La società in ac­co­man­di­ta semplice (S.a.s.) è una forma giuridica adatta all’as­so­cia­zio­ne di più persone in un’attività im­pren­di­to­ria­le. Le società in ac­co­man­di­ta semplice sono di facile co­sti­tu­zio­ne trat­tan­do­si di una forma giuridica relativa alle società di persone e in quanto tale non necessità di un capitale minimo.

Le S.a.s. rap­pre­sen­ta­no una tipologia speciale di società di persone in nome col­let­ti­vo, la cui pe­cu­lia­ri­tà risiede nella sud­di­vi­sio­ne delle re­spon­sa­bi­li­tà tra i vari soci, divisi in due categorie: gli ac­co­man­dan­ti e gli ac­co­man­da­ta­ri. Questi ultimi, di cui ci occupiamo in questo articolo, hanno re­spon­sa­bi­li­tà in solido e re­spon­sa­bi­li­tà il­li­mi­ta­ta e ne ri­spon­do­no quindi con l’intero pa­tri­mo­nio personale. Tale re­spon­sa­bi­li­tà è però con­tro­bi­lan­cia­ta dall’ampia gamma di diritti che spettano loro nell’am­mi­ni­stra­zio­ne dell’impresa. I soci ac­co­man­dan­ti, al contrario, ri­spon­do­no solamente con il pa­tri­mo­nio da loro investito nella società.

De­fi­ni­zio­ne: che cos’è un socio ac­co­man­da­ta­rio?

Come abbiamo già detto, una società in ac­co­man­di­ta semplice deve sempre essere composta da almeno due soci, un ac­co­man­dan­te e un ac­co­man­da­ta­rio. Trat­tan­do­si di una forma giuridica ap­par­te­nen­te alle società di persone, sia l’ac­co­man­da­ta­rio sia l’ac­co­man­dan­te possono essere persone fisiche o giu­ri­di­che, ovvero società. L’ac­co­man­dan­te svolge la funzione di fi­nan­zia­to­re e in quanto tale non può mi­schiar­si at­ti­va­men­te nella gestione degli affari. Per questo motivo la porzione di rischio di cui si fa carico è limitata e cir­co­scrit­ta uni­ca­men­te al capitale da lui messo a di­spo­si­zio­ne della società.

A dif­fe­ren­za sua, il socio ac­co­man­da­ta­rio agisce in qualità di am­mi­ni­stra­to­re e rap­pre­sen­tan­te dell’impresa, facendosi carico della piena re­spon­sa­bi­li­tà im­pren­di­to­ria­le. Questo significa che nel caso in cui la società accomuli debiti, l’ac­co­man­da­ta­rio ne risponde con il suo intero pa­tri­mo­nio privato. Per questo motivo, i maggiori rischi all’interno di una S.a.s. li corrono gli ac­co­man­da­ta­ri.

De­fi­ni­zio­ne: socio ac­co­man­da­ta­rio

Il socio ac­co­man­da­ta­rio è un socio di una società in ac­co­man­di­ta semplice re­spon­sa­bi­le il­li­mi­ta­ta­men­te. Si assume la re­spon­sa­bi­li­tà solidale e il­li­mi­ta­ta, della quale risponde con il suo intero pa­tri­mo­nio personale. Svolge so­li­ta­men­te la funzione di am­mi­ni­stra­to­re degli affari della società e rap­pre­sen­ta la stessa. Una società in ac­co­man­di­ta semplice può avere anche più ac­co­man­da­ta­ri, che possono essere persone fisiche così come persone giu­ri­di­che.

Spesso l’ac­co­man­da­ta­rio è un fondatore ambizioso al quale mancano però il capitale e/o le risorse di varia natura per tra­sfor­ma­re in realtà la sua idea im­pren­di­to­ria­le: co­no­scen­ze, tec­no­lo­gie, lo spazio fisico dove svolgere l’esercizio. Per questo si rivolge, ad esempio, ai propri fa­mi­glia­ri, a amici stretti o chi altri per con­vin­cer­li a com­par­te­ci­pa­re nel progetto im­pren­di­to­ria­le. As­su­men­do­si il ruolo di ac­co­man­dan­ti, questi portano capitale sotto forma di denaro o pre­sta­zio­ni tecniche e sulla base delle stesse ot­ter­ran­no parte dei guadagni con­se­gui­ti dalla società. Per fare ciò cor­re­ran­no un rischio com­pa­ra­bil­men­te ridotto, cor­ri­spon­den­te alla perdita del capitale investito, ma saranno esclusi dal quo­ti­dia­no svol­gi­men­to degli affari.

Re­spon­sa­bi­li­tà dell’ac­co­man­da­ta­rio

A regolare la spar­ti­zio­ne delle re­spon­sa­bi­li­tà nelle società in ac­co­man­di­ta semplice è il codice civile, nello specifico l’articolo 2313, che recita:

Citazione

Nella società in ac­co­man­di­ta semplice i soci ac­co­man­da­ta­ri ri­spon­do­no so­li­dar­men­te e il­li­mi­ta­ta­men­te per le ob­bli­ga­zio­ni sociali e i soci ac­co­man­dan­ti ri­spon­do­no li­mi­ta­ta­men­te alla quota conferita.

