So­li­ta­men­te per in­ter­rom­pe­re un rapporto di lavoro è ne­ces­sa­rio dare le di­mis­sio­ni, nel caso sia il di­pen­den­te a voler scio­glie­re il contratto. Se è il datore di lavoro a non voler con­ti­nua­re il contratto di lavoro, al di­pen­den­te viene dato il li­cen­zia­men­to. Esiste però una terza opzione, meno comune, che può portare benefici a entrambe le parti in causa, ovvero la ri­so­lu­zio­ne con­sen­sua­le del rapporto di lavoro. In questo modo è possibile scio­glie­re prima il contratto di lavoro a diverse con­di­zio­ni. Tuttavia ci sono alcune regole da ri­spet­ta­re. Nei prossimi paragrafi vi spie­ghia­mo meglio di cosa si tratta e quando è opportuno ricorrere a una ri­so­lu­zio­ne con­sen­sua­le per cessare il rapporto di lavoro.

Qual è la dif­fe­ren­za tra la ri­so­lu­zio­ne con­sen­sua­le del rapporto di lavoro e il li­cen­zia­men­to?

De­fi­ni­zio­ne: Ri­so­lu­zio­ne con­sen­sua­le del rapporto di lavoro

Una ri­so­lu­zio­ne con­sen­sua­le del rapporto di lavoro è un accordo tra di­pen­den­te e datore di lavoro di in­ter­rom­pe­re un contratto di lavoro senza ricorrere al li­cen­zia­men­to o alle di­mis­sio­ni.

Mentre la ri­so­lu­zio­ne con­sen­sua­le del rapporto di lavoro è con­cor­da­ta da entrambe le parti in­te­res­sa­te, il li­cen­zia­men­to è da con­si­de­rar­si una di­chia­ra­zio­ne uni­la­te­ra­le da parte del datore di lavoro o da parte del di­pen­den­te in caso di di­mis­sio­ni, di cessare il rapporto di lavoro. Entrambe le opzioni hanno valore anche se una delle due parti non è d'accordo allo scio­gli­men­to del contratto. Invece, la ri­so­lu­zio­ne con­sen­sua­le è valida solo se entrambi i soggetti trovano un accordo.

Grazie a una ri­so­lu­zio­ne con­sen­sua­le del rapporto di lavoro il datore di lavoro e il di­pen­den­te con­cor­da­no sul­l'in­ter­ru­zio­ne del contratto di lavoro, dalla quale possono derivare dei vantaggi. Il datore di lavoro ha così il vantaggio di non dover sot­to­sta­re a li­mi­ta­zio­ni del contratto di lavoro o del li­cen­zia­men­to, ma anche i di­pen­den­ti possono trarre vantaggio da una ri­so­lu­zio­ne con­sen­sua­le, ad esempio per una riduzione del giorno effettivo di li­cen­zia­men­to o per con­cor­da­re una maggiore li­qui­da­zio­ne.

Seppure una ri­so­lu­zio­ne con­sen­sua­le del rapporto di lavoro porti con sé più libertà d'azione, ci sono alcune regole da ri­spet­ta­re, come stabilito dall'articolo 1372 del Codice Civile. Prima del 12 marzo 2016 non c'erano par­ti­co­la­ri adem­pi­men­ti da compiere, mentre ora è ne­ces­sa­rio for­ma­liz­za­re il rapporto con la com­pi­la­zio­ne te­le­ma­ti­ca di alcuni moduli resi di­spo­ni­bi­li dal Ministero del Lavoro.

Il vantaggio con una ri­so­lu­zio­ne con­sen­sua­le del rapporto di lavoro consiste in una maggiore libertà e pos­si­bi­li­tà di con­cor­da­re meglio alcuni aspetti per la ces­sa­zio­ne del contratto. Im­por­tan­te è stabilire la data di de­cor­ren­za, ovvero quando inizia la ri­so­lu­zio­ne con­sen­sua­le. La data di de­cor­ren­za può essere immediata o differita: nel primo caso la ri­so­lu­zio­ne con­sen­sua­le è da in­ten­der­si valida dal momento in cui viene sot­to­scrit­to l'accordo; nel secondo i soggetti coinvolti con­ven­go­no che il di­pen­den­te lavori re­go­lar­men­te fino alla ces­sa­zio­ne del rapporto di lavoro, o si metta in aspet­ta­ti­va o goda delle ferie rimanenti.

Oltre alla normale li­qui­da­zio­ne, è possibile anche con­cor­da­re una somma di denaro ag­giun­ti­va, sulla quale né il di­pen­den­te né l'azienda pagano i con­tri­bu­ti INPS. In con­clu­sio­ne, con una ri­so­lu­zio­ne con­sen­sua­le si sot­to­scri­ve un accordo per­so­na­liz­za­to tra azienda e di­pen­den­te, che può portare benefici per entrambi.

Vantaggi di una ri­so­lu­zio­ne con­sen­sua­le rispetto al li­cen­zia­men­to

Ana­lo­ga­men­te al li­cen­zia­men­to, anche con la ri­so­lu­zio­ne con­sen­sua­le si cessa il rapporto di lavoro. Come già scritto, un accordo di questo tipo può risultare più van­tag­gio­so per il di­pen­den­te rispetto al li­cen­zia­men­to o alle di­mis­sio­ni, perché ha la pos­si­bi­li­tà di con­cor­da­re aspetti che non sono previsti dal normale processo di li­cen­zia­men­to. Il contratto di lavoro può terminare così in maniera più fles­si­bi­le ed è adattato alle proprie esigenze.

