Se come impresa dovete ri­spon­de­re agli obblighi contabili e fiscali previsti dal codice civile, dovrete pre­sen­ta­re al­l'uf­fi­cio delle imposte anche i bilanci d’esercizio annuali (bilancio e conto economico), da preparare nel senso di una corretta redazione dei documenti contabili. La con­ta­bi­liz­za­zio­ne include, tra l'altro, anche la corretta scrittura dei fondi ap­po­si­ta­men­te pre­di­spo­sti alla de­fi­ni­zio­ne dei costi futuri. A tal fine si utilizza la tecnica dell’ac­can­to­na­men­to. Ma come si co­sti­tui­sco­no o si adeguano simili fondi? Inoltre cosa sono gli ac­can­to­na­men­ti e come devono essere iscritti a bilancio? Ve lo spie­ghia­mo chia­ra­men­te nel nostro articolo.

Fatto

Tutte le imprese sono obbligate alla redazione del bilancio di esercizio ai sensi del Codice civile, della normativa co­mu­ni­ta­ria speciale in materia, della normativa tecnica nazionale – i principi contabili stabiliti dall’Organismo Italiano di Con­ta­bi­li­tà (OIC) – e in­ter­na­zio­na­le – i principi contabili in­ter­na­zio­na­li, In­ter­na­tio­nal Ac­coun­ting Standard (IAS). Dai bilanci degli esercizi suc­ces­si­vi al 1° gennaio 2016 le co­sid­det­te “micro-imprese” sono esonerate dalla redazione della nota in­te­gra­ti­va e ren­di­con­to fi­nan­zia­rio. Una micro-impresa è con­si­de­ra­ta tale se non supera due dei seguenti limiti: totale attivo dello stato pa­tri­mo­nia­le non superiore a 175.000 euro; ammontare dei ricavi inferiore a 350.000 euro; di­pen­den­ti occupati in media durante l’esercizio inferiore alle 5 unità.

Cosa sono gli ac­can­to­na­men­ti?

In linea di principio, gli ac­can­to­na­men­ti non sono altro che passività, costi o perdite incerti per importo e ma­ni­fe­sta­zio­ne e at­tri­bui­bi­li al­l'e­ser­ci­zio in corso. Poiché in questi casi l'importo deve essere con­ta­bi­liz­za­to come passività, gli ac­can­to­na­men­ti devono essere con­ta­bi­liz­za­ti di con­se­guen­za. Inoltre in questo contesto si rac­co­man­da di procedere con una certa prudenza per garantire la corretta pre­sen­ta­zio­ne della si­tua­zio­ne economica dell’impresa.

Ad esempio se avete una causa in corso, sapete che vi aspet­te­ran­no delle spese legali nel prossimo futuro. Tuttavia spesso il processo prosegue anche l'anno civile suc­ces­si­vo. Per il vostro bilancio annuale dovrete quindi co­sti­tui­re un ac­can­to­na­men­to con il valore che, secondo il vostro calcolo, cor­ri­spon­de alla quota delle spese legali del­l'e­ser­ci­zio. Non appena la fattura suc­ces­si­va verrà ef­fet­ti­va­men­te saldata, l'ac­can­to­na­men­to sarà annullato.

Ma perché le aziende sono tenute a fare questo sforzo? Il motivo è il sistema fiscale italiano: ogni impresa deve calcolare il proprio utile annuo alla fine di un esercizio fi­nan­zia­rio e co­mu­ni­car­lo al­l'uf­fi­cio delle imposte: le imposte saranno calcolate tenendo conto dell’ammontare dell’utile finale. Gli ac­can­to­na­men­ti sono con­ta­bi­liz­za­ti a riduzione del­l'u­ti­le, in quanto di com­pe­ten­za del­l'e­ser­ci­zio in corso. Il vantaggio: i costi previsti vengono presi in con­si­de­ra­zio­ne per ridurre le imposte e creare così ulteriore liquidità. Gli ac­can­to­na­men­ti sono anche passività che sono indicate nel lato del passivo dello stato pa­tri­mo­nia­le in aggiunta al pa­tri­mo­nio netto.