Come già accennato, questo fa sì che l’ac­co­man­da­ta­rio sia re­spon­sa­bi­le degli eventuali debiti contratti dalla società, senza limiti e con il proprio pa­tri­mo­nio personale. Tuttavia, il pa­tri­mo­nio personale dell’ac­co­man­da­ta­rio entra in gioco solamente nel caso in cui il pa­tri­mo­nio aziendale non sia suf­fi­cien­te a estin­gue­re i debiti pendenti verso i creditori.

La de­fi­ni­zio­ne di re­spon­sa­bi­li­tà solidale non va sot­to­va­lu­ta­ta. Infatti, nel caso in cui una S.a.s. sia composta al suo interno da più soci ac­co­man­da­ta­ri, è suf­fi­cien­te che uno di questi estingua il debito per liberare gli altri, e non ne­ces­sa­ria­men­te tutti assieme o in parti uguali. Questa azione prende il nome di pagamento in solido. Tuttavia, quando ciò avviene, l’ac­co­man­da­ta­rio può rivalersi sugli altri soci ac­co­man­da­ta­ri.

La re­spon­sa­bi­li­tà dei soci ac­co­man­da­ta­ri deve essere chiara già a partire dalla ragione sociale dell’impresa. I nomi inseriti devono essere esclu­si­va­men­te quelli degli ac­co­man­da­ta­ri. Chi decide infatti di fare affari con la società del caso deve infatti poter sapere chi sono coloro che ri­spon­do­no il­li­mi­ta­ta­men­te dell’operato aziendale dall’altra parte. L’iscri­zio­ne di un socio ac­co­man­dan­te nella ragione sociale non fa di quest’ultimo un ac­co­man­da­ta­rio, ma lo rende tuttavia re­spon­sa­bi­le il­li­mi­ta­ta­men­te, salvo poi il diritto di rivalersi sui soci.

Diritti di un socio ac­co­man­da­ta­rio

La grande re­spon­sa­bi­li­tà (il­li­mi­ta­ta e solidale) di cui si fanno carico gli ac­co­man­da­ta­ri porta con sé un al­tret­tan­to ampia libertà di azione. Gli ac­co­man­da­ta­ri hanno infatti pieni poteri per quanto riguarda la gestione dell’impresa. L’am­mi­ni­stra­zio­ne è una pre­ro­ga­ti­va dei soci ac­co­man­da­ta­ri. Gli ac­co­man­dan­ti possono infatti operare uni­ca­men­te sotto la direzione degli am­mi­ni­stra­to­ri, a patto che lo statuto so­cie­ta­rio lo preveda, e ricevere speciali deleghe per singole ope­ra­zio­ni o affari, ma anche queste speciali procure sono a di­scre­zio­ne degli am­mi­ni­stra­to­ri. Al­tri­men­ti vale la regola del “divieto di im­mi­stio­ne” che esclude gli ac­co­man­dan­ti dalla gestione aziendale.

Secondo l’articolo 2320 del Codice Civile italiano, per ottenere la nomina di am­mi­ni­stra­to­ri di una S.a.s. è ne­ces­sa­rio ottenere il consenso da parte dei soci ac­co­man­da­ta­ri e dalla mag­gio­ran­za degli ac­co­man­dan­ti espressa in termini di capitale investito e di quote di par­te­ci­pa­zio­ne agli utili. Lo stesso vale per la revoca.

Per quanto riguarda il numero di am­mi­ni­stra­to­ri al­l'in­ter­no di una società in ac­co­man­di­ta semplice, tutti gli ac­co­man­da­ta­ri possono essere con­tem­po­ra­nea­men­te am­mi­ni­stra­to­ri, così come solo uno, una parte di essi o una mag­gio­ran­za, oppure possono sus­se­guir­si nell’am­mi­ni­stra­zio­ne, sempre secondo quanto stabilito nello statuto.

Tutti gli am­mi­ni­stra­to­ri hanno potere di veto sugli atti di gestione. Questo potere, quando eser­ci­ta­to, rimette la decisione in mano a tutti gli ac­co­man­da­ta­ri (am­mi­ni­stra­to­ri e non). La posizione sostenuta dalla mag­gio­ran­za degli ac­co­man­da­ta­ri, mag­gio­ran­za da in­ten­der­si in termini di par­te­ci­pa­zio­ne agli utili, sarà così in­tra­pre­sa.

Tra­sfe­ri­men­to delle quote e decesso

Il ruolo dell’ac­co­man­da­ta­rio è delicato e da esso dipende l’equi­li­brio delle società in ac­co­man­di­ta semplice. Per questo motivo anche il passaggio delle quote degli ac­co­man­da­ta­ri non è questione di poco conto. Perché avvenga il passaggio è infatti ne­ces­sa­rio ottenere l’ap­pro­va­zio­ne da parte della mag­gio­ran­za dei soci, ac­co­man­da­ta­ri e ac­co­man­dan­ti, calcolata sempre in base alle quote so­cie­ta­rie. Il tra­sfe­ri­men­to di quote relative a uno o più soci ac­co­man­da­ta­ri cor­ri­spon­de di fatti a un cam­bia­men­to dello statuto so­cie­ta­rio.

Per quanto riguarda il decesso di uno dei soci ac­co­man­da­ta­ri, il tra­sfe­ri­men­to delle quote possedute agli eredi passa per la volontà degli eredi stessi di farsi carico dell’onere, inteso come re­spon­sa­bi­li­tà. Senza il consenso il passaggio non è le­git­ti­ma­to.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

Consiglio

Nella Startup Guide vi in­for­mia­mo anche su ciò di cui avete bisogno per co­sti­tui­re una società in ac­co­man­di­ta semplice.

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