La maggior parte dei beni di un'a­zien­da come mobili, mac­chi­na­ri o edifici, possono essere uti­liz­za­ti solo per un periodo di tempo limitato, poiché con il passare del tempo perdono valore. Ma anche altri beni, come i beni im­ma­te­ria­li quali software, licenze, brevetti o piani di co­stru­zio­ne, e altri oggetti del capitale cir­co­lan­te attivo, quali prodotti se­mi­la­vo­ra­ti e prodotti finiti e, per esempio, gli in­ve­sti­men­ti del­l'im­pre­sa, possono perdere valore per esempio perché diventano obsoleti o il loro prezzo di mercato di­mi­nui­sce.

Tutte queste riduzioni di valore riducono il pa­tri­mo­nio della società e devono essere con­ta­bi­liz­za­ti dal­l'im­pre­sa in modo che alla fine si ri­flet­ta­no sul bilancio. Una simile ope­ra­zio­ne contabile è de­no­mi­na­ta am­mor­ta­men­to.

È quindi im­pos­si­bi­le im­ma­gi­na­re una normativa contabile e fiscale senza am­mor­ta­men­to. Tuttavia il termine spesso crea con­fu­sio­ne so­prat­tut­to a molti giovani im­pren­di­to­ri: qual è la dif­fe­ren­za tra am­mor­ta­men­to lineare e am­mor­ta­men­to de­cre­scen­te? Quali beni possono essere am­mor­tiz­za­ti e in che modo? A tali domande si ri­spon­de­rà qui di seguito.

Am­mor­ta­men­to: cos’è? Una de­fi­ni­zio­ne

Nel lavoro quo­ti­dia­no di un’azienda è incluso l’utilizzo dei co­sid­det­ti beni stru­men­ta­li o cespiti, quali computer, impianti, automezzi, mac­chi­na­ri, mobili per l’ufficio, au­to­mo­bi­li o anche immobili, che ine­vi­ta­bil­men­te si consumano. La perdita di valore che questi beni subiscono nel tempo va re­gi­stra­ta come am­mor­ta­men­to nelle proprie scritture contabili. La procedura dell’am­mor­ta­men­to non solo è utile, ma anche ob­bli­ga­to­ria per legge: le imprese sono infatti tenute a curare un co­sid­det­to registro dei cespiti, dove annotare tutte le spese relative ad ogni bene.

L'am­mor­ta­men­to consiste nel rap­pre­sen­ta­re cor­ret­ta­men­te il pa­tri­mo­nio di un'im­pre­sa, per esempio nel suo bilancio. Con­ta­bi­liz­za­re gli am­mor­ta­men­ti conviene agli stessi im­pren­di­to­ri che possono dedurre i costi dei beni stru­men­ta­li, par­zial­men­te o in­te­ra­men­te.

Beni materiali e beni im­ma­te­ria­li

Come an­ti­ci­pa­to sopra, i beni stru­men­ta­li o cespiti sono i beni che un’azienda acquista perché vengano uti­liz­za­ti nel processo pro­dut­ti­vo oppure perché necessari allo svol­gi­men­to dell’attività im­pren­di­to­ria­le. I beni stru­men­ta­li si di­stin­guo­no in beni materiali e beni im­ma­te­ria­li:

Beni materiali Beni im­ma­te­ria­li
Terreni e fab­bri­ca­ti Costi di impianto e am­plia­men­to
Impianti e mac­chi­na­ri Costi di ricerca e sviluppo
At­trez­za­tu­re Costi di pub­bli­ci­tà
Macchine d’ufficio Diritti di brevetto in­du­stria­le
Mobili, sedie e ar­re­da­men­ti in genere Diritti di uti­liz­za­zio­ne delle opere dell’ingegno
Automezzi Con­ces­sio­ni, licenze, marchi e diritti as­si­mi­la­bi­li
Im­bal­lag­gi durevoli Av­via­men­to

Tutti questi beni offrono all’azienda la propria utilità nel corso di diversi esercizi e anni, al contrario dei costi di esercizio. Si tratta dunque di beni plu­rien­na­li che rimangono all’interno del ciclo di la­vo­ra­zio­ne per un periodo di tempo medio-lungo, pertanto sono da iscrivere all’attivo dello stato pa­tri­mo­nia­le, tra le im­mo­bi­liz­za­zio­ni. Il principio alla base che definisce il motivo di tale di­spo­si­zio­ne è il ciclo di reintegro fi­nan­zia­rio degli in­ve­sti­men­ti, secondo cui si effettua un calcolo del tempo ne­ces­sa­rio a un in­ve­sti­men­to perché frutti denaro.

Per esempio un’azienda ha bisogno di un periodo più ampio di un solo esercizio (della durata di 12 mesi) perché un impianto dia i suoi profitti, generando ricavi che per­met­ta­no di ripagare l’impianto stesso. In parole povere: se la vostra azienda acquista un bene per 10.000 euro nell’anno X, potrà am­mor­tiz­zar­ne il costo anche negli suc­ces­si­vi in cui ancora si usu­frui­sce del suddetto bene, al­leg­ge­ren­do il carico di costi per l’anno X. Si tratta dunque di un principio di di­stri­bu­zio­ne dei costi che ha l’in­ten­zio­ne di dare più respiro agli anni contabili in cui si ef­fet­tua­no in­ve­sti­men­ti in beni stru­men­ta­li.

