Chi legge il bilancio non si limita a con­cen­trar­si sull’analisi del pa­tri­mo­nio netto e sulle sue va­ria­zio­ni, bensì si interessa anche di esaminare altre in­for­ma­zio­ni come la co­sti­tu­zio­ne e l’origine delle di­spo­ni­bi­li­tà liquide dell’azienda. Infatti per un’azienda è fon­da­men­ta­le conoscere il proprio grado di sol­vi­bi­li­tà, ossia la sua capacità di ri­spet­ta­re gli impegni. Ma l’obiettivo è anche quello di fornire in­for­ma­zio­ni utili agli in­ve­sti­to­ri per aiutarli a prendere decisioni. A questo scopo viene redatto il ren­di­con­to fi­nan­zia­rio, ossia il documento contabile atto a esprimere i valori relativi ai flussi di cassa. Esso contiene sia le fonti, quindi le cause che hanno portato a un in­cre­men­to delle di­spo­ni­bi­li­tà liquide, sia gli impieghi, cioè l’opposto: le cause per il de­cre­men­to delle di­spo­ni­bi­li­tà liquide.

Es­sen­zial­men­te lo scopo del ren­di­con­to fi­nan­zia­rio è quello di fornire un’idea chiara di come e se un’azienda sarà in grado di con­se­gui­re le eccedenze, sod­di­sfa­re gli obblighi di pagamento e fornire le di­stri­bu­zio­ni ai detentori di quote. Cal­co­lan­do i flussi fi­nan­zia­ri dell’azienda si otterrà quindi un quadro completo e tra­spa­ren­te delle di­spo­ni­bi­li­tà eco­no­mi­che e del loro utilizzo. In sintesi il ren­di­con­to fi­nan­zia­rio serve a rap­pre­sen­ta­re e valutare meglio la si­tua­zio­ne fi­nan­zia­ria di una società o di un gruppo.

Ren­di­con­to fi­nan­zia­rio: de­fi­ni­zio­ne

Come già accennato, il ren­di­con­to fi­nan­zia­rio è un prospetto ob­bli­ga­to­rio da allegare al bilancio e deve essere pre­sen­ta­to per ogni periodo per il quale si presenta il bilancio. È utile a fornire delle preziose in­for­ma­zio­ni sull’andamento fi­nan­zia­rio di una impresa. Questo perché:

  • è in grado di evi­den­zia­re la politica di fi­nan­zia­men­to dell’impresa, cioè il modo in cui l’azienda in questione ha ottenuto le risorse fi­nan­zia­rie per svolgere le sue attività. In questo caso si distingue tra au­to­fi­nan­zia­men­to (svol­gi­men­to dell’attività tipica della stessa) e capitale di proprietà e capitale di terzi (ricorso a fonti esterne);
  • individua la politica degli in­ve­sti­men­ti dell’impresa, ossia il modo in cui questa ha impiegato le risorse fi­nan­zia­rie acquisite, cioè in in­ve­sti­men­ti in capitale cir­co­lan­te, in im­mo­bi­liz­za­zio­ni o ancora in rimborso di capitali presi a prestito o propri.

La finalità prin­ci­pa­le di tale documento contabile ob­bli­ga­to­rio è quella di indicare la capacità dell’impresa di generare liquidità e i suoi equi­va­len­ti, nonché di creare i fab­bi­so­gni di impiego dei flussi fi­nan­zia­ri. So­stan­zial­men­te si tratta di un documento di sintesi e di raccordo tra le va­ria­zio­ni in­ter­ve­nu­te nel corso dell’esercizio nel pa­tri­mo­nio aziendale e le va­ria­zio­ni nella relativa si­tua­zio­ne fi­nan­zia­ria.

N.B.

Na­tu­ral­men­te il risultato dell’analisi ef­fet­tua­ta dal ren­di­con­to fi­nan­zia­rio non è ob­bli­ga­to­ria­men­te positivo: infatti è anche possibile evincere che l’impresa abbia assorbito le risorse invece di generarne di nuove. Ciò com­por­te­reb­be che i costi sostenuti per lo svol­gi­men­to delle attività sono maggiori rispetto ai ricavi ottenuti, per cui la si­tua­zio­ne fi­nan­zia­ria dell’impresa è ritenuta critica.

