In Italia, il re­gi­stra­to­re di cassa è uno strumento fon­da­men­ta­le per la gestione delle vendite nei negozi e nelle attività com­mer­cia­li. Uti­liz­za­to per emettere scontrini fiscali, serve a do­cu­men­ta­re le ope­ra­zio­ni di vendita al dettaglio e a garantire la corretta tra­smis­sio­ne dei dati all’Agenzia delle Entrate. Negli ultimi anni, la normativa si è evoluta in­tro­du­cen­do l’obbligo del re­gi­stra­to­re te­le­ma­ti­co, che consente l’invio au­to­ma­ti­co e in tempo reale dei cor­ri­spet­ti­vi gior­na­lie­ri. Questo sistema rientra nelle misure di contrasto all’evasione fiscale e nella di­gi­ta­liz­za­zio­ne dei processi fiscali.

Scontrino fiscale: la si­tua­zio­ne giuridica

In Italia, l’emissione dello scontrino fiscale (noto anche come documento com­mer­cia­le) è ob­bli­ga­to­ria per com­mer­cian­ti, artigiani e operatori della ri­sto­ra­zio­ne. Dal 2020, è in vigore l’obbligo del re­gi­stra­to­re te­le­ma­ti­co, che trasmette au­to­ma­ti­ca­men­te i cor­ri­spet­ti­vi all’Agenzia delle Entrate. Lo scontrino cartaceo resta in uso come documento in­for­ma­ti­vo per il cliente, ma non ha più valore fiscale per le de­tra­zio­ni.

Le sanzioni per mancata emissione sono elevate e possono includere anche la chiusura dell’attività in caso di rei­te­ra­zio­ne. Esistono però eccezioni per alcune categorie (come medici e tassisti).

Dati ob­bli­ga­to­ri di uno scontrino fiscale

Lo scontrino fiscale, pur non avendo più valore fiscale per il cliente, deve essere conforme alle spe­ci­fi­che tecniche dell’Agenzia delle Entrate. I dati ob­bli­ga­to­ri includono:

  • Ragione sociale dell’esercente;

  • numero di partita IVA;

  • dati contabili:

    -Cor­ri­spet­ti­vi parziali;

    • sconti o eventuali ret­ti­fi­che;
    • eventuali subtotali; -eventuali rimborsi relativi a merce o im­bal­lag­gi re­sti­tui­ti e provvisti di garanzia; -totale dovuto, con evi­den­zia­ta dicitura “Totale” ben visibile;
  • data e ora dell’emissione e numero pro­gres­si­vo dello scontrino;

  • numero di matricola del re­gi­stra­to­re te­le­ma­ti­co (trasmesso di­gi­tal­men­te).

Scontrino di chiusura gior­na­lie­ra

La somma dei vari scontrini emessi durante la giornata la­vo­ra­ti­va va poi a sommarsi e serve per l’emissione dello scontrino di chiusura gior­na­lie­ra, ovvero uno scontrino che riepiloga tutte le tran­sa­zio­ni della giornata. Tale scontrino va sempre emesso prima della mez­za­not­te, anche per attività com­mer­cia­li che operano su più turni (in questo caso andrà emesso al termine del turno che si conclude prima della mez­za­not­te). L’unica eccezione è rap­pre­sen­ta­ta dalle attività di in­trat­te­ni­men­to e spet­ta­co­lo, le quali, nel caso in cui diano inizio a uno spet­ta­co­lo prima della mez­za­not­te ma che termina solamente una volta entrati nel nuovo giorno, dovranno emettere lo scontrino di chiusura gior­na­lie­ra quando questi sarà terminato, ri­por­tan­do sempre la data di inizio di tale evento.

Sanzioni per la mancata emissione dello scontrino

La sanzione am­mi­ni­stra­ti­va pe­cu­nia­ria che si è costretti a pagare nel caso di una mancata emissione dello scontrino cor­ri­spon­de al 100% dell’imposta dell’importo non do­cu­men­ta­to, ma sempre partendo da una base di 500 €. Si sarà obbligati a pagare tale sanzione nei seguenti tre casi:

  • Per mancata emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale;
  • per l’emissione di questi per un importo inferiore al prezzo effettivo;
  • per l’omessa an­no­ta­zio­ne nel registro dei cor­ri­spet­ti­vi incassati, nel caso in cui vi sia un mancato fun­zio­na­men­to o un fun­zio­na­men­to ir­re­go­la­re del mi­su­ra­to­re fiscale.

Inoltre, sarà comminata una sanzione pe­cu­nia­ria che può variare dai 250 ai 2.000 € circa nel caso non sia stata fatta tem­pe­sti­va­men­te richiesta per la ma­nu­ten­zio­ne del mi­su­ra­to­re fiscale, e dai 1.000 ai 4.000 € circa se il mi­su­ra­to­re fiscale non è stato in­stal­la­to. In quest’ultima ipotesi e nel caso di mancata emissione dello scontrino fiscale sono anche previste delle so­spen­sio­ni della licenza o dell’esercizio dell’attività che possono variare da pochi giorni fino a svariati mesi.

