In un’epoca in cui tutti sono connessi e ci si affida sempre più alla tec­no­lo­gia, anche tenere la con­ta­bi­li­tà elet­tro­ni­ca­men­te è oggi possibile. Così con il decreto le­gi­sla­ti­vo 5 agosto 2015, n. 127 è stata in­tro­dot­ta la pos­si­bi­li­tà per artigiani e com­mer­cian­ti, quindi per quei soggetti esclusi dall’obbligo di emissione fattura, di servirsi dei re­gi­stra­to­ri di cassa te­le­ma­ti­ci in so­sti­tu­zio­ne dei tra­di­zio­na­li scontrini, fatture o ricevute in forma cartacea.

In questo articolo vi spie­ghia­mo di che cosa si tratta, quando risulta utile usare i re­gi­stra­to­ri di cassa te­le­ma­ti­ci e quali benefici derivano dal loro utilizzo.

Il re­gi­stra­to­re di cassa te­le­ma­ti­co: che cos‘è

Il re­gi­stra­to­re di cassa te­le­ma­ti­co o re­gi­stra­to­re te­le­ma­ti­co è uno strumento che consente di inviare per via te­le­ma­ti­ca gli incassi gior­na­lie­ri all’Agenzia delle Entrate, ser­ven­do­si della nuova procedura online dei cor­ri­spet­ti­vi elet­tro­ni­ci, sempre messa a di­spo­si­zio­ne dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo di questa procedura è ob­bli­ga­to­rio per i di­stri­bu­to­ri au­to­ma­ti­ci con porta di co­mu­ni­ca­zio­ne a partire dal primo aprile 2017 e dal primo gennaio 2018 per quelli senza. Invece è opzionale per i soggetti che non sono tenuti a emettere fattura ma hanno l’obbligo di cer­ti­fi­ca­re gli incassi gior­na­lie­ri delle vendite dei beni e delle pre­sta­zio­ni di servizi rilevanti ai fini IVA tramite ricevuta o scontrino fiscale, quali i com­mer­cian­ti al minuto, i ri­sto­ra­to­ri, gli artigiani, ecc.

Chi volesse aderire a questa opzione per il 2019 deve farne richiesta entro il 31 dicembre 2018. Pre­sen­tan­do l’apposito modulo all’Agenzia delle Entrate, l’utilizzo di questa procedura sarà valida per cinque anni con rinnovo au­to­ma­ti­co sempre di cinque anni, nel caso in cui non si chieda alcuna revoca.

Re­gi­stra­to­re te­le­ma­ti­co: come funziona

Come accennato prima, chi sceglie di uti­liz­za­re un re­gi­stra­to­re te­le­ma­ti­co ha la pos­si­bi­li­tà di me­mo­riz­za­re i dati elet­tro­ni­ca­men­te e inviarli di­ret­ta­men­te all’Agenzia delle Entrate per via te­le­ma­ti­ca. In questo modo gli scontrini, le fatture e le ricevute cartacee vengono so­sti­tui­te dallo scontrino digitale te­le­ma­ti­co.

N.B.

L’uso del re­gi­stra­to­re di cassa te­le­ma­ti­co sem­pli­fi­ca di molto la tenuta della con­ta­bi­li­tà per i com­mer­cian­ti ed evita spreco di carta. Tuttavia l’utilizzo dello scontrino digitale non esula dall’emissione di un documento cartaceo, qualora il cliente ne faccia richiesta.

Sebbene non siano previsti ancora degli sgravi fiscali per chi si munisca di un re­gi­stra­to­re di cassa te­le­ma­ti­co, l’Agenzia delle Entrate ha però messo a di­spo­si­zio­ne dei soggetti aderenti un software gratuito che consente l’emissione delle fatture elet­tro­ni­che e dei cor­ri­spet­ti­vi elet­tro­ni­ci tramite il SID, il Sistema di In­ter­scam­bio, già uti­liz­za­to nella Pubblica Am­mi­ni­stra­zio­ne per creare, tra­smet­te­re e con­ser­va­re le fatture.

I vantaggi del re­gi­stra­to­re di cassa te­le­ma­ti­co

Chi si trova a dover aprire una nuova attività o ha deciso di cambiare il re­gi­stra­to­re di cassa, potrà optare per un re­gi­stra­to­re te­le­ma­ti­co e godere così di alcuni vantaggi, tra cui:

  • la pos­si­bi­li­tà di avere a di­spo­si­zio­ne un prodotto che segue la nuova legge fiscale;
  • l’esenzione dal tenere un registro dei cor­ri­spet­ti­vi (come previsto dall’art. 24, primo comma, del D.P.R. 633 del 1972), perché so­sti­tui­ti dagli scontrini digitali e inviati quasi in tempo reale all’Agenzia delle Entrate;
  • il risparmio sui costi, dato che la verifica periodica è meno frequente e non è ne­ces­sa­rio con­ser­va­re documenti cartacei. Non si ha quindi l’obbligo di cer­ti­fi­ca­zio­ne fiscale.

Tipologie di re­gi­stra­to­ri di cassa te­le­ma­ti­ci

I re­gi­stra­to­ri te­le­ma­ti­ci non sono tutti uguali: seppure le loro fattezze non cambino, si possono di­stin­gue­re due modalità diverse da adottare a seconda del numero di po­sta­zio­ni di cassa che si trovano all’interno di un punto vendita.

Se all’interno di un punto vendita sono presenti meno di 3 po­sta­zio­ni, è ne­ces­sa­rio uti­liz­za­re il re­gi­stra­to­re di cassa te­le­ma­ti­co con “midd­leware”, un com­po­nen­te che permette di dialogare di­ret­ta­men­te con l’Agenzia delle Entrate e tra­sfe­ri­re i dati in tempo reale. Risulta quindi es­sen­zia­le una buona con­nes­sio­ne a Internet.

Invece, se nel punto vendita si dispone di più di 3 po­sta­zio­ni, è possibile in­stal­la­re un server RT che raccoglie tutti i dati delle singole po­sta­zio­ni e le invia all’Agenzia delle Entrate. Questo server svolge così una funzione di con­so­li­da­men­to dei re­gi­stra­to­ri te­le­ma­ti­ci, perciò la sua adozione sarà ob­bli­ga­to­ria a partire dal primo gennaio 2019.

Obblighi dei re­gi­stra­to­ri te­le­ma­ti­ci

Dopo aver il­lu­stra­to i vantaggi e le tipologie es­sen­zia­li del re­gi­stra­to­re di cassa te­le­ma­ti­co, è il momento di trattare più da vicino gli obblighi a cui sono sot­to­po­sti questi strumenti. Anche in questo caso è richiesto un controllo di con­for­mi­tà e devono essere presenti tutti i dati ob­bli­ga­to­ri presenti su un classico scontrino. Non ci sono quindi dif­fe­ren­ze notevoli, ma cambia solo la forma di tra­smis­sio­ne dei dati. Per maggiori in­for­ma­zio­ni su come fi­sca­liz­za­re un re­gi­stra­to­re di cassa, si rimanda al nostro articolo dedicato.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

Vai al menu prin­ci­pa­le