Origine storica del ren­di­con­to fi­nan­zia­rio

Il mondo an­glo­sas­so­ne si occupa da più di un secolo dell’analisi fi­nan­zia­ria. Del resto c’è una lunga tra­di­zio­ne di ab­bi­na­men­to di con­ta­bi­li­tà in­du­stria­le e con­ta­bi­li­tà fi­nan­zia­ria (financial ac­coun­ting). Si pensò infatti di accostare il co­sid­det­to financial statement allo Stato pa­tri­mo­nia­le per rilevare le va­ria­zio­ni fi­nan­zia­rie re­gi­stra­te. I primi esempi di ren­di­con­to fi­nan­zia­rio sono stati pub­bli­ca­ti in aggiunta al consueto bilancio come elementi in­di­pen­den­ti, atti a evi­den­zia­re la sol­vi­bi­li­tà aziendale e utili in par­ti­co­lar modo ai soggetti con capitali fi­nan­zia­ri di prestito. So­stan­zial­men­te si trattava di prospetti di analisi delle entrate e delle uscite, anche co­no­sciu­ti come ren­di­con­ti dei flussi di cassa.

I primi prospetti di­mo­stra­ti­vi delle va­ria­zio­ni pa­tri­mo­nia­li ri­sa­li­reb­be­ro alla seconda metà dell’Ottocento, redatti sia in In­ghil­ter­ra che negli Stati Uniti da società operanti nel settore delle ferrovie. Negli anni a seguire sono stati studiati diversi metodi di calcolo dei flussi fi­nan­zia­ri sull’esempio di ren­di­con­to fi­nan­zia­rio an­glo­sas­so­ne fino ad arrivare al 1963, quando l’AICPA (American Institute of Certified Public Ac­coun­tan­ts) ha emanato il principio contabile Opinion n. 3, ovvero The Statement of Source and Ap­pli­ca­tion of Fund. Questo or­di­na­men­to invitava le imprese a redigere un documento contabile con il ren­di­con­to dei fondi e il loro impiego, da allegare al bilancio.

A partire dal 1971 la redazione dell’ora de­no­mi­na­to Reporting of Changes in Financial Position, ossia il ren­di­con­to dei cam­bia­men­ti della posizione fi­nan­zia­ria, divenne infine ob­bli­ga­to­ria. Negli stessi anni l’In­ter­na­tio­nal Ac­coun­ting Standards Committee (IASC) ha poi an­no­ve­ra­to il ren­di­con­to fi­nan­zia­rio come com­po­nen­te del bilancio di esercizio all’interno dello IAS 1. Suc­ces­si­va­men­te ha dedicato la norma in­ter­na­zio­na­le n. 7 alle modalità della sua redazione, tuttavia le di­spo­si­zio­ni dello IAS 7 sono da in­ter­pre­ta­re come sug­ge­ri­men­ti: gli am­mi­ni­stra­to­ri sono infatti liberi di scegliere la forma e i contenuti più im­por­tan­ti, pri­vi­le­gian­do i flussi di cassa. La norma at­tual­men­te in vigore risale al 1992 e si occupa dei flussi di liquidità.

Normativa contabile europea

Con il re­go­la­men­to CE n. 1606/2002, anche detto “Re­go­la­men­to IAS”, l’Unione Europea ha reso ob­bli­ga­to­ria dal 1° gennaio 2005 l’ap­pli­ca­zio­ne dei principi contabili in­ter­na­zio­na­li per la redazione del bilancio con­so­li­da­to di de­ter­mi­na­ti tipi di società. I principi contabili in­ter­na­zio­na­li prevedono che il bilancio pre­sen­ta­to debba essere com­pa­ra­bi­le, ovvero debba contenere lo stesso tipo di in­for­ma­zio­ni, con il bilancio dell’anno pre­ce­den­te.

Per quanto riguarda l’Italia, nello specifico, la redazione del ren­di­con­to fi­nan­zia­rio venne suggerita nell’ambito dei principi contabili elaborati dalla “Com­mis­sio­ne per la sta­tui­zio­ne dei principi contabili”, una com­mis­sio­ne nazionale dei dottori com­mer­cia­li­sti e dei ra­gio­nie­ri che nel 1977 pubblicò il Documento n. 2. Fra le altre cose l’in­ten­zio­ne di questa norma contabile era di re­go­la­men­ta­re la redazione del ren­di­con­to fi­nan­zia­rio come “prospetto sup­ple­men­ta­re in­di­spen­sa­bi­le per la corretta rap­pre­sen­ta­zio­ne della si­tua­zio­ne pa­tri­mo­nia­le-fi­nan­zia­ria del­l'im­pre­sa in fun­zio­na­men­to”.