Norme relative ai mi­su­ra­to­ri fiscali

Se ti affidi a un re­gi­stra­to­re di cassa tra­di­zio­na­le, a un qualsiasi tipo di terminale elet­tro­ni­co o a una bilancia elet­tro­ni­ca (ov­via­men­te muniti di stampante), gli obblighi da ri­spet­ta­re in merito alla ma­nu­ten­zio­ne, all’in­stal­la­zio­ne, e più in generale all’intero fun­zio­na­men­to del tuo mi­su­ra­to­re fiscale, rimangono gli stessi.

Per poterlo uti­liz­za­re, il tuo mi­su­ra­to­re fiscale deve essere sot­to­po­sto a un controllo di con­for­mi­tà prima della re­gi­stra­zio­ne, verifica che poi deve essere ripetuta con cadenza annuale e la cui re­spon­sa­bi­li­tà è a carico dell’utente. Tali verifiche, sia quella pre­li­mi­na­re, sia le suc­ces­si­ve in corso d’opera, possono essere ef­fet­tua­te esclu­si­va­men­te da parte di quei soggetti abilitati all’as­si­sten­za tecnica. A dif­fe­ren­za della verifica iniziale, quelle suc­ces­si­ve possono essere ef­fet­tua­te nel luogo di utilizzo del mi­su­ra­to­re, ovvero dove viene svolta la tua attività com­mer­cia­le.

Gli esiti della verifica sono due: positivo o negativo. L’esito positivo riconosce l’idoneità del di­spo­si­ti­vo, e fa sì che a esso venga applicata una targhetta di colore verde, ri­por­tan­te la data della scadenza di tale validità (e quindi della necessità della prossima verifica) e il numero iden­ti­fi­ca­ti­vo dell’operatore che ha svolto il controllo. Tale targhetta non va per nessun motivo né rimossa né mo­di­fi­ca­ta. Se al contrario la verifica ha esito negativo, ciò significa che il tuo ap­pa­rec­chio non è idoneo e quindi non può essere uti­liz­za­to.

In un caso simile, su di esso verrà apposta un’etichetta di colore rosso sulla quale vengono spe­ci­fi­ca­ti i difetti dell’ap­pa­rec­chio. Se entro 40 giorni non verrà ripetuta una verifica, dopo aver chia­ra­men­te risolto le pro­ble­ma­ti­che relative al re­gi­stra­to­re, e non sarà con­va­li­da­to l’utilizzo dello stesso, allora l’ap­pa­rec­chio sarà de­fi­sca­liz­za­to e perciò inu­ti­liz­za­bi­le.

L’utente ha anche la piena re­spon­sa­bi­li­tà di ri­chie­de­re in maniera tem­pe­sti­va l’in­ter­ven­to della ditta di ma­nu­ten­zio­ne nel caso in cui durante l’utilizzo si riscontri un difetto con il mi­su­ra­to­re. È inoltre di fon­da­men­ta­le im­por­tan­za che si segni im­me­dia­ta­men­te la data e l’orario sul libretto di dotazione. Chia­ra­men­te fino al momento della ri­pa­ra­zio­ne, il mi­su­ra­to­re non può essere uti­liz­za­to per l’emissione degli scontrini. Sarà dunque ne­ces­sa­rio avvalersi di un registro cartaceo per sopperire alla mancanza del re­gi­stra­to­re di cassa.

Do­cu­men­ta­zio­ne ne­ces­sa­ria

I documenti che devono essere sempre presenti sono i seguenti:

  • Libretto di dotazione del re­gi­stra­to­re di cassa, con­te­nen­te i dati della tua attività com­mer­cia­le e sul quale vengono riportate le verifiche ef­fet­tua­te e gli in­ter­ven­ti a opera del tecnico.
  • Registro dei cor­ri­spet­ti­vi gior­na­lie­ri, ovvero il registro all’interno del quale vanno riportati giorno dopo giorno l’ammontare di tutte le ope­ra­zio­ni concluse. Se la tua attività è un’attività di vendita diretta, allora sarà ne­ces­sa­rio che tale registro si trovi nel locale adibito alla vendita.
  • Registro per mancato o ir­re­go­la­re fun­zio­na­men­to del re­gi­stra­to­re di cassa, ovvero il registro men­zio­na­to sopra in caso di evenienza.
  • Copia dei documenti relativi alla messa in servizio del mi­su­ra­to­re fiscale e ricevuta di ritorno della copia spedita all’Agenzia delle Entrate com­pe­ten­te.

La si­tua­zio­ne nei vari paesi dell’Unione Europea

At­tual­men­te sono dodici i paesi facenti parte dell’Unione Europea in cui è re­go­la­men­ta­to per legge l’obbligo di re­gi­stra­zio­ne delle attività contabili e l’emissione di uno scontrino fiscale, due concetti stret­ta­men­te legati alla presenza e all’utilizzo dei re­gi­stra­to­ri di cassa. Oltre all’Italia, tali paesi sono: Belgio, Francia, Grecia, Croazia, Polonia, Por­to­gal­lo, Slo­vac­chia, Slovenia, Ungheria, Austria, Lettonia, Estonia e Lituania.

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