Se un’attività diventa in­sol­ven­te o è in­de­bi­ta­ta ci sono due opzioni: porla in in­sol­ven­za o in li­qui­da­zio­ne. Quale decisione prendere dipende dal destino del­l'a­zien­da o società. Se ci sono ancora speranze per il futuro, dovreste con­si­de­ra­re l'in­sol­ven­za. Se, invece, la sorte della società è segnata, l'ultimo atto ufficiale del pro­prie­ta­rio, dei soci o del consiglio di am­mi­ni­stra­zio­ne è quello di liquidare i beni.

In linea di principio il processo di li­qui­da­zio­ne è sempre lo stesso in­di­pen­den­te­men­te dalla forma giuridica della società.

Cosa significa liquidare una società o un’azienda?

Si dichiara la li­qui­da­zio­ne nel caso in cui una società di capitali, una società di persone o un’impresa in­di­vi­dua­le deve essere sciolta. Con questa procedura l'o­biet­ti­vo è quello di rendere liquidi i beni residui del­l'im­pre­sa (ad es. edifici, mac­chi­na­ri, veicoli) per far fronte a tutte le passività, ossia per con­ver­tir­le com­ple­ta­men­te in contanti o in altri fondi fa­cil­men­te scam­bia­bi­li.

De­fi­ni­zio­ne

Li­qui­da­zio­ne: dal latino liquidare, “rendere liquido”, in contesto economico e giuridico significa la vendita di tutti i beni di una società che ne determina anche la chiusura.

I diversi tipi di li­qui­da­zio­ne

Le li­qui­da­zio­ni si di­stin­guo­no in:

  • vo­lon­ta­ria o ordinaria: di­sci­pli­na­ta dal Codice civile; prevede tre fasi (scio­gli­men­to, li­qui­da­zio­ne, estin­zio­ne). È quella su cui ci sof­fer­me­re­mo nel nostro articolo.
  • forzata o giu­di­zia­le o con­cor­sua­le: con­se­guen­te alla di­chia­ra­zio­ne di fal­li­men­to.
  • coatta am­mi­ni­stra­ti­va: disposta dall’autorità giu­di­zia­ria e applicata ad alcuni enti e categorie d’impresa quali imprese bancarie e as­si­cu­ra­ti­ve, società par­te­ci­pa­te da enti pubblici, società coo­pe­ra­ti­ve e alcuni enti dell’am­mi­ni­stra­zio­ne italiana.

Quando si determina la li­qui­da­zio­ne e cosa comporta?

La li­qui­da­zio­ne di una società può essere stabilita per motivi dif­fe­ren­ti:

  • i soci si sono accordati e lo hanno de­li­be­ra­to
  • si sono ve­ri­fi­ca­te le cause di scio­gli­men­to previste dalla legge
  • si sono ve­ri­fi­ca­te le cause di scio­gli­men­to previste dal contratto sociale o dall’atto co­sti­tu­ti­vo

Avendo messo fine alla fase pro­dut­ti­va, una società in li­qui­da­zio­ne vive dunque la sua ultima fase di vita in cui realizza le attività e paga le passività. Nel caso dovesse rimanere un attivo dopo aver ultimato le pre­ce­den­ti ope­ra­zio­ni esso ha due eventuali de­sti­na­zio­ni:

  • se si tratta di un’impresa in­di­vi­dua­le: finisce nel pa­tri­mo­nio privato dell’im­pren­di­to­re;
  • se si tratta di una società: torna ai soci in pro­por­zio­ne al capitale conferito da ognuno di essi al momento della co­sti­tu­zio­ne della società.

Queste ope­ra­zio­ni rientrano tutte nei compiti dei li­qui­da­to­ri, nominati non appena la società entra in li­qui­da­zio­ne: da quel momento fino a quando non sarà estinta, si parla di “periodo di li­qui­da­zio­ne”. Mentre per le società di capitali è una fase ob­bli­ga­to­ria, per le società di persone è fa­col­ta­ti­va poiché i soci hanno la pos­si­bi­li­tà di scegliere se alienare il pa­tri­mo­nio e sod­di­sfa­re i creditori o se de­ter­mi­na­re che uno di essi acquisti l’attivo e si accolli il passivo a patto che la società e i soci re­spon­sa­bi­li siano liberati dai creditori sociali.