Più avanti, nel 1994, venne applicato un ag­gior­na­men­to della norma at­tra­ver­so il Documento n. 12, il quale andava ad ag­giun­ge­re le seguenti modalità di strut­tu­ra­zio­ne del ren­di­con­to fi­nan­zia­rio:

  • Ren­di­con­to fi­nan­zia­rio in termini di liquidità, da pre­di­spor­re secondo due dif­fe­ren­ti opzioni:

a) che esponga le va­ria­zio­ni nella si­tua­zio­ne pa­tri­mo­nia­le e fi­nan­zia­ria in termini di liquidità;
b) che esponga i flussi di liquidità (il co­sid­det­to cash flow statement).

  • Ren­di­con­to fi­nan­zia­rio in termini di va­ria­zio­ni di capitale cir­co­lan­te netto.

Venti anni dopo, nel 2014, si è deciso di ag­gior­na­re i principi contabili nazionali per mezzo dell’Organismo Italiano di Con­ta­bi­li­tà (OIC), il quale ha sistemato de­fi­ni­ti­va­men­te le im­po­sta­zio­ni del documento contabile per mezzo dell’OIC 10, “La redazione del ren­di­con­to fi­nan­zia­rio”.

L’Organismo Italiano di Con­ta­bi­li­tà (OIC) e il principio contabile OIC 10

L’Organismo Italiano di Con­ta­bi­li­tà è stato fondato come as­so­cia­zio­ne di diritto privato. Gode di piena autonomia statuaria ed è stato ri­co­no­sciu­to come “Istituto nazionale per i principi contabili” dallo Stato Italiano grazie alla legge 11 agosto 2014, n. 116.
L’OIC ha le seguenti funzioni:

  • emanare i principi contabili nazionali nel rispetto delle di­spo­si­zio­ni contenute nel codice civile;
  • fornire supporto al Par­la­men­to e agli Organi Go­ver­na­ti­vi in termini di normative contabili ed esternare opinioni quando richiesto;
  • par­te­ci­pa­re al processo di ela­bo­ra­zio­ne dei principi contabili in­ter­na­zio­na­li adottati nell’Unione Europea, assieme all’In­ter­na­tio­nal Ac­coun­ting Standards Board (IASB), allo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e ad altri organismi di diversi paesi.

Il compito dell’OIC è quello di per­se­gui­re finalità di interesse pubblico: l’istituto, infatti, agisce in maniera in­di­pen­den­te, ef­fi­cien­te ed economica. Inoltre ogni anno ha l’obbligo di riferire sulle proprie attività al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Prima di venire approvati, i principi contabili proposti dall’organismo vengono in­nan­zi­tut­to sot­to­po­sti a un severo processo di con­sul­ta­zio­ne, passato il quale vengono poi approvati dal Consiglio di Gestione. Dopodiché vengono passati all’Agenzia delle Entrate, alla Banca d’Italia, alla CONSOB (Com­mis­sio­ne Nazionale per le Società e la Borsa), all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle As­si­cu­ra­zio­ni) e ai ministeri di com­pe­ten­za. In caso di emissione di un parere negativo, la sua pub­bli­ca­zio­ne avverrà assieme all’ap­pro­va­zio­ne da parte del Consiglio di Gestione.

In base alle di­spo­si­zio­ni del codice civile l’OIC ha elaborato un apposito principio contabile. Si tratta dell’OIC 10 la cui funzione è volta a impostare i criteri per la redazione e pre­sen­ta­zio­ne del ren­di­con­to fi­nan­zia­rio. In questo caso la risorsa fi­nan­zia­ria in questione è rap­pre­sen­ta­ta dalle di­spo­ni­bi­li­tà liquide. Il principio si rivolge alle società che redigono il bilancio d’esercizio in forma ordinaria a partire dal 1° gennaio 2016.

Secondo l’articolo 2423, comma 1, del codice civile “gli am­mi­ni­stra­to­ri devono redigere il bilancio di esercizio, co­sti­tui­to dallo stato pa­tri­mo­nia­le, dal conto economico, dal ren­di­con­to fi­nan­zia­rio e dalla nota in­te­gra­ti­va”. Tenuto conto della sua valenza in­for­ma­ti­va, l’OIC 10 rac­co­man­da la sua redazione per tutte le tipologie so­cie­ta­rie.

