Og­gi­gior­no non solo le grandi aziende, ma anche quelle più piccole operano a volte al di fuori dei confini nazionali, grazie a Internet e alla crescente glo­ba­liz­za­zio­ne che consente di allargare più fa­cil­men­te i propri orizzonti. Perciò al momento di scegliere quale forma giuridica dare alla propria azienda può essere utile in­di­riz­zar­si verso qualcosa di più in­ter­na­zio­na­le. Co­sti­tui­re una società europea (SE) può, ad esempio, per­met­te­re ri­co­no­sci­men­ti a livello in­ter­na­zio­na­le e promette inoltre alcune sem­pli­fi­ca­zio­ni per la vendita all’interno dell’Unione Europea.

Questa forma giuridica è entrata in vigore nel 2004, insieme al correlato Statuto della società europea (SE). Se a livello europeo la società europea sta prendendo sempre più piede, an­no­ve­ran­do tra le sue fila aziende famose come Puma, SAP o Zalando, in Italia la SE non sembra ri­scuo­te­re lo stesso successo. Infatti nel 2013 si re­gi­stra­va solo un’unica SE italiana, Galleria di base del Brennero - BBT SE, che mostrava sin da subito i tratti di una spiccata vocazione europea, essendo un progetto fer­ro­via­rio per collegare Innsbruck a Fortezza. Nel 2012 era stato pre­sen­ta­to un nuovo piano d’azione, volto a mo­der­niz­za­re il diritto so­cie­ta­rio europeo e a fornire un quadro giuridico comune per le aziende operanti nell’UE.

Tuttavia ancora oggi co­sti­tui­re una società europea risulta complesso e, rispetto ad altri Paesi dell’Unione Europea, in Italia non si ricorre affatto a questa forma giuridica, che andrebbe ancora mi­glio­ra­ta e sem­pli­fi­ca­ta.

Che cos’è la societas europaea?

Vi sarà forse già capitato di vedere alla fine di alcuni nomi di aziende la forma giuridica SE e non sapere bene che cosa si intenda con questa sigla. La de­no­mi­na­zio­ne società europea (SE) si applica a imprese che hanno sede in uno degli Stati membri dell’UE e che ri­spet­ta­no de­ter­mi­na­te con­di­zio­ni al momento della co­sti­tu­zio­ne.

De­fi­ni­zio­ne: societas europaea

La societas europaea o società europea è una forma giuridica che indica una società per azioni nello spazio economico europeo. È stata istituita nel 2004, a ottobre, con il re­go­la­men­to (CE) n. 2157/2001 e destinato alle aziende che operano o hanno in­ten­zio­ne di operare all’interno dell’UE. Lo scopo di questa forma giuridica è quello di offrire par­ti­co­la­ri vantaggi a livello giuridico.

Una società di questo tipo deve disporre di un capitale sot­to­scrit­to minimo di 120.000 euro, sotto forma di azioni, quotate come di consueto in borsa. Questa forma giuridica offre alle aziende il vantaggio di essere rap­pre­sen­ta­te in tutta l’Unione Europea senza eccessive com­pli­ca­zio­ni bu­ro­cra­ti­che. Ad esempio, in questo modo per una società europea è molto più facile aprire nuove sedi nell’UE.

Infatti tra­sfe­ri­re la sede di un’azienda in un altro paese dell’UE risulta più facile con una societas europaea. Se l’azienda ha una forma giuridica nazionale, in un nuovo paese deve co­sti­tui­re una nuova azienda con il correlato dispendio di energie. Al contrario, una SE ha la libertà di tra­sfe­ri­re la sua sede in qualsiasi Paese dello spazio economico europeo (di cui fanno parte anche l’Islanda, il Lie­ch­ten­stein e la Norvegia). Anche la fusione di una seconda azienda è più semplice, se entrambe le imprese sono delle SE.

N.B.

Allo stato attuale, a partire dal 30 marzo 2019, il diritto dell’UE non si ap­pli­che­rà più al Regno Unito e quindi non sarà più possibile co­sti­tui­re o tra­sfe­ri­re una società europea in Gran Bretagna. Non si esclude però la pos­si­bi­li­tà di rag­giun­ge­re altri accordi o di prorogare il periodo di negoziati ad altri due anni.

Tuttavia le SE non sono uguali in tutti i paesi. Il re­go­la­men­to UE presenta delle lacune in alcuni ambiti che vengono colmate dalle leggi nazionali e da altre norme europee. Ancora, tutta una serie di fattori in materia com­mer­cia­le vengono regolati a livello nazionale, sebbene una SE sia una forma giuridica in­ter­na­zio­na­le. Visto che non esiste un registro delle imprese europeo anche la società europea deve essere inserita nel registro delle imprese nazionali. A questo proposito è de­ter­mi­nan­te in quale paese si trovi la sede prin­ci­pa­le; suc­ces­si­va­men­te viene resa nota la co­sti­tu­zio­ne dell’azienda tramite il bol­let­ti­no ufficiale dell’Unione Europea. Se l’azienda tra­sfe­ri­sce la sede in un altro paese, deve di nuovo avvenire l’in­se­ri­men­to nel registro delle imprese.