Il cam­bia­men­to prin­ci­pa­le in un’azienda in li­qui­da­zio­ne non interessa l’oggetto sociale (che rimane invariato), ma lo scopo sociale. L’ob­biet­ti­vo è ora infatti quello di estin­gue­re ogni rapporto giuridico, attivo o passivo che sia, ca­rat­te­riz­zan­te la vita aziendale.

Di seguito il­lu­stria­mo i diversi tipi di approcci alla li­qui­da­zio­ne; società di persone e società di capitali si dif­fe­ren­zia­no solo in parte, spe­cial­men­te per quanto riguarda le cause di scio­gli­men­to dell’impresa.

Società di persone

Cause di scio­gli­men­to

Le cause contenute nell’articolo 2272 del Codice civile che portano al de­ter­mi­na­re lo stato di li­qui­da­zio­ne di una società di persone sono le seguenti:

  • decorso del termine
  • con­se­gui­men­to dell’oggetto sociale o im­pos­si­bi­li­tà di con­se­guir­lo
  • volontà di tutti i soci
  • mancanza della pluralità dei soci
  • altre cause previste dal contratto sociale o atto co­sti­tu­ti­vo

Ap­pro­fon­dia­mo di seguito ognuna delle cause.

Decorso del termine

Si tratta di una delle cause di scio­gli­men­to più comuni a tutti tipi di società. Tuttavia, anche se la vostra società di persone raggiunge il termine stabilito nell’atto co­sti­tu­ti­vo (o nel contratto sociale), non significa tas­sa­ti­va­men­te che dobbiate cessare l’attività. Questo decorso serve come data di scadenza, ma in quanto soci avete la pos­si­bi­li­tà di pro­ro­gar­la prima del termine tramite delibera unanime (salvo di­spo­si­zio­ni dif­fe­ren­ti nel contratto sociale). In al­ter­na­ti­va potete ta­ci­ta­men­te pro­se­gui­re con il com­pi­men­to di ope­ra­zio­ni sociali (secondo l’art. 2273 C.c.).

Se nel contratto sociale è stabilita una durata a tempo in­de­ter­mi­na­to, ogni socio detiene comunque il diritto di recedere secondo l’articolo 2285 del C.c.

Con­se­gui­men­to dell’oggetto sociale o im­pos­si­bi­li­tà di con­se­guir­lo

Raramente avviene il con­se­gui­men­to dell’oggetto sociale di una società che ne determina poi anche lo scio­gli­men­to. Nel caso in cui l’oggetto sociale sia la rea­liz­za­zio­ne di un’opera e questa sia stata conclusa prima del tempo, allora potete stabilire che la società sia sciolta. Ma anche questa ipotesi permette di rimuovere la volontà dei soci cambiando l’oggetto sociale oppure se i soci si astengono dall’attività sociale.

L’even­tua­li­tà opposta, ovvero l’im­pos­si­bi­li­tà di con­se­gui­re il suddetto oggetto sociale, può avvenire per diversi motivi, interni o esterni alla società. Come soci potete eliminare la causa di scio­gli­men­to e cambiare l’oggetto sociale con aiuto delle mag­gio­ran­ze.

Volontà dei soci

Ignorando la data del termine di durata della società fissato nello statuto, è possibile procedere con la ces­sa­zio­ne di tutte le attività sociali per volontà dei soci. Per la modifica del contratto sociale è però ne­ces­sa­rio che tutti i soci ac­con­sen­ta­no all’unanimità.

Mancanza della pluralità dei soci

Venuta a mancare la pluralità dei soci, se non si ri­co­sti­tui­sce entro sei mesi, la società deve af­fron­ta­re lo scio­gli­men­to. Se in quanto soci riuscite a ri­co­sti­tui­re la pluralità entro il termine, il nuovo socio su­ben­tra­to dovrà ri­spon­de­re delle ob­bli­ga­zio­ni so­cie­ta­rie.