Il quadro normativo completo per la redazione del ren­di­con­to fi­nan­zia­rio

In generale per la redazione del ren­di­con­to fi­nan­zia­rio con l’OIC 10 ci sono altre norme di ri­fe­ri­men­to, e si tratta delle seguenti:

  • Art. 2427
  • IAS n. 7
  • OIC 10
  • Decreto le­gi­sla­ti­vo n. 139 del 18 agosto 2015

Art. 2427: de­scri­zio­ne della nota in­te­gra­ti­va

Composto da:

  • Comma 2, che definisce i movimenti relativi alle im­mo­bi­liz­za­zio­ni.
  • Comma 4, che implica le va­ria­zio­ni sulla con­si­sten­za delle altre voci dell’attivo e del passivo.

IAS n. 7

Lo IAS n. 7, ovvero il cash flow statement, è ob­bli­ga­to­rio per le imprese che devono attenersi ai principi contabili in­ter­na­zio­na­li per la redazione del bilancio. Esso sug­ge­ri­sce il prospetto del ren­di­con­to fi­nan­zia­rio a partire dalla di­stin­zio­ne delle aree da cui si generano o si assorbono risorse fi­nan­zia­rie.

Le aree in questione sono:

  • Le attività operative: da cui derivano i flussi dell’attività ordinaria, i quali sono de­ter­mi­na­bi­li tramite due modalità dif­fe­ren­ti. La prima è il metodo diretto, ossia cal­co­lan­do l’indice degli incassi e dei pagamenti correlati alla gestione operativa; la seconda pos­si­bi­li­tà è quella di costruire il ren­di­con­to fi­nan­zia­rio con il metodo indiretto, ovvero il calcolo a partire dall’utile d’esercizio, pro­ce­den­do con una serie di ret­ti­fi­che per depurare i flussi dell’attività operativa da tutti i flussi prodotti dall’attività fi­nan­zia­ria e di in­ve­sti­men­to. Parleremo più ap­pro­fon­di­ta­men­te dei metodi accennati nel paragrafo con­clu­si­vo dell’articolo.
  • Le attività d’in­ve­sti­men­to: da cui derivano i flussi dell’attività degli in­ve­sti­men­ti, per la cui de­ter­mi­na­zio­ne occorre con­si­de­ra­re tutte le ope­ra­zio­ni ri­con­du­ci­bi­li agli in­ve­sti­men­ti e ai di­sin­ve­sti­men­ti relativi alle im­mo­bi­liz­za­zio­ne materiali, im­ma­te­ria­li e fi­nan­zia­rie.
  • Le attività fi­nan­zia­rie, da cui derivano i flussi dell’attività fi­nan­zia­ria, che si possono in­di­vi­dua­re con­si­de­ran­do tutte le ope­ra­zio­ni ri­con­du­ci­bi­li ai fi­nan­zia­men­ti ottenuti sia con il vincolo del prestito sia con il vincolo della proprietà.

OIC 10

Per la redazione del ren­di­con­to fi­nan­zia­rio, l’OIC 10, che è stato pub­bli­ca­to ad agosto 2014 e che è andato a so­sti­tui­re l’OIC 12, propone i seguenti aspetti:

  • Fo­ca­liz­za­zio­ne sui flussi di cassa.
  • Di­stin­zio­ne dei flussi fi­nan­zia­ri per aree: red­di­tua­le, fi­nan­zia­ria, degli in­ve­sti­men­ti.
  • Finalità del ren­di­con­to fi­nan­zia­rio.
  • Obbligo per le società che redigono il bilancio secondo il principio della chiarezza.
  • Rap­pre­sen­ta­zio­ne di tipo scalare con pos­si­bi­li­tà di rag­grup­pa­men­ti o divisioni di gruppi di flussi fi­nan­zia­ri per garantire tra­spa­ren­za.
  • Divieto di com­pen­sa­zio­ni tra i flussi fi­nan­zia­ri.
  • Im­por­tan­za della com­pa­ra­bi­li­tà con gli esercizi pre­ce­den­ti.

