Prendendo in con­si­de­ra­zio­ne la ma­cro­ca­te­go­ria degli im­pren­di­to­ri, è possibile in­di­vi­dua­re al suo interno la figura dei piccoli im­pren­di­to­ri, che ge­sti­sco­no in genere un’impresa di piccole di­men­sio­ni. Tuttavia a livello giuridico vi sono anche altri criteri che qua­li­fi­ca­no un piccolo im­pren­di­to­re. Inoltre chi fa parte di questo gruppo può contare su alcune sem­pli­fi­ca­zio­ni a livello contabile. Vi forniamo una de­fi­ni­zio­ne di piccolo im­pren­di­to­re e vi chiariamo le sue ca­rat­te­ri­sti­che prin­ci­pa­li.

Piccolo im­pren­di­to­re: de­fi­ni­zio­ne

Chi si definisce quindi piccolo im­pren­di­to­re? L’art. 2083 del Codice Civile lo spiega, asserendo che un piccolo im­pren­di­to­re deve eser­ci­ta­re la sua attività pro­fes­sio­na­le in modo pre­va­len­te con il lavoro proprio e dei com­po­nen­ti della famiglia, per questo si iden­ti­fi­ca­no spesso con questa figura i col­ti­va­to­ri diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli com­mer­cian­ti e coloro che hanno un’impresa in­di­vi­dua­le o familiare.

In questo modo i piccoli im­pren­di­to­ri godono di un trat­ta­men­to speciale. Tuttavia vengono esclusi da questa categoria le società com­mer­cia­li. Inoltre non viene con­si­de­ra­to piccolo im­pren­di­to­re neanche chi investe ingenti capitali, anche se non ricorre a col­la­bo­ra­to­ri.

De­fi­ni­zio­ne

In generale si indicano con il nome di piccoli im­pren­di­to­ri tutti coloro che eser­ci­ta­no un’attività pro­fes­sio­na­le che coincide in pre­va­len­za con il lavoro proprio o con quello dei com­po­nen­ti della famiglia. Nello specifico rientrano in questa categoria i col­ti­va­to­ri diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli com­mer­cian­ti nonché coloro che hanno un’impresa in­di­vi­dua­le (che svolgono quindi un lavoro proprio) o un’impresa familiare (che svolgono quindi un lavoro con i com­po­nen­ti della propria famiglia).

Piccolo im­pren­di­to­re: le ca­rat­te­ri­sti­che prin­ci­pa­li

In qualità di piccolo im­pren­di­to­re è possibile usufruire di alcune age­vo­la­zio­ni:

  • iscri­zio­ne alla sezione speciale del registro delle imprese;
  • mancanza di di­chia­ra­zio­ne di fal­li­men­to;
  • nessun obbligo di tenuta delle scritture contabili.

Un piccolo im­pren­di­to­re può quindi anche scegliere di adottare il regime for­fet­ta­rio, a patto di seguire i requisiti richiesti. Infine, ai fini contabili è im­por­tan­te tenere conto se il piccolo im­pren­di­to­re viene as­si­mi­la­to a un la­vo­ra­to­re autonomo o a un'im­pre­sa in­di­vi­dua­le. Nel primo caso non vi è l'obbligo di iscri­ver­si alla Camera di Commercio e il piccolo im­pren­di­to­re sarà soggetto alla ritenuta d'acconto, mentre nel secondo è obbligato a iscri­ver­si alla Camera di Commercio, perciò sui ricavi non verrà applicata nessuna ritenuta d'acconto.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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