Vi è un’ulteriore ipotetica causa di scio­gli­men­to che riguarda però esclu­si­va­men­te le società in ac­co­man­di­ta semplice. Può infatti qui capitare che rimangano solo soci ac­co­man­dan­ti o viceversa solo soci ac­co­man­da­ta­ri. Se entro sei mesi non viene so­sti­tui­to il socio venuto meno, la società rischia lo scio­gli­men­to. Per scon­giu­rar­lo può essere tra­sfor­ma­ta in un altro tipo in cui non sono previste queste categorie di soci.

Altre cause previste nel contratto sociale

Oltre alle cause elencate previste dal Codice civile che portano allo scio­gli­men­to della società, possono esserci ulteriori cause stabilite nel contratto sociale (o nell’atto co­sti­tu­ti­vo). In qualità di soci avete comunque il potere di cambiarle o ri­muo­ver­le per tempo per evitare lo scio­gli­men­to della vostra società.

Re­spon­sa­bi­li­tà dei soci

Ad avvenuta can­cel­la­zio­ne della società di persone dal Registro delle Imprese possono essere rimasti dei crediti non sod­di­sfat­ti. I creditori sociali potranno procedere nei confronti dei soci ed even­tual­men­te anche dei li­qui­da­to­ri, se sono la causa del mancato pagamento.

Ri­cor­dia­mo che in quanto soci avete re­spon­sa­bi­li­tà sus­si­dia­ria rispetto a quella della società, il­li­mi­ta­ta perché estesa all’intero pa­tri­mo­nio personale e solidale poiché ogni creditore sociale si può rivolgere a ogni socio, in­dif­fe­ren­te­men­te, per il pagamento del proprio credito. Per quanto riguarda i soci con re­spon­sa­bi­li­tà limitata, ri­spon­do­no delle ob­bli­ga­zio­ni sociali solo nei limiti delle azioni o quote sot­to­scrit­te.

Revoca della li­qui­da­zio­ne

Avete infine la pos­si­bi­li­tà di revocare lo stato di li­qui­da­zio­ne: per farlo dovete rimuovere le cause di scio­gli­men­to, con il consenso di tutti i soci, e potrete ri­pren­de­re la normale attività sociale.

Società di capitali

Cause di scio­gli­men­to

Le cause che portano alla li­qui­da­zio­ne di una società di capitale sono in parte uguali a quelle di una società di persone:

  • decorso del termine
  • con­se­gui­men­to dell’oggetto sociale o im­pos­si­bi­li­tà di con­se­guir­lo
  • im­pos­si­bi­li­tà di fun­zio­na­men­to o con­ti­nua­ta inat­ti­vi­tà dell’assemblea
  • riduzione del capitale al di sotto del minimo legale
  • ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473 del Codice civile
  • de­li­be­ra­zio­ne dell’assemblea
  • altre cause previste dall’atto co­sti­tu­ti­vo

Per le società in ac­co­man­di­ta per azioni si aggiunge un’ulteriore causa di scio­gli­men­to, ovvero nel caso in cui tutti i soci am­mi­ni­stra­to­ri (soci ac­co­man­da­ta­ri) cessino dall’ufficio e non si provveda a so­sti­tuir­li entro sei mesi.

Qual è la procedura di li­qui­da­zio­ne?

Come accennato all’inizio dell’articolo, una volta sciolta, l’impresa entra nella sua fase terminale, quella di li­qui­da­zio­ne. Il pro­ce­di­men­to di li­qui­da­zio­ne è ob­bli­ga­to­rio per le società di capitali e non può quindi essere so­sti­tui­to da una procedura al­ter­na­ti­va scelta dai soci. Ri­cor­dia­mo tuttavia che questa fase è del tutto fa­col­ta­ti­va per le società di persone, poiché gli am­mi­ni­stra­to­ri possono occuparsi del realizzo delle attività e delle passività aziendali se così voluto dai soci.

Gli am­mi­ni­stra­to­ri accertano la causa dello scio­gli­men­to e si occupano dell’iscri­zio­ne presso l’ufficio del Registro delle Imprese. Suc­ces­si­va­men­te nominano i li­qui­da­to­ri e redigono i criteri secondo i quali si dovrà orientare la li­qui­da­zio­ne. Fintanto che i beni non saranno con­se­gna­ti ai li­qui­da­to­ri, gli am­mi­ni­stra­to­ri pro­se­guo­no con l’attività di gestione della società, avendo come unico scopo quello della con­ser­va­zio­ne dell’integrità e del valore del pa­tri­mo­nio sociale.

