Qualche anno fa il tema dello scontrino fiscale ha fatto discutere in lungo e in largo in seguito a diverse ope­ra­zio­ni con controlli a tappeto ef­fet­tua­te dalla Guardia di Finanza in tutta Italia, dalle quali sono emerse in­fra­zio­ni rispetto all’obbligo di emissione del tanto noto, quanto odiato, foglietto di carta. Il documento contabile in questione, che un buon 30 % dei com­mer­cian­ti italiani è accusato di non ri­la­scia­re, è di fon­da­men­ta­le im­por­tan­za per essere in regola con la con­ta­bi­li­tà della propria attività. Difatti gestire un esercizio che sia di impresa, arte o pro­fes­sio­ne, implica avere degli obblighi fiscali, tra i quali rientra appunto l’emissione dello scontrino fiscale. Non tutti i soggetti, però, sono tenuti a farlo. Inoltre va aggiunto che a partire dal 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 127/2015, una novità fiscale che ha in­tro­dot­to un po’ di ve­lo­ciz­za­zio­ne e sicurezza grazie alla pos­si­bi­li­tà di tra­smet­te­re te­le­ma­ti­ca­men­te i dati all’Agenzia delle Entrate. In questo articolo cerchiamo dunque di fare chiarezza su tutte le normative vigenti rispetto all’emissione dello scontrino fiscale: af­fron­te­re­mo i punti relativi all’obbligo di emissione, le modalità da adottare per ri­la­sciar­lo e, infine, i pro­ce­di­men­ti esistenti per an­nul­lar­lo in caso di errore durante la sua battitura.

Chi è tenuto a emettere lo scontrino fiscale?

Per questioni di cautela fiscale è richiesta una do­cu­men­ta­zio­ne dell’avvenuto pagamento per mezzo o di uno scontrino o di una ricevuta fiscale (Quit­tung­svor­la­ge: So einfach schreiben Sie Quit­tun­gen): la scelta è del tutto libera poiché i documenti sono equi­pa­ra­ti. I soggetti tenuti all’emissione dello scontrino fiscale sono i com­mer­cian­ti al minuto e simili: per cui ci si riferisce ad esempio a bar, farmacie, ri­sto­ran­ti, par­ruc­chie­ri, alberghi, e così via. Si tratta quindi sempre di soggetti passivi IVA che eseguono ope­ra­zio­ni im­po­ni­bi­li per le quali non è ob­bli­ga­to­ria la fattura, a meno che non venga espli­ci­ta­men­te richiesta dal cliente. Lo scontrino fiscale va ri­la­scia­to al soggetto che effettua l’acquisto o che usu­frui­sce del servizio e ne sostiene il costo.

I soggetti tenuti all’emissione del documento fiscale si dividono in due categorie a seconda del tipo di attività che svolgono. Si di­stin­guo­no infatti:

a.commercio al minuto: la vendita o la cessione di beni in luoghi aperti al pubblico che può avvenire tramite ap­pa­rec­chi au­to­ma­ti­ci, o per cor­ri­spon­den­za, o a domicilio o, infine, in forma ambulante;

b. soggetti as­si­mi­la­ti al commercio al minuto, cioè coloro che eseguono pre­sta­zio­ni

- al­ber­ghie­re e di som­mi­ni­stra­zio­ne di alimenti e bevande, che vengono ef­fet­tua­te in esercizi pubblici;

- di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;

- di servizi nell’esercizio di attività che operano all’interno di locali aperti al pubblico, oppure in forma ambulante o, ancora, presso il domicilio dei clienti;

- di custodia di titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società fi­nan­zia­rie o fi­du­cia­rie.

I locali aperti al pubblico tenuti a emettere lo scontrino sono ad esempio:

  • bar;
  • ri­sto­ran­ti;
  • alberghi;
  • istituti di bellezza e saloni di barbieri e par­ruc­chie­ri;
  • pa­stic­ce­rie;
  • la­van­de­rie;
  • officine di au­to­ri­pa­ra­zio­ne;
  • gommisti;
  • esercizi di vendita di prodotti al dettaglio.

