Come sug­ge­ri­sce il nome stesso, il registro delle imprese è un registro pubblico, in­for­ma­ti­co e previsto dal Codice Civile italiano. Sto­ri­ca­men­te il registro delle imprese viene concepito nel 1942, per poi essere rea­liz­za­to solamente a metà degli anni 90, più esat­ta­men­te nel 1996 con il D.P.R. numero 581, ed essere ria­dat­ta­to varie volte durante gli anni. Nel 2010, ad esempio, è stata in­tro­dot­ta una nuova procedura te­le­ma­ti­ca che riguarda l’iscri­zio­ne nel registro delle imprese, la ComUnica.

Il registro delle imprese cor­ri­spon­de a una sorta di anagrafe delle imprese, con­te­nen­te tutti i prin­ci­pa­li dati delle imprese, in­di­stin­ta­men­te dalla loro forma giuridica e dal settore di attività nel quale operano, che abbiano sede o impianti sul ter­ri­to­rio nazionale italiano. Oltre ai dati fon­da­men­ta­li, il registro delle imprese funge anche da archivio, re­gi­stran­do infatti anche tutti gli eventi che in­te­res­sa­no l’evo­lu­zio­ne delle singole imprese, con un elevato grado di dettaglio. Grazie a questa sua funzione, il registro delle imprese ha un ruolo chiave nel fornire un quadro generale regionale e nazionale per il calcolo degli in­di­ca­to­ri di sviluppo economico, anche distinti per aree com­mer­cia­li.

Iscrivere la propria impresa al registro delle imprese

L’iscri­zio­ne al Registro Imprese è ob­bli­ga­to­ria e va ef­fet­tua­ta entro 30 giorni dall’inizio dell’attività im­pren­di­to­ria­le (20 per le società di capitali e le coo­pe­ra­ti­ve). La mancata iscri­zio­ne in tempo utile porta a sanzioni pe­cu­nia­rie.

Ma prima di passare al processo di iscri­zio­ne è im­por­tan­te chiarire che il Registro Imprese è istituito presso ciascuna Camera di Commercio del ter­ri­to­rio nazionale. I singoli registri delle imprese hanno quindi com­pe­ten­za pro­vin­cia­le e la loro tenuta spetta alla locale Camera di Commercio, sotto il controllo di un giudice del tribunale del capoluogo di provincia di ri­fe­ri­men­to. La persona re­spon­sa­bi­le del Registro Imprese è il co­sid­det­to Con­ser­va­to­re, un dirigente della Camera di Commercio, nominato dal Se­gre­ta­rio Generale. Il Con­ser­va­to­re si occupa quindi della corretta tenuta del registro secondo le norme di legge e le in­di­ca­zio­ni fornite dal giudice preposto. Un’altra ca­rat­te­ri­sti­ca del registro delle imprese è quella di essere gestito in maniera te­le­ma­ti­ca.

ComUnica

Come men­zio­na­to in apertura di articolo, la procedura te­le­ma­ti­ca di iscri­zio­ne at­tual­men­te in uso è la ComUnica. ComUnica sta per Co­mu­ni­ca­zio­ne Unica d’Impresa e si tratta di un insieme di file com­pren­den­ti un modello rias­sun­ti­vo (dati ri­chie­den­te, oggetto della co­mu­ni­ca­zio­ne e richieste agli enti), il modello per il Registro Imprese e, all’evenienza, altri modelli. Lo spettro delle ope­ra­zio­ni che è possibile svolgere tramite ComUnica non si limita infatti uni­ca­men­te all’iscri­zio­ne nel registro delle imprese. Tramite essa comunque entrambe le parti traggono vantaggio, evitando un so­vrac­ca­ri­co bu­ro­cra­ti­co. La tec­no­lo­gia ha infatti reso possibile di fare più richieste o co­mu­ni­ca­zio­ni, a enti diversi, tramite una singola ope­ra­zio­ne.

La prima cosa da fare per usufruire di ComUnica è regi­strar­si al servizio Telemaco – Con­sul­ta­zio­ne ed Invio Pratiche. Per evitare intoppi sul più bello è anche ne­ces­sa­rio munirsi sin da subito di una firma digitale, per firmare la Co­mu­ni­ca­zio­ne Unica al momento dell’invio, e di un indirizzo di Posta Elet­tro­ni­ca Cer­ti­fi­ca­ta (PEC), da indicare nella pratica, al quale vi verranno inviati i documenti dagli enti.

