Ogni azienda è tenuta a gestire la propria con­ta­bi­li­tà e so­li­ta­men­te lo fa ri­cor­ren­do alla con­ta­bi­li­tà ordinaria. Tuttavia, in alcuni casi è possibile basarsi su un regime contabile agevolato che sem­pli­fi­ca così la tenuta dei registri contabili. In base all’articolo 18 del DPR 600/1973, le imprese minori che pre­sen­ta­no de­ter­mi­na­ti requisiti possono optare per una con­ta­bi­li­tà sem­pli­fi­ca­ta, al posto di quella ordinaria. Per imprese minori si intendono le aziende in­di­vi­dua­li, le società di persone e gli enti non com­mer­cia­li che, in base al tipo di attività svolta, non superano dei de­ter­mi­na­ti limiti imposti sui ricavi.

Fatto

Sono escluse da questo regime di con­ta­bi­li­tà sem­pli­fi­ca­ta i seguenti soggetti:

  • S.p.A, S.r.l, S.r.l.s., società coo­pe­ra­ti­ve e mutue as­si­cu­ra­tri­ci;
  • Enti pubblici e privati che hanno come scopo prin­ci­pa­le l’esercizio di attività com­mer­cia­li;
  • Or­ga­niz­za­zio­ni di società ed enti non residenti;

As­so­cia­zio­ni non ri­co­no­sciu­te e consorzi che hanno come scopo prin­ci­pa­le l’esercizio di attività com­mer­cia­li.

Con­ta­bi­li­tà sem­pli­fi­ca­ta: limiti

Come an­ti­ci­pa­to sopra, le imprese minori non devono eccedere un preciso fatturato per poter usufruire di questo regime. I ricavi non devono quindi superare:

  • I 400 mila euro per le imprese che svolgono attività di pre­sta­zio­ne di servizi;
  • I 700 mila euro per le imprese che svolgono attività di cessione di beni.

I soggetti che vogliono quindi be­ne­fi­cia­re di questo regime e prevedono di rientrare in questi limiti devono indicarlo sin da subito nella prima di­chia­ra­zio­ne annuale dell’IVA. Se viene omessa questa in­di­ca­zio­ne, verrà applicato au­to­ma­ti­ca­men­te il regime di con­ta­bi­li­tà ordinaria.  Inoltre chi non potesse fare parte del regime for­fet­ta­rio dei con­tri­buen­ti minimi, ha la pos­si­bi­li­tà di ottenere comunque delle age­vo­la­zio­ni sce­glien­do questo tipo di con­ta­bi­li­tà.

N.B.

Il regime for­fet­ta­rio dei con­tri­buen­ti minimi si rivolge alle persone fisiche che svolgono attività di impresa o lavoro autonomo, ri­spet­tan­do de­ter­mi­na­ti requisiti. Per saperne di più, si rimanda al sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il periodo da prendere in con­si­de­ra­zio­ne per capire se si rientra in questo regime è quello dell’imposta pre­ce­den­te. Qualora si su­pe­ras­se­ro questi limiti, si passerà alla con­ta­bi­li­tà ordinaria nel suc­ces­si­vo periodo di imposta.

N.B.

Se un’impresa svolge sia pre­sta­zio­ni di servizi sia altre attività, deve fare ri­fe­ri­men­to all’attività eser­ci­ta­ta pre­va­len­te­men­te, nel caso in cui si proceda con re­gi­stra­zio­ni separate. Al contrario, le aziende che svolgono sia pre­sta­zio­ni di servizi sia altre attività, ma senza eseguire re­gi­stra­zio­ni separate, devono tenere in con­si­de­ra­zio­ne il limite di 700 mila euro, fissato per le attività di cessione di beni.

Dal 2017 è stata in­tro­dot­ta una novità secondo la quale si de­ter­mi­na­no i limiti in base ai ricavi ef­fet­ti­va­men­te percepiti, e non su quelli con­se­gui­ti, come avveniva in pre­ce­den­za. Quindi dal criterio di com­pe­ten­za si è passato a basarsi su quello di cassa. Si parla perciò di con­ta­bi­li­tà sem­pli­fi­ca­ta per cassa.

Con­ta­bi­li­tà sem­pli­fi­ca­ta per cassa: una spie­ga­zio­ne

Grazie a questo tipo di con­ta­bi­li­tà, in­tro­dot­ta con il D.L. 193/2016, le imposte verranno pagate in base a quanto incassato. Ciò comporta che le re­gi­stra­zio­ni contabili devono avvenire in modo cro­no­lo­gi­co, ri­por­tan­do la data degli incassi e dei pagamenti. Da notare che in questo caso si tratta della data di­spo­ni­bi­le, cioè quella data in cui l’importo ac­cre­di­ta­to può venir uti­liz­za­to.