Novità in­tro­dot­te con il D. Lgs. n. 127/2015: lo scontrino digitale

Lo scontrino fiscale del 2017 potrebbe però apparire di­ver­sa­men­te. A partire dal 1° gennaio 2017, infatti, i com­mer­cian­ti al minuto e gli artigiani che hanno optato per la me­mo­riz­za­zio­ne elet­tro­ni­ca e la tra­smis­sio­ne te­le­ma­ti­ca all’Agenzia delle Entrate dei dati dei cor­ri­spet­ti­vi gior­na­lie­ri, non sono più tenuti a ri­la­scia­re lo scontrino fiscale cartaceo.

L’unica premessa è che siano in possesso di un re­gi­stra­to­re te­le­ma­ti­co, una novità nella re­gi­stra­zio­ne dei cor­ri­spet­ti­vi fiscali: per l’appunto si tratta di casse che per­met­to­no sia di re­gi­stra­re i dati in memorie per­ma­nen­ti e inal­te­ra­bi­li, sia di sigillare elet­tro­ni­ca­men­te le in­for­ma­zio­ni e inviarle te­le­ma­ti­ca­men­te all’Agenzia delle Entrate a fine giornata la­vo­ra­ti­va. I re­gi­stra­to­ri di cassa già operanti sono con­ver­ti­bi­li in te­le­ma­ti­ci, mentre quelli in pro­du­zio­ne sono già pre­di­spo­sti all’uso te­le­ma­ti­co. L’esercente deve emettere lo scontrino cartaceo solamente nel caso in cui il cliente lo abbia richiesto espli­ci­ta­men­te.

Il com­mer­cian­te è però obbligato a ri­la­scia­re un documento com­mer­cia­le che rap­pre­sen­ti i diritti di garanzia dell’oggetto venduto o della pre­sta­zio­ne offerta. In­di­can­do­vi sopra l’iden­ti­fi­ca­ti­vo fiscale dell’ac­qui­ren­te, il documento può avere valenza fiscale per dedurre o detrarre gli oneri rilevanti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Usufruire della tra­smis­sio­ne te­le­ma­ti­ca dei dati fiscali relativi ai cor­ri­spet­ti­vi co­sti­tui­sce un vantaggio notevole per i com­mer­cian­ti; sono infatti due le forme di risparmio: in primis dell’emissione dello scontrino (o della ricevuta) fiscale e poi della re­gi­stra­zio­ne dei cor­ri­spet­ti­vi gior­na­lie­ri, perché di entrambi se ne fanno carico le ope­ra­zio­ni au­to­ma­ti­che del re­gi­stra­to­re te­le­ma­ti­co.

Soggetti esonerati dall’obbligo di emissione

Come in altri casi, anche per quanto riguarda l’obbligo di emissione dello scontrino fiscale esistono delle eccezioni: ci sono infatti dei soggetti che sono esonerati da questo obbligo. Li rias­su­mia­mo nella seguente tabella, presente anche sulla pagina dedicata allo scontrino fiscale sul sito della Guardia di Finanza:

Vendite o pre­sta­zio­ni esonerate Soggetti esonerati
  • di tabacchi;
  • di car­bu­ran­ti e lu­bri­fi­can­ti per au­to­tra­zio­ne;
  • di giornali quo­ti­dia­ni, periodici, supporti in­te­gra­ti­vi, libri (anche usati, esclusi quelli di an­ti­qua­ria­to);
  • per mezzo di ap­pa­rec­chi au­to­ma­ti­ci che fun­zio­na­no a gettone o moneta;
  • relative a scommesse e ai concorsi pro­no­sti­ci riservati allo Stato;
  • relative all’utilizzo di dormitori pubblici e di servizi igienico-sanitari pubblici;
  • relative al trasporto pubblico col­let­ti­vo di persone e di veicoli e bagagli al seguito e in cui è l’esercente ad ef­fet­tua­re l’attività di trasporto;
  • parcheggi di veicoli (sia in spazi coperti che non) quando il pagamento del cor­ri­spet­ti­vo viene ef­fet­tua­to per mezzo di ap­pa­rec­chia­tu­re che fun­zio­na­no a monete, gettoni, tessere, biglietti o per mezzo di schede ma­gne­ti­che e simili, a pre­scin­de­re che sia presente il personale addetto.
  • imprese della grande di­stri­bu­zio­ne che optano per la tra­smis­sio­ne te­le­ma­ti­ca dei cor­ri­spet­ti­vi;
  • soggetti che eser­ci­ta­no il commercio di beni di valore ridotto senza at­trez­za­tu­re: venditori ambulanti di pal­lon­ci­ni, piccola og­get­ti­sti­ca per bambini, gelati, dolciumi, cal­dar­ro­ste (eccetto chi opera nei mercati rionali);
  • venditori ambulanti di cartoline e souvenirs;
  • au­to­scuo­le – per quanto riguarda le pre­sta­zio­ni fi­na­liz­za­te al con­se­gui­men­to della patente;
  • fumisti (ossia gli spaz­za­ca­mi­ni), cia­bat­ti­ni, ombrellai, arrotini iti­ne­ran­ti;
  • pre­sta­zio­ni di traghetto rese con barche a remi e dai gon­do­lie­ri della laguna di Venezia;
  • pre­sta­zio­ni di trasporto per mezzo di un taxi;
  • som­mi­ni­stra­zio­ni di alimenti e bevande ef­fet­tua­te in forma iti­ne­ran­te negli stadi, stazioni fer­ro­via­rie e simili, cinema, teatri e altri luoghi pubblici e durante ma­ni­fe­sta­zio­ni;
  • servizi di ram­men­da­tu­ra, ricamo, im­pa­glia­tu­ra, nonché ri­pa­ra­zio­ne di sedie, bi­ci­clet­te, calzature – ma solo se senza col­la­bo­ra­to­ri o di­pen­den­ti.

Cos’è lo scontrino fiscale e cosa deve contenere?

Per chi gestisce un’attività di commercio al dettaglio lo scontrino fiscale non è di certo una novità e la diatriba contro la sua emissione è ben nota agli agenti della Guardia di Finanza. Questo piccolo foglietto di carta con valore fiscale altro non è che un’at­te­sta­zio­ne di una spesa o di un consumo ef­fet­tua­to che non prevede l’emissione di fattura. Si tratta dunque sem­pli­ce­men­te di una prova fisica che per esigenze di cautela fiscale documenti che è stato speso un ammontare di denaro dal cliente per l’acquisto di una merce in un locale aperto al pubblico. Per generare lo scontrino ci si deve servire del re­gi­stra­to­re di cassa e, norme per­met­ten­do, può anche so­sti­tui­re la ricevuta fiscale.

Fatto

Con “locale aperto al pubblico” si intende un luogo privato ac­ces­si­bi­le li­be­ra­men­te durante gli orari di apertura, a pre­scin­de­re da quali siano i beni ceduti e dalla qualità del soggetto cedente ma nel rispetto delle con­di­zio­ni fissate dal pro­prie­ta­rio o gestore.

Quali sono i dati ob­bli­ga­to­ri da inserire nello scontrino fiscale?

La cer­ti­fi­ca­zio­ne deve contenere:

  • ri­fe­ri­men­ti dell’esercente:
    • ditta, de­no­mi­na­zio­ne o ragione sociale (nome e cognome dell’esercente);
    • numero di partita IVA dell’emittente;
  • dati contabili:
    • cor­ri­spet­ti­vi parziali
    • eventuali sconti o ret­ti­fi­che;
    • eventuali subtotali;
    • eventuali rimborsi in caso di resi o im­bal­lag­gi sot­to­po­sti a cauzione;
    • cor­ri­spet­ti­vo totale di spesa preceduto dalla dicitura “Totale” scritta in evidenza;
  • quantità di ciò che è stato ac­qui­sta­to/consumato;
  • de­scri­zio­ne di ciò che è stato ac­qui­sta­to/consumato;
  • elementi temporali della tran­sa­zio­ne (data, ora di emissione);
  • numero pro­gres­si­vo gior­na­lie­ro di scontrini emessi;
  • numero del registro di cassa specifico usato dall’esercizio;
  • logotipo fiscale (sigla MF seguita da una serie di lettere e cifre).

So­prat­tut­to nel caso dei registri di cassa evoluti, in fondo alla cer­ti­fi­ca­zio­ne cartacea si può even­tual­men­te trovare anche il pagamento tramite POS, grazie al quale ci si risparmia la stampa apposita di un secondo tagliando.