A tal proposito il Codice civile prevede la pre­di­spo­si­zio­ne di appositi fondi: fondi per oneri per i costi incerti nell’importo e fondi rischi per i costi incerti nel loro avvenire. Gli ac­can­to­na­men­ti sono destinati ai fondi per rischi e oneri e hanno lo scopo di coprire perdite o debiti di cui si conosce la natura oppure di cui non si conoscono importo o data al momento di chiusura dell’esercizio. L’ac­can­to­na­men­to è quindi un’ob­bli­ga­zio­ne in atto che deriva da azioni relative al passato ef­fet­tua­te dall’azienda.

So­li­ta­men­te l’ac­can­to­na­men­to che va a coprire perdite o debiti rap­pre­sen­ta un’ope­ra­zio­ne delicata della scrittura contabile: ac­can­to­na­re significa infatti dover fare stime con un valore più alto rispetto alle altre voci del bilancio.

De­fi­ni­zio­ne

Gli ac­can­to­na­men­ti riservano una parte dell’utile a coprire debiti (certi o possibili) di cui l’ammontare o la scadenza non sono noti al momento della chiusura dell’esercizio.

Come si rilevano gli ac­can­to­na­men­ti?

Prima di procedere alla ri­le­va­zio­ne dell’ac­can­to­na­men­to vanno stabiliti i seguenti criteri:

  1. Il grado di rea­liz­za­zio­ne e di av­ve­ra­men­to dell’evento futuro.
  2. La pos­si­bi­li­tà di stimare l’ammontare delle perdite.

Anche se lo stesso OIC (Organismo Italiano di Con­ta­bi­li­tà) richiede espres­sa­men­te un lavoro chiaro e ordinato, in generale de­ter­mi­na­re simili fattori è un’ope­ra­zio­ne che risulta assai com­pli­ca­ta.

N.B.

La di­stin­zio­ne fatta dai principi contabili in­ter­na­zio­na­li IAS non è tra “oneri” e “rischi”, bensì tra “passività probabili” e “passività po­ten­zia­li ovvero possibili”. Nell’ultimo caso non si presenta la necessità di ef­fet­tua­re ac­can­to­na­men­ti.

Grado di rea­liz­za­zio­ne e av­ve­ra­men­to di un evento futuro

Anche se già visto, è comunque im­por­tan­te ribadire la di­stin­zio­ne fatta dal documento n. 19 dell’OIC tra:

  1. ac­can­to­na­men­to per passività certe: destinati a fondi per oneri;
  2. ac­can­to­na­men­to per passività probabili: destinati a fondi per rischi.

Detto ciò, il grado di rea­liz­za­zio­ne e av­ve­ra­men­to di un evento futuro si misura in­nan­zi­tut­to sud­di­vi­den­do gli eventi in probabili, possibili e remoti. Per fare questo sono necessari la co­no­scen­za dei fatti e delle cir­co­stan­ze, l’aiuto di legali ed esperti, i dati relativi alla storia dell’azienda e della giu­ri­spru­den­za in casi simili e infine le decisioni prese dalla stessa azienda. Ma come si di­stin­guo­no tra loro le varie categorie di eventi?

  • Eventi probabili: quando la pro­ba­bi­li­tà che si ve­ri­fi­chi­no è maggiore della pro­ba­bi­li­tà che non si ve­ri­fi­chi­no.
  • Eventi possibili: quando la pro­ba­bi­li­tà che si ve­ri­fi­chi­no è minore della pro­ba­bi­li­tà che non si ve­ri­fi­chi­no.
  • Eventi remoti: quando la pro­ba­bi­li­tà che si ve­ri­fi­chi­no sono scar­sis­si­me (inferiori al 10%).

Ri­le­va­zio­ne iniziale

L’articolo 2424-bis, comma 3, del Codice civile detta i requisiti e i limiti entro i quali sono rilevati in bilancio i fondi per rischi e oneri, spe­ci­fi­can­do al riguardo, che “gli ac­can­to­na­men­ti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura de­ter­mi­na­ta, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura del­l'e­ser­ci­zio sono in­de­ter­mi­na­ti o l'am­mon­ta­re o la data della so­prav­ve­nien­za”.

Inoltre l’articolo 2423-bis comma 1, numero 4, del Codice civile recita che “si deve tener conto dei rischi e delle perdite di com­pe­ten­za del­l'e­ser­ci­zio, anche se co­no­sciu­ti dopo la chiusura di questo”.

