Chi decide di mettersi in proprio e gua­da­gna­re come libero pro­fes­sio­ni­sta, sceglie so­li­ta­men­te di aprire una partita IVA e di assolvere tutti gli obblighi previsti per legge dal regime ordinario. Tuttavia, per chi soddisfa de­ter­mi­na­ti requisiti si presenta anche un’altra opzione, par­ti­co­lar­men­te con­ve­nien­te so­prat­tut­to al momento dell’av­via­men­to dell’attività, quando il volume di affari è ancora irrisorio. Questa pos­si­bi­li­tà è co­no­sciu­ta oggi con il nome di regime for­fet­ta­rio (ex regime dei minimi) e offre alcune sem­pli­fi­ca­zio­ni.

Che cos’è il regime for­fet­ta­rio?

Con regime for­fet­ta­rio si indica un regime agevolato rivolto alle persone fisiche che svolgono un’attività, un’arte o una pro­fes­sio­ne, in qualità di liberi pro­fes­sio­ni­sti o ditta in­di­vi­dua­le; sono perciò escluse le società di persone. Ini­zial­men­te questo regime, in­tro­dot­to nel 2011, prendeva il nome di regime dei minimi, so­sti­tui­to con la legge n. 190/2014 con un nuovo regime fiscale agevolato, entrato in vigore a partire dal primo gennaio 2015. A partire dal 2016 è stato in­tro­dot­to un unico regime agevolato, chiamato appunto regime for­fet­ta­rio, anche se coloro che avevano aderito pre­ce­den­te­men­te ad altri tipi di regime vi sarebbero potuti rimanere fino alla sua scadenza naturale o decidere di passare sem­pli­ce­men­te a quello nuovo.

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Regime for­fet­ta­rio: requisiti

Per aderire al regime for­fet­ta­rio e man­te­ner­lo anche negli anni suc­ces­si­vi, i liberi pro­fes­sio­ni­sti devono sod­di­sfa­re de­ter­mi­na­ti requisiti, che fanno ri­fe­ri­men­to all’anno pre­ce­den­te alla richiesta di adozione di tale regime. Questi requisiti prevedono che:

  • i ricavi ottenuti durante l’anno pre­ce­den­te non superino la soglia massima delle entrate annue, stabilite a seconda dell’attività eser­ci­ta­ta (tale limite varia tra i 25.000 e i 50.000 euro);
  • le spese per il lavoro di­pen­den­te o derivate dal pagamento di col­la­bo­ra­to­ri non superino i 5.000 euro lordi all’anno;
  • il costo totale al lordo dei beni stru­men­ta­li a chiusura dell’esercizio pre­ce­den­te non superi i 20.000 euro;
  • altri eventuali redditi generati da lavoro di­pen­den­te o pensione non superino i 30.000 euro annuali.
Fatto

La soglia stabilita delle entrate annue varia a seconda della pro­fes­sio­ne eser­ci­ta­ta, perciò un libero pro­fes­sio­ni­sta per sapere quanto potrà gua­da­gna­re aderendo al regime for­fet­ta­rio, dovrà con­sul­ta­re la tabella dei codici ATECO e ricercare i coef­fi­cien­ti di red­di­ti­vi­tà cor­ri­spon­den­ti.

Sod­di­sfat­ti questi requisiti, il regime for­fet­ta­rio viene applicato in modo il­li­mi­ta­to, a patto che non si superino i limiti massimi di fatturato per la propria categoria. Se ciò avvenisse, si verrebbe inseriti au­to­ma­ti­ca­men­te nel regime ordinario, a cui si è vincolati per 3 anni.

Sem­pli­fi­ca­zio­ni fiscali previste dal regime agevolato

Con il regime for­fet­ta­rio si ha così la pos­si­bi­li­tà di godere di alcuni vantaggi a livello fiscale, primo fra tutti l’esenzione IVA. Ciò significa che non si dovrà ad­de­bi­ta­re l’IVA nelle fatture, negli scontrini e nelle ricevute, perdendo anche il diritto di detrarre l’IVA dagli acquisiti ef­fet­tua­ti. Inoltre non avvenendo l’addebito dell’IVA, non si è neanche soggetti alla ritenuta d’acconto. Altri vantaggi sono:

  • l’esonero dalla re­gi­stra­zio­ne delle fatture emesse e dalla re­gi­stra­zio­ne dei cor­ri­spet­ti­vi;
  • l’esonero dalla re­gi­stra­zio­ne delle fatture di acquisto;
  • l’esenzione, in linea da massima, dalla tenuta e dalla con­ser­va­zio­ne dei registri e dei documenti;
  • l’esenzione dalla li­qui­da­zio­ne e dal ver­sa­men­to dell’IVA;
  • la deroga dalla di­chia­ra­zio­ne IVA e da altre co­mu­ni­ca­zio­ni di ope­ra­zio­ni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
  • l’esonero dagli studi di settore.

Oltre a tutte le sem­pli­fi­ca­zio­ni esposte sopra, chi rientra nel regime for­fet­ta­rio usu­frui­sce di una tas­sa­zio­ne agevolata del 15%, se non persino del 5% per i primi 5 anni nel caso in cui si stia avviando una propria attività (for­fet­ta­rio super agevolato). Di con­se­guen­za si è esclusi dal pagamento di IRAP e IRPEF. Gli obblighi prin­ci­pa­li di un libero pro­fes­sio­ni­sta in regime for­fet­ta­rio rimangono quelli di:

  • numerare e con­ser­va­re le fatture;
  • cer­ti­fi­ca­re i cor­ri­spet­ti­vi;
  • pre­sen­ta­re ogni anno la di­chia­ra­zio­ne dei redditi.
N.B.

Chi non applica l’IVA in fattura perché aderisce al regime for­fet­ta­rio, dovrebbe farlo presente chia­ra­men­te sulla stessa con un’in­di­ca­zio­ne del tipo: “Ope­ra­zio­ne non soggetta all’ap­pli­ca­zio­ne dell’IVA” e rimandare alla norma a cui si fa ri­fe­ri­men­to.

Quando decade l’esenzione dall’IVA nel regime for­fet­ta­rio

Come per ogni cosa, accanto ai lati positivi, ci sono anche degli aspetti negativi. Ad esempio per alcuni soggetti l’esenzione IVA può tra­sfor­mar­si in uno svan­tag­gio, visto che non si potrà né detrarla né rivalersi dell’IVA a credito (lo stesso accadeva con il regime dei minimi). La questione si fa poi com­pli­ca­ta quando si opera oltre confine, ad esempio:

  • nel caso di acquisti in­tra­co­mu­ni­ta­ri che non superino i 10.000 euro l’anno si sarà as­sog­get­ta­ti all’imposta secondo la normativa del paese di origine, al­tri­men­ti si dovrà assolvere l’IVA indicando l’aliquota e l’imposta nella fattura, oltre che versare l’IVA entro il 16 del mese suc­ces­si­vo rispetto a quello in cui è avvenuta l’ope­ra­zio­ne;
  • nel caso di pre­sta­zio­ni di servizi generici ricevute da soggetti di altri paesi dell’UE o anche extra UE, il libero pro­fes­sio­ni­sta dovrà versare l’IVA e ri­por­tar­la op­por­tu­na­men­te in fattura;
  • in tutti quei casi dove si applica il reverse charge.

Vantaggi e svantaggi del regime for­fet­ta­rio a confronto

Di seguito vi pre­sen­tia­mo un confronto che mette in luce i vantaggi e gli svantaggi del regime for­fet­ta­rio. I liberi pro­fes­sio­ni­sti do­vreb­be­ro perciò valutare se non risulti comunque con­ve­nien­te per loro rimanere nel regime ordinario.

Vantaggi Svantaggi
Nessun addebito dell’IVA   Nessuna rivalsa IVA a credito  
Diverse sem­pli­fi­ca­zio­ni bu­ro­cra­ti­che: nessun obbligo di pre­sen­ta­re la di­chia­ra­zio­ne IVA, nessuna tenuta dei registri contabili  
Prezzo più con­cor­ren­zia­le per il con­su­ma­to­re   Svan­tag­gio­so in caso di mol­te­pli­ci ope­ra­zio­ni in­tra­co­mu­ni­ta­rie
Tas­sa­zio­ne del 15% e nessun pagamento di IRAP e IRPEF Limiti imposti al fatturato che variano a seconda della categoria

Come accedere al regime for­fet­ta­rio

Dopo aver vagliato i pro e i contro, sorgerà spontanea la domanda: come si aderisce al regime for­fet­ta­rio? In­nan­zi­tut­to occorre ricordare che possono optarvi sia i liberi pro­fes­sio­ni­sti già in attività sia quelli che intendono aprirne una nuova.

