Se si vuole aprire un’azienda e si è almeno in due persone, ma non si dispone di fondi iniziali, è utile optare per una società in nome col­let­ti­vo (SNC). Quando si sceglie questa forma, non è raro che tra i soci sus­si­sta­no rapporti di parentela e questo è dovuto proprio dal tipo di re­spon­sa­bi­li­tà che una SNC prevede. Per maggiori in­for­ma­zio­ni sulle pe­cu­lia­ri­tà di una SNC, leggete l’articolo sulla co­sti­tu­zio­ne di una SNC nella nostra Startup Guide; nei prossimi paragrafi sco­pri­re­te qualcosa di più sulla re­spon­sa­bi­li­tà in una SNC.

Re­spon­sa­bi­li­tà in una SNC: le basi giu­ri­di­che

Le in­di­ca­zio­ni sulla re­spon­sa­bi­li­tà in una SNC, si ritrovano sin da subito nell’articolo 2291 del Codice Civile, dove è spe­ci­fi­ca­to che in una SNC la re­spon­sa­bi­li­tà è di tipo solidale e il­li­mi­ta­ta per quanto riguarda le ob­bli­ga­zio­ni sociali. Ciò significa che in caso di fal­li­men­to o debiti tutti i soci ri­spon­do­no con il loro pa­tri­mo­nio personale, anche qualora il debito non sia stato contratto da tutti ma solo da uno dei soci. Questo carattere deriva dal fatto che una SNC non ha per­so­na­li­tà giuridica.

È prevista comunque un’eventuale stipula di un patto contrario, che ha però valore tra i soci stessi e non nei confronti di terzi. Ciò vuol dire che se un creditore richiede il saldo del debito a tutti i soci, il socio potrà poi ri­chie­de­re il ri­sar­ci­men­to della sua quota agli altri soci, poiché così è previsto dal patto stipulato. In nessun modo è pertanto possibile escludere la re­spon­sa­bi­li­tà di un socio verso terzi, a dif­fe­ren­za di quanto accade nella società semplice.

Tipi di re­spon­sa­bi­li­tà in una SNC

Come scritto sopra, in una SNC la re­spon­sa­bi­li­tà è di tipo solidale e il­li­mi­ta­ta, quindi se fallisce una società fal­li­sco­no anche i singoli soci. Si aggiunge però a questa la re­spon­sa­bi­li­tà sus­si­dia­ria che prevede il saldo del credito at­tra­ver­so il pa­tri­mo­nio dei singoli soci, solo se i fondi del pa­tri­mo­nio della società non sono suf­fi­cien­ti a coprire il debito.

Se un socio dovesse uscire dalla SNC, ri­spon­de­rà delle ob­bli­ga­zio­ni sociali fino al giorno in cui si ve­ri­fi­che­rà lo scio­gli­men­to della società.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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