Decreto le­gi­sla­ti­vo n. 139 del 18 agosto 2015

Oltre alle novità in­tro­dot­te relative ai principi di redazione e agli schemi di bilancio, allo Stato pa­tri­mo­nia­le e al conto economico, nel nuovo art. 2425-ter c.c. si dispone che dal ren­di­con­to fi­nan­zia­rio devono risultare, per l’esercizio in chiusura e per quello pre­ce­den­te:

  • L’ammontare e la com­po­si­zio­ne delle di­spo­ni­bi­li­tà liquide all’inizio e alla fine dell’esercizio.
  • I flussi fi­nan­zia­ri dell’esercizio che derivano dall’attività operativa, di in­ve­sti­men­to e di fi­nan­zia­men­to (comprese anche le ope­ra­zio­ni con i soci).
N.B.

L’art. 2425-ter non sta­bi­li­sce dei criteri rigidi per la redazione del ren­di­con­to fi­nan­zia­rio, cioè non esiste alcuno schema pre­fis­sa­to da seguire ob­bli­ga­to­ria­men­te. Lo stesso articolo si limita sem­pli­ce­men­te a pre­scri­ve­re ciò che deve risultare.

Criteri per la co­stru­zio­ne del ren­di­con­to fi­nan­zia­rio: il metodo diretto e il metodo indiretto

Per formulare una valida strategia fi­nan­zia­ria e com­ple­ta­re il quadro in­for­ma­ti­vo che si evince dal conto economico e dallo Stato pa­tri­mo­nia­le, sono in­di­spen­sa­bi­li de­ter­mi­na­te in­for­ma­zio­ni. Come già pre­ce­den­te­men­te accennato, si tratta di dati relativi alle dinamiche in­ter­ve­nu­te all’interno dell’impresa riguardo alla tipologia dei mezzi fi­nan­zia­ri e alle modalità del loro impiego.

Per costruire il ren­di­con­to fi­nan­zia­rio è ne­ces­sa­rio mettere a confronto le voci dello Stato pa­tri­mo­nia­le, ovvero il fondo, di due bilanci con­se­cu­ti­vi. Il risultato è che si evi­den­zia­no quali sono stati gli effettivi impieghi e quali le effettive fonti di risorse fi­nan­zia­rie. A questo scopo è in­nan­zi­tut­to d’obbligo in­tro­dur­re questi ultimi due concetti.

Fonti e impieghi: le fon­da­men­ta per il calcolo del ren­di­con­to fi­nan­zia­rio

Le fonti e gli impieghi derivano entrambi sia dall’attività economica sia da scelte di in­ve­sti­men­to o di­sin­ve­sti­men­to, la prima legata al conto economico e le seconde invece allo Stato pa­tri­mo­nia­le, dei quali parliamo ap­pro­fon­di­ta­men­te nell’articolo ri­guar­dan­te la partita doppia. Per la co­stru­zio­ne del ren­di­con­to fi­nan­zia­rio l’OIC 10 fornisce una proposta di due schemi in forma scalare, all’interno dei quali viene fatta di­stin­zio­ne tra impieghi e fonti, e tra l’area degli in­ve­sti­men­ti e quella fi­nan­zia­ria.

La fonte prin­ci­pa­le è la gestione economica. Inoltre sono im­por­tan­ti due concetti di flusso fi­nan­zia­rio:

  1. Il margine operativo lordo (MOL), il quale è un in­di­ca­to­re di red­di­ti­vi­tà che evidenzia il reddito esclu­si­va­men­te in base alla gestione operativa. Esclude quindi gli interessi (gestione fi­nan­zia­ria), le imposte (gestione fiscale), il de­prez­za­men­to di beni e gli am­mor­ta­men­ti. Si tratta del flusso di cassa po­ten­zia­le ed è generato dalla gestione operativa.

  2. Il cash flow o flusso di cassa po­ten­zia­le generato dall’intera gestione aziendale.

Il calcolo del MOL rap­pre­sen­ta il punto di partenza per l’analisi della dinamica fi­nan­zia­ria: esso richiede che nel ren­di­con­to fi­nan­zia­rio siano messi in evidenza anche gli eventuali con­tri­bu­ti pro­ve­nien­ti da altre tipologie di gestione. Come risulta dalla seguente tabella, in questo modo si rendono chiari i con­tri­bu­ti pro­ve­nien­ti dalle diverse gestioni destinati alla dinamica monetaria.

Grazie a questo metodo si com­pren­do­no anche meglio le cause e gli effetti delle scelte aziendali.