Fatto

A parte i vantaggi e gli svantaggi che derivano da una SE, sce­glien­do questa forma giuridica si co­mu­ni­che­rà una de­ter­mi­na­ta immagine. Infatti se la vostra impresa si presenta come società europea, evi­den­zia­te l’orien­ta­men­to in­ter­na­zio­na­le del vostro business.

Ca­rat­te­ri­sti­che im­por­tan­ti della società europea

La società europea ha una serie di ca­rat­te­ri­sti­che che rendono par­ti­co­la­re questa forma giuridica. Dato che si prende in con­si­de­ra­zio­ne la legge europea, alcune cose ri­sul­te­ran­no forse nuove per un im­pren­di­to­re che finora è stato attivo solo entro i confini nazionali.

Co­sti­tu­zio­ne

Non si co­sti­tui­sce una società europea dal nulla. Per la co­sti­tu­zio­ne di una SE il re­go­la­men­to europeo e le leggi italiane prevedono diverse opzioni, che sono riservate in tutti i casi ad aziende già esistenti. Le pos­si­bi­li­tà messe a di­spo­si­zio­ne ri­spec­chia­no il carattere in­ter­na­zio­na­le della forma giuridica e prevedono la co­sti­tu­zio­ne di una società europea in caso di:

  • fusione: due o più società per azioni, pro­ve­nien­ti da almeno due paesi diversi dell’UE, possono co­sti­tui­re una SE;
  • co­sti­tu­zio­ne di una holding europea: più società per azioni e società a re­spon­sa­bi­li­tà limitata possono co­sti­tui­re una SE, a patto che almeno due aziende pro­ven­ga­no da diversi paesi UE o almeno una società abbia avuto per almeno due anni un’affiliata o una suc­cur­sa­le in un altro paese dell’UE;
  • for­ma­zio­ne di un’affiliata europea: più società di tutti i tipi (comprese le società di persone) e le persone giu­ri­di­che (società per azioni, as­so­cia­zio­ni, fon­da­zio­ni benefiche, ecc.), di cui almeno due aziende pro­ven­ga­no da diversi paesi UE o almeno una società abbia avuto per almeno due anni un’affiliata o una suc­cur­sa­le in un altro paese dell’UE;
  • tra­sfor­ma­zio­ne: una società per azioni che ha avuto per almeno due anni un’affiliata o una suc­cur­sa­le in un altro paese dell’UE.

Infine un paese dell’UE può prevedere che una società di un paese faccia parte suc­ces­si­va­men­te di una società europea, se è attiva in quel paese, ma la sua sede centrale si trova in un altro Stato dell’Unione Europea.

Poco adatta per chi avvia un’azienda

La co­sti­tu­zio­ne di una società europea ha dei pre­re­qui­si­ti diversi da quelli delle altre forme giu­ri­di­che. Chi vuole avviare un’impresa e sta pensando a una SE, deve essere già stato operativo a livello in­ter­na­zio­na­le o cercarsi un partner all’estero. Inoltre il capitale iniziale richiesto di 120.000 euro e la forma giuridica di società per azioni sono poco adatti ad una tipica start-up nella fase iniziale.

Direzione aziendale

Per via del suo carattere in­ter­na­zio­na­le, la società europea può scegliere secondo quale principio am­mi­ni­stra­re l’impresa, ovvero secondo un approccio dua­li­sti­co o monistico. Nel modello dua­li­sti­co, oltre all’assemblea generale ci sono il consiglio di vigilanza e il consiglio di gestione, che assolvono alle loro funzioni se­pa­ra­ta­men­te. Invece, nel sistema monistico c’è un solo organo di am­mi­ni­stra­zio­ne che gestisce la societas europaea, co­no­sciu­to anche come Board of Directors, dove si riu­ni­sco­no gli am­mi­ni­stra­to­ri esecutivi e non esecutivi.

Entrambi i sistemi pre­sen­ta­no vantaggi e svantaggi: nel modello dua­li­sti­co l’am­mi­ni­stra­zio­ne e il relativo controllo sono chia­ra­men­te separati, a favore di una maggiore tra­spa­ren­za. Di converso la presenza di due organi aumenta l’impegno or­ga­niz­za­ti­vo e rallenta la capacità operativa dell’azienda. Il sistema monistico funziona in maniera molto più semplice: la direzione aziendale è più piccola e allo stesso tempo più con­ve­nien­te a livello di costi e dispone di una maggiore ope­ra­ti­vi­tà.

Secondo la legge, è possibile affidare il consiglio di am­mi­ni­stra­zio­ne a una singola persona, che assolverà la funzione di am­mi­ni­stra­to­re unico, agendo come organo mo­no­cra­ti­co. Una simile decisione potrebbe sem­pli­fi­ca­re i processi, ma genera meno tra­spa­ren­za all’interno dell’azienda.