In generale non è ob­bli­ga­to­rio che i singoli articoli siano iden­ti­fi­ca­ti, per cui è ammessa la dicitura “Reparto 1” senza alcuna spe­ci­fi­ca­zio­ne rispetto a natura, qualità e quantità di ogni bene oggetto della vendita.

Si tratta di uno scontrino parlante nel caso in cui la cassa contenga la lista dei codici o articoli per scelta dell’emittente oppure perché disposto dalla legge.

Fatto

L’esercente può fornire lo scontrino fiscale anche senza aver ef­fet­ti­va­men­te ricevuto il pagamento. È questo il caso delle cessioni a titolo gratuito, cam­pio­na­tu­ra, ecc. Ma anche quando, ad esempio, si tratta di pre­sta­zio­ni con­ti­nua­ti­ve che prevedono una fattura rie­pi­lo­ga­ti­va o quando, più ba­nal­men­te, il cliente non ha potuto ef­fet­tua­re il pagamento: lo scontrino fiscale deve allora contenere la dicitura “non pagato”, “segue fattura” o simili.

Tem­pi­sti­che di emissione

Lo scontrino fiscale va emesso per

  • pre­sta­zio­ni di servizi: quando avviene il pagamento del cor­ri­spet­ti­vo, ovvero nel momento in cui viene ultimata la pre­sta­zio­ne (indicando l’importo pagato, se tutto o in parte);
  • cessioni di beni: quando avviene il pagamento del cor­ri­spet­ti­vo, ovvero nel momento in cui viene con­se­gna­to il bene.

Di base la con­di­zio­ne per cui emettere il documento fiscale è che la pre­sta­zio­ne o la cessione deve avvenire sempre prima del pagamento.

Modalità di emissione: l’im­por­tan­za del mi­su­ra­to­re fiscale

Per ri­la­scia­re la stampa dello scontrino fiscale è ne­ces­sa­rio servirsi di ap­pa­rec­chi appositi che hanno il nome di mi­su­ra­to­ri fiscali. Ne esistono di tre diversi tipi:

a. speciali re­gi­stra­to­ri di cassa;

b. terminali elet­tro­ni­ci;

c. bilance elet­tro­ni­che munite di stampante.

Tutti gli ap­pa­rec­chi devono essere stati prodotti nel rispetto delle pre­scri­zio­ni tecniche previste dalla Legge. Pro­dut­to­ri o im­por­ta­to­ri di nuovi modelli di mi­su­ra­to­ri fiscali hanno l’obbligo di pre­sen­ta­re una domanda apposita al Ministero dell’Economia per ri­chie­de­re un decreto di ap­pro­va­zio­ne per l’ap­pa­rec­chio che vogliono mettere in commercio. Dopodiché il modello verrà sot­to­po­sto a un controllo di con­for­mi­tà secondo quanto previsto dal decreto ricevuto ef­fet­tua­to dal personale tecnico degli Uffici pro­vin­cia­li dell’Agenzia del Ter­ri­to­rio. A fine procedura il modello riceve un bollo fiscale.

Al momento dell’in­stal­la­zio­ne il mi­su­ra­to­re fiscale deve essere dotato di targhetta di ve­ri­fi­ca­zio­ne di colore verde ancora valida. Il com­mer­cian­te deve im­me­dia­ta­men­te annotare il mi­su­ra­to­re sul libretto di dotazione e pre­sen­ta­re la di­chia­ra­zio­ne di messa in servizio entro il giorno suc­ces­si­vo all’in­stal­la­zio­ne.

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Il preconto: cos’è?

Di solito gli esercizi che som­mi­ni­stra­no alimenti e bevande si servono di una forma di ricevuta co­no­sciu­ta come preconto. Ana­lo­ga­men­te alla comanda, sulla quale vengono annotati gli ordini richiesti dal cliente in fase di pre­no­ta­zio­ne al tavolo di una qualsiasi attività di ri­sto­ra­zio­ne, questo foglietto dall’aspetto simile allo scontrino non ha però alcuna valenza fiscale. Il preconto, infatti, serve solamente per la gestione interna all’esercizio e al cliente per sapere l’importo da pagare ma non è affatto un documento fiscale. Proprio per questo motivo è ob­bli­ga­to­rio che l’emittente vi riporti sopra la dicitura “documento non fiscale” o equi­va­len­te.