Altre fonti che vanno a con­tri­bui­re ai flussi fi­nan­zia­ri positivi dell’azienda possono derivare da due diversi tipi di ope­ra­zio­ne:

a)      Processi di di­sin­ve­sti­men­to

b)      Processi di fi­nan­zia­men­to

Per entrambi i casi si tratta comunque di un flusso fi­nan­zia­rio in entrata. Nell’elenco delle fonti verranno aggiunte le va­ria­zio­ni negative relative agli in­ve­sti­men­ti, quindi quelle attività di bilancio che di­mi­nui­sco­no nel corso dell’esercizio, e le va­ria­zio­ni positive relative alle forme di fi­nan­zia­men­to, per cui le passività di bilancio e capitale sociale che andranno ad aumentare nel corso dell’esercizio.

Per quanto riguarda gli impieghi, invece, essi possono nascere a partire da due diverse tipologie di ope­ra­zio­ne:

a)      Processi di in­ve­sti­men­to

b)      Processi di rimborso di debiti, e/o di­stri­bu­zio­ne di capitale netto

Alla base del calcolo di fonti e impieghi che derivano da ope­ra­zio­ni riportate nello Stato pa­tri­mo­nia­le regna la seguente regola:

N.B.

At­ten­zio­ne, perché non tutte le va­ria­zio­ni cor­ri­spon­do­no a dei flussi fi­nan­zia­ri: le ope­ra­zio­ni contabili che riportano a ri­va­lu­ta­zio­ni, sva­lu­ta­zio­ni, am­mor­ta­men­ti e altri processi di as­se­sta­men­to, non sono rilevanti a livello monetario. Mentre si effettua il calcolo del ren­di­con­to fi­nan­zia­rio è in­di­spen­sa­bi­le fornire anche de­lu­ci­da­zio­ni utili alla di­stin­zio­ne tra va­ria­zio­ni che rap­pre­sen­ta­no fonti e/o impieghi effettivi e va­ria­zio­ni che non rap­pre­sen­ta­no invece fonti e/o impieghi.

Punti comuni dei modelli di ren­di­con­to fi­nan­zia­rio

Non esiste una sola modalità univoca per la co­stru­zio­ne di un ren­di­con­to fi­nan­zia­rio, bensì è possibile seguire uno schema che sia per­so­na­liz­za­to sulle pe­cu­lia­ri­tà del proprio esercizio. Ciò che conta è che contenga i punti fon­da­men­ta­li in comune con tutti i modelli di ren­di­con­to fi­nan­zia­rio:

  • La fonte rap­pre­sen­ta­ta dalla gestione economica (che sia essa operativa o com­ples­si­va)
  • Gli in­ve­sti­men­ti o i di­sin­ve­sti­men­ti (fonti/impieghi) derivanti dalla gestione del capitale cir­co­lan­te
  • Gli in­ve­sti­men­ti o i di­sin­ve­sti­men­ti (fonti/impieghi) derivanti dalla gestione del capitale fisso
  • Le va­ria­zio­ni positive o negative (fonti/impieghi) derivanti dalle gestione delle passività fi­nan­zia­rie e dal pa­tri­mo­nio netto
  • Il saldo fi­nan­zia­rio della gestione
  • La va­ria­zio­ne della liquidità aziendale (o dell’in­de­bi­ta­men­to a breve termine)

Co­stru­zio­ne del ren­di­con­to fi­nan­zia­rio: esempio e confronto dei due metodi

Come già detto pre­ce­den­te­men­te, per procedere al calcolo del ren­di­con­to fi­nan­zia­rio si parte dalle tabelle di bilancio relative ri­spet­ti­va­men­te allo Stato pa­tri­mo­nia­le e al conto economico. Queste devono ri­guar­da­re gli ultimi tre esercizi a con­sun­ti­vo e, per ragioni di spazio, solo quattro esercizi di pre­vi­sio­ne.

La suc­ces­sio­ne dei passaggi sarà dunque la seguente:

  1. Ri­clas­si­fi­ca­re lo Stato pa­tri­mo­nia­le di due anni con­se­cu­ti­vi, ideal­men­te seguendo il criterio fi­nan­zia­rio.

  2. Per ciascuna voce di attivo e di passivo con­fron­ta­re i saldi tra le si­tua­zio­ni pa­tri­mo­nia­li clas­si­fi­ca­te.