All’utente vengono messi a di­spo­si­zio­ne tre tool gratuiti per il disbrigo della pratica, dalla sua pre­di­spo­si­zio­ne all’invio: Comunica Starweb, Fedra, ComUnica. Il primo è un servizio per il browser da uti­liz­za­re nel caso di una co­sti­tu­zio­ne di società, va­ria­zio­ni dei dati co­sti­tu­ti­vi di una società già re­gi­stra­ta, fusioni e passaggi di proprietà, can­cel­la­zio­ni dal Registro Imprese, ecc. Fedra serve, invece, alla gestione e alla com­pi­la­zio­ne della mo­du­li­sti­ca relativa al registro delle imprese, ad eccezione delle imprese in­di­vi­dua­li. ComUnica è infine il software per l’invio delle pratiche di co­mu­ni­ca­zio­ne unica.

Atti e pre­sen­ta­zio­ne della domanda

Una volta preparato tutto il ne­ces­sa­rio si può iniziare con la richiesta di iscri­zio­ne al Registro Imprese. Qui di seguito un elenco delle formalità che la Co­mu­ni­ca­zio­ne Unica permette di assolvere:

  • Ot­te­ni­men­to del codice fiscale / partita Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate
  • Iscri­zio­ne al registro delle imprese
  • Adem­pi­men­ti INPS ai fini pre­vi­den­zia­li
  • Adem­pi­men­ti INAIL ai fini as­si­cu­ra­ti­vi
  • Se­gna­la­zio­ne Cer­ti­fi­ca­ta di Inizio Attività (SCIA) allo SUAP di com­pe­ten­za.
N.B.

La Se­gna­la­zio­ne Cer­ti­fi­ca­ta di Inizio Attività o SCIA è una sorta di au­to­cer­ti­fi­ca­zio­ne da tra­smet­te­re allo Sportello Unico per Attività Pro­dut­ti­ve, o SUAP, e che consente alle imprese di iniziare, mo­di­fi­ca­re o cessare un’attività pro­dut­ti­va senza dover attendere le verifiche o i controlli pre­li­mi­na­ri da parte degli enti com­pe­ten­ti. Chia­ra­men­te per essere ritenuta valida la SCIA deve essere provvista delle au­to­cer­ti­fi­ca­zio­ni in merito al possesso dei requisiti oggettivi, sog­get­ti­vi e, se ne­ces­sa­rio, do­cu­men­ta­zio­ni tecniche allegate. Il controllo in merito alla ve­ri­di­ci­tà dei fatti da parte della pubblica am­mi­ni­stra­zio­ne deve avvenire entro 60 giorni dal ri­ce­vi­men­to della se­gna­la­zio­ne.

È im­por­tan­te che gli atti in allegato alle richieste relative al Registro Imprese siano sempre nella forma giuridica e in­for­ma­ti­ca corretta. La forma dipende chia­ra­men­te dal tipo di documento in questione e dalle sue finalità. Per una migliore ma concisa spie­ga­zio­ne vi ri­man­dia­mo alla pagina relativa del sito della Camera di Commercio Industria Ar­ti­gia­na­to e Agri­col­tu­ra di Torino.

Registro Imprese: sezione ordinaria e sezioni speciali

Come già accennato in pre­ce­den­za, il registro delle imprese non è una matassa di in­for­ma­zio­ni im­pos­si­bi­le da sbro­glia­re. Questa sorta di archivio permette al contrario una lettura precisa e set­to­ria­le della si­tua­zio­ne im­pren­di­to­ria­le attiva sul ter­ri­to­rio. Per favorire la chiarezza e per ri­co­no­sce­re le legittime dif­fe­ren­ze tra i vari tipi di società, il Registro Imprese si divide in due sezioni prin­ci­pa­li:

Sezione ordinaria Sezione speciale
Società di persone e di capitali Impresa agricola (persone fisiche e persone giu­ri­di­che)
Società coo­pe­ra­ti­ve Piccolo im­pren­di­to­re e/o col­ti­va­to­re diretto
Consorzi con attività esterna e società con­sor­ti­li Società semplice
Società co­sti­tui­te all’estero con sede am­mi­ni­stra­ti­va o se­con­da­ria sul ter­ri­to­rio italiano Impresa artigiana (an­no­ta­zio­ne)
Gruppi europei di interesse economico  
Enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o prin­ci­pa­le un’attività com­mer­cia­le  
Im­pren­di­to­ri com­mer­cia­li in­di­vi­dua­li (non piccoli)  

A queste vanno poi ad ag­giun­ger­si delle apposite sezioni speciali per le start-up in­no­va­ti­ve, gli in­cu­ba­to­ri cer­ti­fi­ca­ti, le piccole e medie imprese in­no­va­ti­ve, le imprese sociali, i soggetti che eser­ci­ta­no attività di direzione e coor­di­na­men­to, e quello che vi è soggetto (legami di gruppo); ancora società tra pro­fes­sio­ni­sti, imprese con al­ter­nan­za scuola-lavoro e quelle con gli atti tradotti da una lingua che non sia l’italiano.

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