Consiglio

Per ri­co­no­sce­re un preconto basta cercare il logotipo fiscale, ovvero l’as­so­cia­zio­ne sti­liz­za­ta delle lettere MF che stanno per “mi­su­ra­to­re fiscale”, ac­com­pa­gna­to dal numero di matricola del re­gi­stra­to­re di cassa: se non è presente, siete stati vittima di un com­por­ta­men­to frau­do­len­to.

Come annullare lo scontrino fiscale

In alcune attività, so­prat­tut­to di commercio al minuto, in cui ci sono momenti di frenesia e tanti clienti da seguire, può si­cu­ra­men­te capitare di fare degli errori durante l’emissione dello scontrino fiscale. L’errore più classico è quello di re­gi­stra­re un importo diverso da quello effettivo dell’ope­ra­zio­ne, per cui il risultato è che sul registro di chiusura gior­na­lie­ro comparirà una dif­fe­ren­za tra quanto incassato e quanto invece cer­ti­fi­ca­to. Non è cer­ta­men­te un dramma, anzi, potete rimediare all’errore senza incorrere in sanzioni. Ciò che dovete fare è sem­pli­ce­men­te seguire una procedura apposita per annullare lo scontrino sbagliato ed emetterne uno nuovo e corretto. Esistono tre casi classici che il­lu­stria­mo di seguito.

a. Scontrino sbagliato ma non ancora stampato

Se avete battuto un importo sbagliato sul re­gi­stra­to­re di cassa potete cor­reg­ge­re l’errore indicando con segno negativo la stessa somma battuta er­ro­nea­men­te. Così facendo l’importo si annulla e potete quindi inserire l’importo corretto.

b. Scontrino sbagliato, stampato ma non ri­la­scia­to

Se però lo scontrino è già stato stampato, ma non ancora ri­la­scia­to al cliente, basterà tracciare una barra diagonale e scrivere “annullato” sul pezzo di carta, ag­giun­gen­do la firma dell’operatore addetto all’an­nul­la­men­to. Al momento della chiusura gior­na­lie­ra del re­gi­stra­to­re di cassa dovrete allegare lo scontrino sbagliato alla stampa e indicare poi sul registro dei cor­ri­spet­ti­vi la dif­fe­ren­za tra il totale degli incassi gior­na­lie­ri al netto degli scontrini annullati. Ef­fet­tuan­do cor­ret­ta­men­te l’an­nul­la­men­to si dimostra buona fede dell’ope­ra­zio­ne durante un’eventuale controllo fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guarda di Finanza.

Fatto

Questa è l’unica procedura corretta per l’an­nul­la­men­to di uno scontrino fiscale sbagliato. Non si può infatti agire tramite il mi­su­ra­to­re di cassa fiscale, perché esso è dotato di una memoria inal­te­ra­bi­le che ga­ran­ti­sce un’attività libera da frodi.

c. Scontrino sbagliato, stampato e ri­la­scia­to

Se vi accorgete di aver battuto un errore su uno scontrino già fornito al cliente, non è possibile an­nul­lar­lo. Piuttosto è ne­ces­sa­rio fare un’an­no­ta­zio­ne sul registro dei cor­ri­spet­ti­vi facendo la dif­fe­ren­za sull’importo totale gior­na­lie­ro. A fianco dell’importo vanno scritti anche il numero dello scontrino sbagliato e l’ora di emissione.

L’errore va annotato il prima possibile perché se il cliente viene fermato per un controllo fiscale circa la corretta emissione dello scontrino ma manca l’an­no­ta­zio­ne relativa all’errore sul registro dei cor­ri­spet­ti­vi, allora in­cor­re­re­te ine­vi­ta­bil­men­te in una sanzione am­mi­ni­stra­ti­va.

Tuttavia se doveste riuscire a rin­trac­cia­re il cliente a cui avete con­se­gna­to lo scontrino sbagliato potete procedere come al punto “b”.