I fondi per rischi e oneri accolgono, quindi, gli ac­can­to­na­men­ti destinati a coprire perdite o debiti aventi, alla chiusura dell’esercizio, le seguenti ca­rat­te­ri­sti­che:

  1. natura de­ter­mi­na­ta;
  2. esistenza certa o probabile;
  3. ammontare o data di so­prav­ve­nien­za della passività in­de­ter­mi­na­ti;
  4. ammontare della passività at­ten­di­bil­men­te stimabile

Quando non è valida l’iscri­zio­ne di un fondo rischi e oneri

Tenuto conto dei requisiti per la ri­le­va­zio­ne di un ac­can­to­na­men­to, è bene sapere che l’iscri­zio­ne a un fondo rischi e oneri non è valida se avete le seguenti finalità:

  1. cambiare i valori del bilancio attivo;
  2. coprire rischi generici non collegati a perdite o debiti di natura certa e dunque non ri­fe­ri­bi­li a si­tua­zio­ni e con­di­zio­ni che alla data del bilancio hanno originato una passività;
  3. creare ac­can­to­na­men­ti per oneri o perdite che derivino da av­ve­ni­men­ti capitati in seguito alla chiusura dell’esercizio e che sono relativi a si­tua­zio­ni non ancora esistenti al momento del bilancio;
  4. in­di­vi­dua­re passività po­ten­zia­li ritenute sì probabili, ma il cui importo non può essere stabilito se non in maniera incerta e sog­get­ti­va; di con­se­guen­za la relativa perdita, benché probabile, non può essere stimata con af­fi­da­bi­li­tà;
  5. de­ter­mi­na­re passività po­ten­zia­li ritenute possibili o remote.

Come creare, con­ta­bi­liz­za­re ed estin­gue­re gli ac­can­to­na­men­ti

Per chi non è nuovo ai principi di base della con­ta­bi­li­tà, o meglio del metodo della partita doppia, non avrà dif­fi­col­tà a creare, con­ta­bi­liz­za­re ed estin­gue­re ac­can­to­na­men­ti. Per tutti coloro che invece non si sono mai occupati della pre­pa­ra­zio­ne dello stato pa­tri­mo­nia­le e del conto economico, questo articolo offre una buona in­tro­du­zio­ne. A causa della com­ples­si­tà del­l'ar­go­men­to, di seguito verranno trattati solo gli aspetti centrali della con­ta­bi­li­tà.

Le norme contabili di base

Per poter creare, pub­bli­ca­re e can­cel­la­re senza problemi gli ac­can­to­na­men­ti, è ne­ces­sa­rio ricordare la seguente struttura sem­pli­fi­ca­ta del bilancio di base.

Lo stato pa­tri­mo­nia­le è suddiviso in attività e passività:

  • L'attivo rap­pre­sen­ta l'attivo di bilancio. Include, tra l'altro, il totale attivo come immobili, impianti e mac­chi­na­ri (at­trez­za­tu­re tecniche, mac­chi­na­ri, ecc.), rimanenze (materie prime e forniture) e attività (ad esempio titoli, ma anche attività correnti che includono saldi bancari, fi­nan­zia­men­ti e an­ti­ci­pa­zio­ni a clienti).
  • Il passivo, invece, comprende il pa­tri­mo­nio netto e il passivo. Questi ultimi com­pren­do­no, ad esempio, i crediti, i debiti com­mer­cia­li e gli ac­can­to­na­men­ti.

Deve esserci un equi­li­brio tra l'attivo e il passivo: ciò significa che il valore del totale del­l'at­ti­vo deve sempre cor­ri­spon­de­re al valore del totale del passivo.

Gli ac­can­to­na­men­ti sono iscritti al passivo dello stato pa­tri­mo­nia­le tra i debiti incerti. A causa della loro natura gli ac­can­to­na­men­ti hanno un effetto di riduzione degli utili nel conto economico.

Gli ac­can­to­na­men­ti nelle scritture contabili

Vediamo ora un esempio di un ac­can­to­na­men­to di 5.000 euro iscritto al bilancio:

  Dare Avere
Ac­can­to­na­men­to per rischi 5.000,00  
Fondo per rischi e oneri   5.000,00

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

Vai al menu prin­ci­pa­le