Una volta iscritta la delibera di nomina nel Registro delle Imprese, gli am­mi­ni­stra­to­ri cedono ai li­qui­da­to­ri la carica, i libri sociali e un ren­di­con­to sulla gestione relativo al periodo suc­ces­si­vo all’ultimo bilancio approvato.

Di seguito rias­su­mia­mo in punti il pro­ce­di­men­to di li­qui­da­zio­ne:

  • si dichiara lo stato di li­qui­da­zio­ne fissando una data di inizio
  • si nominano i li­qui­da­to­ri (fa­col­ta­ti­vo)
  • gli am­mi­ni­stra­to­ri redigono il conto della gestione e con­se­gna­no loro i beni; si redige l’in­ven­ta­rio iniziale di li­qui­da­zio­ne
  • si liquida il pa­tri­mo­nio della società rea­liz­zan­do le attività
  • si pagano i creditori (even­tual­men­te chiedendo ulteriori ver­sa­men­ti ai soci)
  • si redige il bilancio finale di li­qui­da­zio­ne e il piano di riparto
  • si chiude la li­qui­da­zio­ne e si cancella la società dal Registro delle Imprese

Esempio: li­qui­da­zio­ne di una società

La li­qui­da­zio­ne non deve ne­ces­sa­ria­men­te essere la con­se­guen­za del fal­li­men­to di un'im­pre­sa. Come accennato, possono essere altre le ragioni che portano a una simile decisione e possono non avere nulla a che fare con l'in­sol­ven­za. Un esempio:

Maria Franca Giordano, 67enne, è a capo di un'im­pre­sa ar­ti­gia­na­le e intende ritirarsi dopo decenni di lavoro di successo. Il suo più grande desiderio è che uno dei suoi figli rilevi l'azienda di famiglia e continui a gestirla. Ma nessuno di loro sembra essere in­te­res­sa­to all’attività. D’altro canto Maria Franca non vuole vedere il lavoro della sua vita nelle mani di un ac­qui­ren­te estraneo. Quindi decide di liquidare. In qualità di socia chiede il consenso unanime agli altri soci (in questo caso le sue due sorelle) per scio­glie­re la propria società e re­gi­strar­la presso il Registro delle Imprese.

Un po' frustrata dal fatto che l'azienda di famiglia si stia av­vi­ci­nan­do a una fine sicura, Maria Franca è ri­lut­tan­te ad af­fron­ta­re i dettagli della li­qui­da­zio­ne di persona. Incarica quindi il suo vecchio amico Igor, del quale si fida e che possiede le ne­ces­sa­rie com­pe­ten­ze pro­fes­sio­na­li, e lo iscrive come li­qui­da­to­re ufficiale per l'i­scri­zio­ne al Registro delle Imprese. Igor si occupa d'ora in poi di tutti i compiti connessi alla li­qui­da­zio­ne per conto di Maria Franca, in par­ti­co­la­re l'i­scri­zio­ne presso l’ufficio del Registro delle Imprese e la redazione del conto di gestione. A lui vengono anche con­se­gna­ti tutti i beni.

Entro l'e­ser­ci­zio in corso, Igor riesce a vendere tutte le macchine di­spo­ni­bi­li in azienda con un notevole ricavo di li­qui­da­zio­ne. Maria Franca non deve includere la proprietà su cui si trova l'azienda in li­qui­da­zio­ne, che vuole tenere. Dopo che tutti i crediti sono stati sod­di­sfat­ti e che sono state adottate tutte le altre misure di li­qui­da­zio­ne ne­ces­sa­rie, Igor annuncia che la società è stata can­cel­la­ta dal Registro delle Imprese.

N.B.

Nella nostra Startup Guide 1&1 IONOS potete in­for­mar­vi anche sulle esatte procedure di scio­gli­men­to di una S.r.l. e di una società semplice (S.s.).

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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