“L’Italia è una Re­pub­bli­ca de­mo­cra­ti­ca, fondata sul lavoro”, così si apre l’Articolo 1 della Co­sti­tu­zio­ne Italiana. Ma anche l’attività centrale del paese Italia necessita di essere regolata con li­mi­ta­zio­ni chiare e in­con­tro­ver­ti­bi­li. Il Decreto Le­gi­sla­ti­vo 66/03 di­sci­pli­na a questo scopo l’orario di lavoro, sta­bi­len­do quello che è lo standard la­vo­ra­ti­vo di ri­fe­ri­men­to e il limite massimo della pre­sta­zio­ne di lavoro. Alla base di questo decreto vi è l’in­ten­zio­ne di sal­va­guar­da­re il benessere fisico e mentale dei la­vo­ra­to­ri.

Articolo 36

La pre­sta­zio­ne del la­vo­ra­to­re è calcolata su base oraria, così come la re­mu­ne­ra­zio­ne, che deve essere cor­ri­spo­sta pro­por­zio­nal­men­te alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Sempre nella Co­sti­tu­zio­ne, all’Articolo 36Sito ufficiale del Senato della Re­pub­bli­ca: Articolo 36 della Co­sti­tu­zio­ne­https://www.senato.it/1025?sezione=122&articolo_numero_articolo=36 sono sanciti i principi fon­da­men­ta­li relativi alla durata massima e re­tri­bu­zio­ne della pre­sta­zio­ne la­vo­ra­ti­va, qui di seguito riportati:

  • “l la­vo­ra­to­re ha diritto ad una re­tri­bu­zio­ne pro­por­zio­na­ta alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso suf­fi­cien­te ad as­si­cu­ra­re a sé e alla famiglia un'e­si­sten­za libera e dignitosa.”
  • “La durata massima della giornata la­vo­ra­ti­va è stabilita dalla legge.”
  • “Il la­vo­ra­to­re ha diritto al riposo set­ti­ma­na­le e a ferie annuali re­tri­bui­te, e non può ri­nun­ziar­vi.”

L’orario di lavoro set­ti­ma­na­le

È con­si­de­ra­to orario di lavoro gior­na­lie­ro standard 8 ore al giorno, 40 ore la settimana, dal quale va escluso il tempo di viaggio ne­ces­sa­rio per recarsi sul posto di lavoro e per tornare a casa dallo stesso e le in­ter­ru­zio­ni di lavoro non inferiori a 10 minuti e di massimo 2 ore. A non rientrare nella pre­sta­zio­ne di lavoro, almeno nel calcolo dell’orario, è anche la re­pe­ri­bi­li­tà.

La pre­sta­zio­ne di lavoro è limitata in termini quan­ti­ta­ti­vi all’interno sia della giornata che della settimana. Per quanto riguarda l’orario di lavoro gior­na­lie­ro il limite è dettato dal riposo minimo a cui ogni la­vo­ra­to­re ha diritto nell’arco delle 24 ore, vale a dire 11 ore con­se­cu­ti­ve (eccezion fatta per chi lavora con orario fra­zio­na­to. Ne deriva dunque che la giornata la­vo­ra­ti­va non può in alcun caso superare le 13 ore com­ples­si­ve. Le eccezioni in questo caso lo rap­pre­sen­ta­no le categorie di forze di polizia e forze armate, gente di mare e personale di volo dell’aviazione civile, personale sco­la­sti­co, la­vo­ra­to­ri mobili, servizi di vigilanza privata, servizi di pro­te­zio­ne civile (vigili del fuoco, personale giu­di­zia­rio, ecc.).

L’orario di lavoro set­ti­ma­na­le (settimana intesa di 7 giorni) è invece impostato a un massimo di 48 ore, incluse le ore di lavoro straor­di­na­rio. Questo tetto è da con­si­de­rar­si come media su un periodo di 4 mesi, 6 per i contratti col­let­ti­vi e fino a 12 in de­ter­mi­na­ti casi dettati da ragioni tecniche e or­ga­niz­za­ti­ve. Non è dunque la singola settimana a fare la dif­fe­ren­za. Questo permette di fatto di superare le 48 ore (o di ridurle) settimana per settimana, a patto che queste non vengano eccedute in media sull’intero periodo. Dal calcolo vanno esclusi giorni di malattia, ferie o lavoro straor­di­na­rio per il quale il la­vo­ra­to­re sia stato com­pen­sa­to con periodi di riposo dedicati.

Anche il limite massimo di 48 ore set­ti­ma­na­li prevede delle eccezioni. Le categorie a cui non si applica questo limite standard sono i la­vo­ra­to­ri del settore agricolo che si vedono costretti a impostare il proprio lavoro as­se­con­dan­do le esigenze tecniche e/o sta­gio­na­li, il personale attivo nel settore dell’in­for­ma­zio­ne (gior­na­li­sti, in­for­ma­zio­ne ra­dio­te­le­vi­si­va, addetti al ciclo pro­dut­ti­vo e di fornitura dei quo­ti­dia­ni e dei set­ti­ma­na­li), lavori di­scon­ti­nui e di semplice attesa, ricerca e col­ti­va­zio­ne di idro­car­bu­ri, trasporto pubblico, commessi viag­gia­to­ri e piazzisti, e il personale di­ri­gen­zia­le di Enti e dell’Azienda del Servizio Sanitario Nazionale.

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