La chiusura gior­na­lie­ra

Finita la giornata la­vo­ra­ti­va si stampa lo scontrino di chiusura gior­na­lie­ra. Le attività suddivise in turni lo devono stampare alla fine del turno prima delle 24. Tutti gli esercizi com­mer­cia­li la cui attività si protrae oltre la mez­za­not­te, come possono essere bar e ri­sto­ran­ti, lo devono invece stampare entro le ore 24 di ciascun giorno. Per quanto riguarda attività di in­trat­te­ni­men­to e spet­ta­co­lo, come di­sco­te­che e teatri, la stampa dello scontrino di chiusura gior­na­lie­ra va ef­fet­tua­ta al termine dell’evento annotando la data di inizio.

L’ap­pa­rec­chio sul quale si re­gi­stra­no i dati in maniera in­can­cel­la­bi­le ha una memoria fiscale di 7 anni. Proprio per questo motivo è con­si­glia­bi­le che vi sin­ce­ria­te di prov­ve­de­re a tutte le misure di an­nul­la­men­to degli scontrini sbagliati.

Mancata emissione dello scontrino fiscale: le sanzioni

Non ri­spet­ta­re l’obbligo dello scontrino fiscale è un’azione illecita per la quale si incorre in una sanzione am­mi­ni­stra­ti­va da parte della Guardia di Finanza. Del resto cer­ti­fi­ca­re l’acquisto di un bene o consumo è una forma di chiarezza agli occhi dello Stato e lo spettro di sanzioni è variegato e severo a seconda della gravità dell’oc­cul­ta­men­to dei cor­ri­spet­ti­vi. È inoltre im­por­tan­te sapere che, a dif­fe­ren­za di quanto succedeva fino a poco tempo fa, ora le pene ri­guar­da­no solo ed esclu­si­va­men­te l’esercente e non più anche il cliente.

Fatto

Queste sanzioni vengono applicate anche nel caso in cui non abbiate annotato le ope­ra­zio­ni sul registro dei cor­ri­spet­ti­vi, magari per mancato fun­zio­na­men­to del re­gi­stra­to­re di cassa.

a. Sanzione am­mi­ni­stra­ti­va pe­cu­nia­ria

La multa in questo caso ammonta al 100 % dell’imposta IVA relativa all’ope­ra­zio­ne, con un minimo pari a 500 €. Ciò significa che il com­mer­cian­te che non fornisce il documento fiscale per la vendita di una borsa del valore di 50 € (totale composto da: im­po­ni­bi­le 40,98 € + IVA 9,02 €) pagherà lo stesso una sanzione minima di 500 € invece di 9,02 € di imposta da sommarsi al 100 % della sanzione, ovvero altri 9,02 €.

b. Primo grado di so­spen­sio­ne della licenza/dell’au­to­riz­za­zio­ne dell’attività/ dell’esercizio dell’attività

In caso di re­ci­di­vi­tà, ovvero se si violano gli obblighi di emissione di scontrino (o ricevuta) fiscale per quattro volte nella durata di un quin­quen­nio, allora entra in azione la so­spen­sio­ne diretta della licenza o dell’au­to­riz­za­zio­ne dell’attività o, ancora, dell’esercizio dell’attività. Per la durata della so­spen­sio­ne sono previsti dai tre giorni a un mese.

c. Secondo grado di so­spen­sio­ne

Il com­por­ta­men­to frau­do­len­to può però essere par­ti­co­lar­men­te grave e se l’importo com­ples­si­vo dei cor­ri­spet­ti­vi non emessi risulta superiore ai 50.000 €, allora il le­gi­sla­to­re ina­spri­sce le sanzioni. La so­spen­sio­ne in tal caso va da un minimo di un mese a un massimo di 6 mesi.

Consiglio

Come già accennato sopra, in caso di un’attività illecita con mancata emissione dello scontrino non sarà più per­se­gui­to il cliente. No­no­stan­te ciò negli interessi della col­let­ti­vi­tà la Guarda di Finanza invita i cittadini a segnalare i casi di in­fra­zio­ni. Si possono infatti con­tat­ta­re le “sale operative” al numero di pubblica utilità “117”, attivo 24 ore su 24, e ri­chie­de­re l’in­ter­ven­to di una pattuglia.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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