  3. De­ter­mi­na­re le co­sid­det­te “va­ria­zio­ni grezze” date dalla mera somma algebrica tra i saldi delle poste dell’attivo e del passivo messi a confronto.

  4. Ret­ti­fi­ca­re le va­ria­zio­ni grezze così da sop­pri­me­re gli effetti di ope­ra­zio­ni che non de­ter­mi­na­no va­ria­zio­ni di flusso fi­nan­zia­rio, con un par­ti­co­la­re ri­fe­ri­men­to all’oggetto d’indagine.

  5. De­ter­mi­na­re le va­ria­zio­ni effettive di impieghi e fonti di risorse fi­nan­zia­rie con par­ti­co­la­re ri­fe­ri­men­to all’oggetto d’indagine suc­ces­si­va­men­te all’indagine sulle va­ria­zio­ni grezze.

  6. In­ter­pre­ta­re le va­ria­zio­ni di flusso e i deflussi fi­nan­zia­ri generati.

La prin­ci­pa­le dif­fe­ren­za del metodo diretto rispetto al metodo indiretto sta nel calcolo dei flussi di cassa derivanti dalla gestione red­di­tua­le. Redigendo il ren­di­con­to fi­nan­zia­rio con il metodo indiretto si parte infatti dall’utile economico ap­por­tan­do le opportune modifiche per riuscire a de­ter­mi­na­re il flusso di cassa della gestione red­di­tua­le. Il metodo diretto, invece, si serve di un calcolo diretto delle voci che com­pon­go­no il ren­di­con­to fi­nan­zia­rio, tra­sfor­man­do la com­po­nen­te red­di­tua­le in fi­nan­zia­ria tramite la somma con la va­ria­zio­ne pa­tri­mo­nia­le.

Lo schema del prospetto scalare con metodo diretto di un’azienda X potrebbe avere questo aspetto:

Il metodo diretto fa una netta di­stin­zio­ne tra i flussi rea­liz­za­ti dalla gestione red­di­tua­le/corrente (A), quelli relativi alla gestione degli in­ve­sti­men­ti (B) e quelli che derivano dalla gestione dei fi­nan­zia­men­ti (C). La somma sarà il risultato del flusso di cassa totale generato in un de­ter­mi­na­to esercizio nell’anno X+1.

Si può giungere allo stesso esito con l’altro metodo di­spo­ni­bi­le, quello indiretto, il cui prospetto ha il seguente aspetto:

Per quanto riguarda la de­ter­mi­na­zio­ne dei flussi di cassa della gestione red­di­tua­le la struttura è dif­fe­ren­te, mentre rimane la medesima per le aree relative alla gestione degli in­ve­sti­men­ti e dei fi­nan­zia­men­ti.

La priorità del calcolo è in­nan­zi­tut­to quella di valutare quanto la gestione red­di­tua­le sia stata in grado di tradurre in termini di cash flow rispetto alle gestioni non operative; a seguire si ap­pro­fon­di­sco­no le variabili che hanno con­di­zio­na­to l’andamento fi­nan­zia­rio e che hanno decretato una si­tua­zio­ne di “liquidità” o “il­li­qui­di­tà” dell’azienda facendo ri­fe­ri­men­to all’esercizio X+1.

Il metodo diretto ha quindi più una funzione in­for­ma­ti­va rispetto al metodo indiretto, poiché si rivolge a un in­ter­lo­cu­to­re a seconda delle sue esigenze, per cui risulta utile nel caso in cui il ren­di­con­to fi­nan­zia­rio fosse da sot­to­por­re a un istituto di credito. Per via della sua struttura il metodo indiretto, invece, si adatta piuttosto a ri­vol­ger­si alla direzione della stessa azienda: il percorso è infatti quasi a ritroso a partire dal valore di sintesi della gestione red­di­tua­le fino ad arrivare alla de­ter­mi­na­zio­ne della liquidità generata dalla gestione dell’azienda.

Chi volesse de­streg­giar­si nella co­stru­zio­ne del prospetto, potrà trovare con facilità moduli pre­con­fe­zio­na­ti per la redazione del ren­di­con­to fi­nan­zia­rio con Excel per entrambi i metodi. Per con­clu­de­re non importa la scelta del metodo di per sé, quanto più la chiarezza che è in grado di garantire a seconda della de­sti­na­zio­ne: la priorità assoluta è dunque la tra­spa­ren­za dei dati nel pieno rispetto delle normative contabili in atto.

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