Con­ta­bi­li­tà

La con­ta­bi­li­tà di una societas europaea segue il diritto nazionale del paese in cui si trova la sede e ad essa si applicano le stesse regole delle società per azioni. Anche in caso di in­sol­ven­za o di un regolare scio­gli­men­to si fa ri­fe­ri­men­to alle leggi locali.

N.B.

Le tasse vanno pagate nel paese in cui la SE ha sede.

Par­te­ci­pa­zio­ne dei la­vo­ra­to­ri

Le con­te­sta­zio­ni rivolte alla società europea sot­to­li­nea­no che con questa forma giuridica si corrodano i diritti dei la­vo­ra­to­ri. La Com­mis­sio­ne Europea si è impegnata a tenere conto nello Statuto della SE dei dif­fe­ren­ti diritti dei la­vo­ra­to­ri nei diversi paesi europei e nel dubbio a dare priorità alle ri­spet­ti­ve leggi nazionali.

A livello europeo la direttiva 2001/86/CE regola il coin­vol­gi­men­to dei la­vo­ra­to­ri in modo specifico per la società europea. Per questo motivo è stato istituito lo statuto della società europea (SE) che ha lo scopo di stabilire un quadro giuridico uniforme in cui operare a livello co­mu­ni­ta­rio. Questo pre­sup­po­sto viene però smentito am­met­ten­do che la grande varietà di normative e le prassi degli Stati membri rende poco pra­ti­ca­bi­le l’at­tua­zio­ne di un unico modello europeo di coin­vol­gi­men­to dei la­vo­ra­to­ri ap­pli­ca­bi­le alla societas europaea.

La società europea: dubbi e critiche

Ci sono diversi ostacoli legati alla co­sti­tu­zio­ne di una societas europaea. Come già accennato, la mancata coesione a livello co­mu­ni­ta­rio trattiene le aziende italiane dall’optare per questa forma giuridica. Ulteriori dif­fi­col­tà sarebbero create dalle in­cer­tez­ze che sorgono a livello giuridico, dato che per certi aspetti è ne­ces­sa­rio ri­met­ter­si alla normativa nazionale.

Vantaggi e svantaggi della società europea

Chi vuole operare all’interno dell’Unione Europea, può be­ne­fi­cia­re della co­sti­tu­zio­ne di una societas europaea. Ad esempio con questa forma giuridica si può tra­sfe­ri­re molto più fa­cil­men­te la sede di un’azienda in un altro Stato membro dell’UE o col­la­bo­ra­re a livello in­ter­na­zio­na­le con altre società riunite in una holding. Così anche i profitti, che vengono fatturati in paesi diversi, possono essere uti­liz­za­ti senza di­stri­bu­zio­ne degli utili all’interno di una società europea.

Questa forma giuridica risulta meno adatta per le aziende più piccole, so­prat­tut­to per via del capitale di partenza par­ti­co­lar­men­te alto: nella fase iniziale una start-up ha dif­fi­cil­men­te a di­spo­si­zio­ne 120.000 euro. Anche per le aziende più grandi potrebbe essere un vantaggio avere delle suc­cur­sa­li in­di­pen­den­ti e nazionali (piuttosto che affiliate SE), così in caso di fal­li­men­to in un paese non viene com­pro­mes­so l’intero business.

Molti vedono un altro svan­tag­gio nelle dif­fe­ren­ze nazionali al momento di co­sti­tui­re una società europea: infatti si dovrebbe sem­pli­fi­ca­re il lavoro aziendale a livello in­ter­na­zio­na­le ma, dato che in molte cir­co­stan­ze si deve far ri­fe­ri­men­to alle leggi dei vari paesi, tra loro diverse, ne risulta un impegno maggiore e molte in­si­cu­rez­ze sul piano giuridico. In un rapporto della Com­mis­sio­ne Europea del 2010 in merito allo Statuto della società europea è emerso che non era possibile co­sti­tui­re una società europea uniforme all’interno dell’Unione Europea, ma ci si trovava di fronte a 27 tipi diversi di SE.

Vantaggi Svantaggi
Co­sti­tu­zio­ne sem­pli­fi­ca­ta di aziende affiliate in tutta Europa Criteri rigidi di co­sti­tu­zio­ne di una SE
Pos­si­bi­li­tà di scegliere tra un sistema di am­mi­ni­stra­zio­ne dua­li­sti­co e monistico Maggiore impegno e in­si­cu­rez­za giuridica al momento della co­sti­tu­zio­ne
Pos­si­bi­li­tà di co­sti­tui­re una holding in­ter­na­zio­na­le Ne­ces­sa­rio un capitale di partenza elevato
Tra­sfe­ri­men­to facile della sede dell’azienda Dif­fe­ren­ze tra i diversi paesi
Questa forma giuridica con­fe­ri­sce un’immagine europea  

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

Vai al menu prin­ci­pa­le