente da trat­te­nu­ta Irpef se inferiore ai 10.000€ l’anno. Queste as­so­cia­zio­ni sono tenute a pre­sen­ta­re il Modello 770. Queste as­so­cia­zio­ni possono ricevere denaro dalle imprese, da con­si­de­rar­si come spese pub­bli­ci­ta­rie fi­na­liz­za­te alla pro­mo­zio­ne dei prodotti o dei servizi delle stesse.

As­so­cia­zio­ni Pro Loco

Sono quelle as­so­cia­zio­ni di stampo locale mosse dallo scopo di va­lo­riz­za­re le po­ten­zia­li­tà del ter­ri­to­rio (storiche, eno­ga­stro­no­mi­che, culturali, na­tu­ra­li­sti­che e tu­ri­sti­che). I confini ter­ri­to­ria­li comunali rap­pre­sen­ta­no per le as­so­cia­zio­ni pro loco una vera e propria li­mi­ta­zio­ne geo­gra­fi­ca delle proprie attività.

As­so­cia­zio­ni di so­li­da­rie­tà familiare

Le as­so­cia­zio­ni di so­li­da­rie­tà familiare sono una sot­to­ca­te­go­ria, per così dire, delle as­so­cia­zio­ni. Infatti, possono essere definite tali le ODV, le as­so­cia­zio­ni di pro­mo­zio­ne sociale, o le as­so­cia­zio­ni co­sid­det­te generiche, che operano nell’ambito della so­li­da­rie­tà familiare. Questo ambito cor­ri­spon­de al sostegno nel lavoro domestico e nella cura familiare, così come alla sen­si­bi­liz­za­zio­ne del ruolo sociale ed educativo proprio delle famiglie. Affinché la do­cu­men­ta­zio­ne per l’iscri­zio­ne al relativo registro sia redatta cor­ret­ta­men­te, è im­por­tan­te che lo statuto renda chiara l’attività svolta nell’ambito fa­mi­glia­re e che siano ri­spet­ta­ti i criteri di de­mo­cra­ti­ci­tà e di tra­spa­ren­za interni all’as­so­cia­zio­ne.

Comitati

Si tratta prin­ci­pal­men­te di attività spon­so­riz­za­te dalla raccolta di fondi. I promotori, così vengono definiti gli associati, svolgono attività di aiuto, be­ne­fi­cen­za e soccorso di pubblica utilità. Di queste fanno parte anche quelle a tutela delle opere pubbliche e dei monumenti.

Or­ga­niz­za­zio­ni Non Go­ver­na­ti­ve

Questo modello fa ri­fe­ri­men­to ad as­so­cia­zio­ni attive negli ambiti dello sviluppo, dell’in­for­ma­zio­ne, dell’edu­ca­zio­ne, e della for­ma­zio­ne di personale, prin­ci­pal­men­te svolte in o rivolte a paesi in via di sviluppo. Per ottenere la qualifica di ONG è ne­ces­sa­rio che venga ri­co­no­sciu­ta all’as­so­cia­zio­ne l’idoneità per la gestione di progetti di coo­pe­ra­zio­ne da parte del Ministero degli Esteri.

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