Seguendo il principio di cassa, il reddito viene de­ter­mi­na­to con­si­de­ran­do i ricavi percepiti nel periodo d’imposta a cui si sot­trag­go­no le spese sostenute nell’esercizio dell’attività d’impresa, sempre con­si­de­ran­do lo stesso periodo di ri­fe­ri­men­to. Quello che se ne ricava è quindi il reddito che verrà tassato.

Le imprese che uti­liz­za­no la con­ta­bi­li­tà sem­pli­fi­ca­ta possono avvalersi di tre metodi per de­ter­mi­na­re il loro reddito fiscale:

  • Registro degli incassi e pagamenti (RIP);
  • Registri IVA integrati (RII);
  • Registri IVA con regime di cassa virtuale.

Nel prossimo paragrafo trat­te­re­mo nel dettaglio questi registri.

Con­ta­bi­li­tà sem­pli­fi­ca­ta: i registri ob­bli­ga­to­ri

Tutti coloro che rientrano in questo regime possono scegliere se tenere i registri IVA, un registro per gli incassi e uno per i pagamenti. In questi ultimi due tutte le re­gi­stra­zio­ni vanno ef­fet­tua­te cro­no­lo­gi­ca­men­te.

Nel registro degli incassi si annotano i ricavi percepiti e in quello dei pagamenti si indicano le spese sostenute, sempre ri­por­tan­do la data di pagamento. In entrambi devono anche essere inseriti i com­po­nen­ti positivi e negativi pro­ve­nien­ti da redditi diversi. Im­por­tan­te è che le an­no­ta­zio­ni vengano re­gi­stra­te prima della pre­sen­ta­zio­ne della di­chia­ra­zio­ne dei redditi. Nel registro degli incassi non deve mancare l’importo, le in­for­ma­zio­ni prin­ci­pa­li del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura; nel registro dei pagamenti sono in­di­spen­sa­bi­li le in­for­ma­zio­ni prin­ci­pa­li del soggetto che riceve il pagamento e gli estremi della fattura.

Vi è però anche l’opzione di tenere i registri IVA integrati che prevedono l’an­no­ta­zio­ne a fine anno dei mancati incassi e pagamenti, oltre che l’in­di­ca­zio­ne delle ope­ra­zio­ni non soggette ad IVA che vanno comunque pre­sen­ta­te nella di­chia­ra­zio­ne dei redditi. L’ultima opzione ap­pli­ca­bi­le è quella dei registri IVA con regime di cassa virtuale, che sono vin­co­lan­ti per tre anni, non prevedono l’an­no­ta­zio­ne degli incassi e dei pagamenti, ma ne­ces­si­ta­no della pre­sen­ta­zio­ne della di­chia­ra­zio­ne dei redditi delle ope­ra­zio­ni non soggette a IVA. Si parte inoltre dal pre­sup­po­sto che la data di re­gi­stra­zio­ne coincida con quella dell’incasso o del pagamento.

Dif­fe­ren­ze tra con­ta­bi­li­tà ordinaria e con­ta­bi­li­tà sem­pli­fi­ca­ta

Tra la con­ta­bi­li­tà ordinaria e quella sem­pli­fi­ca­ta vi sono delle dif­fe­ren­ze relative ai soggetti che possono basarsi su questo regime, sui registri ob­bli­ga­to­ri e sulla de­ter­mi­na­zio­ne del reddito. La prima pre­ci­sa­zio­ne im­por­tan­te da fare è che tutti possono servirsi della con­ta­bi­li­tà ordinaria e risulta anzi ob­bli­ga­to­rio per le società di capitali, che non rientrano nel regime di con­ta­bi­li­tà sem­pli­fi­ca­ta e ne superano i limiti imposti.

Nel paragrafo pre­ce­den­te abbiamo notato come nella con­ta­bi­li­tà sem­pli­fi­ca­ta si possa fare ricorso ai registri IVA acquisti, registri IVA vendite, ai registri degli incassi e dei pagamenti oppure sui registri IVA integrati, oltre che i registri ob­bli­ga­to­ri per l’IVA. Al contrario nella con­ta­bi­li­tà ordinaria, sono richiesti il libro giornale, il libro inventari, il libro mastro, registro IVA acquisti, registro IVA vendite e molti altri.

Infine, il reddito di questi due tipi di con­ta­bi­li­tà viene ora de­ter­mi­na­to di­ver­sa­men­te: nella con­ta­bi­li­tà ordinaria ci si basa ancora sul principio di com­pe­ten­za, mentre a partire dal 2017 nella con­ta­bi­li­tà sem­pli­fi­ca­ta il criterio applicato è quello di cassa, da cui ne deriva anche il nome di con­ta­bi­li­tà sem­pli­fi­ca­ta per cassa.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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