Per l’avvio di una nuova attività, è richiesta la com­pi­la­zio­ne del modello AA9/12, da pre­sen­ta­re entro 30 giorni dalla data d’inizio dell’attività, indicando il codice 2 nella sezione “Regimi fiscali agevolati” del quadro B.

Per quanto riguarda chi è già in attività, qualora nell’anno pre­ce­den­te si siano sod­di­sfat­ti i requisiti richiesti dal regime for­fet­ta­rio, si può applicare au­to­ma­ti­ca­men­te questo regime senza doverne dare co­mu­ni­ca­zio­ne all’Agenzia delle Entrate. Il regime for­fet­ta­rio viene infatti con­si­de­ra­to un regime naturale e non c’è quindi bisogno di pre­sen­ta­re una richiesta esplicita.

Chi, invece, non volesse proprio aderire al regime for­fet­ta­rio pur avendone i requisiti, dovrà sem­pli­ce­men­te com­por­tar­si come previsto dalla norma per il regime ordinario e se­gna­lar­lo nella prima di­chia­ra­zio­ne annuale.

N.B.

Se si opta per il regime ordinario, si dovrà man­te­ner­lo per i suc­ces­si­vi tre anni. Alla loro scadenza, qualora si sod­di­sfi­no sempre i requisiti richiesti per il regime for­fet­ta­rio sarà possibile comunque accedervi (o accedervi nuo­va­men­te qualora si sia già usufruito di questo regime agevolato in passato).

Age­vo­la­zio­ni per le start-up previste dal nuovo regime for­fet­ta­rio

Con il nuovo regime for­fet­ta­rio, ex regime dei minimi, le start-up possono godere di un’ulteriore age­vo­la­zio­ne per quanto riguarda la tas­sa­zio­ne: infatti per i primi cinque anni di attività è prevista una tas­sa­zio­ne del 5% invece che del 15%.

Tuttavia anche in questo caso, ci sono dei requisiti im­por­tan­ti da sod­di­sfa­re, ovvero:

  • non aver eser­ci­ta­to un’attività artistica, pro­fes­sio­na­le o d’impresa nei tre anni an­te­ce­den­ti l’inizio dell’attività;
  • l’attività che si va ad eser­ci­ta­re non deve risultare il pro­se­gui­men­to di un’altra svolta prima come lavoro di­pen­den­te o autonomo;
  • se si prosegue l’attività svolta prima da un altro soggetto, i ricavi e i compensi dell’anno pre­ce­den­te non devono aver superato i limiti imposti dalla clas­si­fi­ca­zio­ne ATECO per quell’attività.

Regime for­fet­ta­rio 2019

Finora il regime dei minimi è stato so­sti­tui­to dal regime for­fet­ta­rio, ancora in vigore nel 2018. Tuttavia, una nuova proposta di legge potrebbe portare dei cam­bia­men­ti per il 2019. Infatti se dovesse essere approvata la flat tax, al momento si prevede di estendere il regime for­fet­ta­rio a tutti i titolari di partita IVA con ricavi fino a 100.000 euro. Inoltre po­treb­be­ro aver diritto a una tas­sa­zio­ne agevolata del 5% tutte le start-up under 35 e over 55, ponendo quindi dei limiti d’età per la richiesta di sem­pli­fi­ca­zio­ni per l’avvio di una nuova attività.

Ov­via­men­te se il limite dei ricavi venisse aumentato ed esteso anche ad altri tipi di con­tri­buen­ti (quindi non solo ai liberi pro­fes­sio­ni­sti), un maggior numero di categorie potrebbe godere della tas­sa­zio­ne agevolata al 15% o al 5% nel caso di inizio attività. L’idea sarebbe quella di in­cen­ti­va­re lo sviluppo e la for­ma­zio­ne di nuove imprese in Italia. Resta però ancora da vedere se questa proposta diventerà legge e se verranno inserite ulteriori modifiche al progetto iniziale.

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