Vantaggi per il datore di lavoro

Nessun ticket li­cen­zia­men­to: nel caso di ri­so­lu­zio­ne con­sen­sua­le del rapporto di lavoro non è dovuto nessun con­tri­bu­to aziendale di recesso, fatta eccezione per quei casi che danno diritto al­l'in­den­ni­tà di di­soc­cu­pa­zio­ne NASPI.

Nessun processo formale di li­cen­zia­men­to: optando per una ri­so­lu­zio­ne con­sen­sua­le non è ne­ces­sa­rio seguire la normale procedura di li­cen­zia­men­to e si può procedere più ve­lo­ce­men­te con la ces­sa­zio­ne del rapporto di lavoro.

Tem­pi­sti­che an­ti­ci­pa­te: con la ri­so­lu­zio­ne con­sen­sua­le non si è legati alle tem­pi­sti­che previste per legge per il li­cen­zia­men­to, ma si può con­cor­da­re la data di ces­sa­zio­ne del rapporto.

Vantaggi per i di­pen­den­ti

Tem­pi­sti­che an­ti­ci­pa­te: se il di­pen­den­te ha necessità di in­ter­rom­pe­re il rapporto di lavoro, ad esempio perché ha trovato un nuovo impiego, con una ri­so­lu­zio­ne con­sen­sua­le non c'è bisogno di attendere i tempi previsti per legge per il li­cen­zia­men­to.

Buona uscita: in alcuni casi, oltre al TFR, è possibile con­cor­da­re la ricezione di una somma ag­giun­ti­va di denaro, che è versata proprio nel momento in cui si opta per la ri­so­lu­zio­ne con­sen­sua­le.

Per­so­na­liz­za­zio­ne: grazie a una ri­so­lu­zio­ne con­sen­sua­le è sempre possibile inserire par­ti­co­la­ri con­di­zio­ni che non sono nor­mal­men­te presenti per legge, a patto però che entrambe le parti siano d'accordo.

Svantaggi per il datore di lavoro

Tempi di li­cen­zia­men­to ridotti: il datore di lavoro perde an­ti­ci­pa­ta­men­te un di­pen­den­te e deve perciò trovare in minore tempo un suo sostituto. In questo caso è svan­tag­gio­so per l'azienda ricorrere a una ri­so­lu­zio­ne con­sen­sua­le del rapporto di lavoro, in quanto il di­pen­den­te non lavorerà più in azienda per tutto il tempo stabilito per legge.

Maggiori costi: una ri­so­lu­zio­ne con­sen­sua­le può essere su­bor­di­na­ta al fatto che il di­pen­den­te firma solo se gli sarà accordata una buona uscita e/o con­di­zio­ni diverse.

Svantaggi per i di­pen­den­ti

Tutela del li­cen­zia­men­to: non seguendo il normale iter di li­cen­zia­men­to, il di­pen­den­te potrebbe essere meno tutelato sotto alcuni punti di vista, di­sco­stan­do­si la ri­so­lu­zio­ne con­sen­sua­le da una classica ces­sa­zio­ne del rapporto di lavoro.

Li­cen­zia­men­to an­ti­ci­pa­to: la data di de­cor­ren­za per la ces­sa­zio­ne del rapporto di lavoro può essere molto breve e coin­ci­de­re ad­di­rit­tu­ra con la data di firma della stessa.

Direttive legali della ri­so­lu­zio­ne con­sen­sua­le

Pur essendoci meno li­mi­ta­zio­ni e più libertà con una ri­so­lu­zio­ne con­sen­sua­le del rapporto di lavoro, ciò non significa che non ci siano alcune direttive in ambito legale a cui dover attenersi. In­nan­zi­tut­to, per evitare la pratica illegale delle di­mis­sio­ni in bianco, dal 2016 è ne­ces­sa­rio inviare la do­cu­men­ta­zio­ne prevista online, come stabilito dal Dlgs. n. 151/2015. Il di­pen­den­te deve perciò inviare via PEC i moduli al datore di lavoro e al­l'I­spet­to­ra­to Ter­ri­to­ria­le del Lavoro. È anche possibile inviare la pratica au­to­no­ma­men­te sul sito Cli­cla­vo­ro.

Una ri­so­lu­zio­ne con­sen­sua­le del rapporto di lavoro non è però ir­re­vo­ca­bi­le: si hanno infatti a di­spo­si­zio­ne 7 giorni di tempo dalla data di tra­smis­sio­ne del modulo per revocarla, sempre per via te­le­ma­ti­ca.

È prevista una procedura par­ti­co­la­re per alcuni soggetti, tra cui:

  • una di­pen­den­te durante la gra­vi­dan­za;
  • un di­pen­den­te durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di ac­co­glien­za del minore adottato o in af­fi­da­men­to.

In presenza di questi casi la ri­so­lu­zio­ne con­sen­sua­le deve essere con­va­li­da­ta davanti al­l'I­spet­to­ra­to Ter­ri­to­ria­le del Lavoro, com­pe­ten­te per la città in cui si lavora. Suc­ces­si­va­men­te il di­pen­den­te verrà convocato dal­l'I­spet­to­ra­to del Lavoro per ac­cer­tar­si del­l'ef­fet­ti­va volontà del di­pen­den­te di in­ter­rom­pe­re il rapporto di lavoro; infine l'ufficio apposito rilascia un prov­ve­di­men­to di convalida, che viene trasmesso al di­pen­den­te e al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla richiesta.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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