Dunque, al fine di ripartire il costo dei beni stru­men­ta­li si utilizza, per l’appunto, la procedura dell’am­mor­ta­men­to. Ogni azienda è obbligata a tenere il co­sid­det­to “registro dei cespiti”, dove devono essere annotate tutte le in­for­ma­zio­ni fon­da­men­ta­li riguardo ai beni stru­men­ta­li ac­qui­sta­ti come costo di acquisto, valori annuali di am­mor­ta­men­to, eventuale de­mo­li­zio­ne o cessione a terzi.

Come gestire i cespiti

È possibile dedurre solo par­zial­men­te il costo dei beni che hanno un valore di acquisto superiore a 516,46 €. Ciò significa che è ne­ces­sa­rio di­stri­bui­re nel tempo la deduzione dei costi ri­spet­tan­do i calcoli pre­de­fi­ni­ti dal Ministero delle finanze, il quale per mezzo di svariate tabelle indica i ri­spet­ti­vi coef­fi­cien­ti di am­mor­ta­men­to da seguire a seconda della categoria in­te­res­sa­ta. Ogni azienda deve quindi calcolare cor­ret­ta­men­te la quota di am­mor­ta­men­to relativa alla deduzione dei costi sulla base di tali coef­fi­cien­ti.

N.B.

Le spese di ac­qui­si­zio­ne dei beni con valore di acquisto inferiore a 516,46 € sono in­te­ra­men­te de­du­ci­bi­li nell’esercizio in cui sono state sostenute. Pertanto in tal caso non è ne­ces­sa­rio ef­fet­tua­re la procedura di calcolo dell’am­mor­ta­men­to. Cio­no­no­stan­te il bene va comunque iscritto nel registro dei cespiti, poiché con­tri­bui­sce a co­sti­tui­re il pa­tri­mo­nio aziendale.

Si può dedurre ogni quota di am­mor­ta­men­to di cui sopra a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene. Se ci sono beni che non sono ancora stati del tutto am­mor­tiz­za­ti dal complesso pro­dut­ti­vo, è possibile inserire il costo residuo in deduzione.

Criteri di am­mor­ta­men­to

La procedura tecnico-contabile dell’am­mor­ta­men­to ri­par­ti­sce il bene stru­men­ta­le in più esercizi pro­por­zio­nal­men­te al suo consumo e de­te­rio­ra­men­to. Sono due i criteri di am­mor­ta­men­to esistenti, quello ci­vi­li­sti­co e quello fiscale.

Am­mor­ta­men­to ci­vi­li­sti­co

Come si può dedurre dal nome, l’am­mor­ta­men­to ci­vi­li­sti­co è re­go­la­men­ta­to all’interno del Codice Civile, nello specifico dagli articoli 2424, 2425 e 2426. I primi due sta­bi­li­sco­no gli obblighi di iscri­zio­ne all’attivo di bilancio del costo dei cespiti e con­se­guen­te­men­te l’iscri­zio­ne al fondo di am­mor­ta­men­to nel passivo, nonché i criteri da seguire per la loro va­lu­ta­zio­ne. Questi ultimi vengono definiti più det­ta­glia­ta­men­te nell’articolo 2426.

Secondo la di­sci­pli­na ci­vi­li­sti­ca il periodo di am­mor­ta­men­to inizia quando il cespite è di­spo­ni­bi­le o pronto per essere uti­liz­za­to. Il tipo di am­mor­ta­men­to “puntuale”, che segue l’aspetto ci­vi­li­sti­co, è una procedura che permette di ef­fet­tua­re il calcolo in pro­por­zio­ne ai giorni (o mesi) di uso nell’esercizio.

Am­mor­ta­men­to fiscale

Per quanto riguarda gli am­mor­ta­men­ti fiscali, invece, viene re­go­la­men­ta­to dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) dagli articoli 54, 102, 103 e 164. Da un punto di vista fiscale l’inizio del periodo di am­mor­ta­men­to coincide con l’effettiva entrata in funzione del cespite. Inoltre è im­por­tan­te sapere che per il primo esercizio le quote sono ridotte a metà.

In sintesi: cosa significa am­mor­ta­men­to?

  • Che cos'è un am­mor­ta­men­to? L'am­mor­ta­men­to è la procedura di calcolo della perdita di valore di un bene stru­men­ta­le materiale o im­ma­te­ria­le. È pari al­l'im­por­to della riduzione di valore del bene nel corso dell'anno com­mer­cia­le.
  • L’am­mor­ta­men­to è regolato ci­vil­men­te all’interno del Codice Civile (art. 2424, 2425 e 2426) e fi­scal­men­te nel TIUR (art. 54, 102, 103 e 164).
  • Esistono due criteri di am­mor­ta­men­to: ci­vi­li­sti­co e fiscale.

Le tabelle mi­ni­ste­ria­li indicano i coef­fi­cien­ti di am­mor­ta­men­to de­du­ci­bi­li dei beni stru­men­ta­li.

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