Gli acquisti di mac­chi­na­ri, computer e altri beni stru­men­ta­li si possono nor­mal­men­te am­mor­tiz­za­re. Ma come funziona l’am­mor­ta­men­to e quali sono le novità nel 2018? Quando si può usufruire dell’iper am­mor­ta­men­to o del super am­mor­ta­men­to e con quali scadenze? In questo articolo tenteremo di chiarire un po’ di dubbi in merito.

Cenni storici su super am­mor­ta­men­to e iper am­mor­ta­men­to

Con la legge di bilancio del 2018 viene prorogato il super am­mor­ta­men­to e l’iper am­mor­ta­men­to.

Il super am­mor­ta­men­to è stato in­tro­dot­to con la legge di stabilità del 2016, con­sen­ten­do agli im­pren­di­to­ri, nonché ai la­vo­ra­to­ri autonomi, di mag­gio­ra­re del 40% il costo di ac­qui­si­zio­ne di beni stru­men­ta­li nuovi, con esclusivo ri­fe­ri­men­to alla de­ter­mi­na­zio­ne delle quote di am­mor­ta­men­to e dei canoni di locazione fi­nan­zia­ria.

Questi beni dovevano essere ac­qui­sta­ti tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016. Tuttavia, con la suc­ces­si­va legge di bilancio del 2017, queste di­spo­si­zio­ni sono state prorogate fino al 31 dicembre 2017, limite fles­si­bi­le fino al 30 giugno 2018 nel caso in cui entro il 31 dicembre del 2017 fossero stati pagati acconti per una cifra pari almeno al 20% del valore dei beni da ac­qui­sta­re.

L’iper am­mor­ta­men­to, invece, è stato in­tro­dot­to per la prima volta nel 2017 e consiste nella pos­si­bi­li­tà di mag­gio­ra­re il costo di ac­qui­si­zio­ne del 150% per beni materiali stru­men­ta­li nuovi aventi lo scopo di favorire la tra­sfor­ma­zio­ne tec­no­lo­gi­ca e digitale dell’impresa. Si tratta, quindi, di beni ad alto contenuto tec­no­lo­gi­co, come ad esempio macchine in­tel­li­gen­ti. Anche qui, le scadenze sono il 31 dicembre 2017 o il 30 giugno 2018, sempre a patto che il 20% del valore del bene sia già stato pagato entro il 31 dicembre 2017.

Con la legge del 2017, inoltre, sono inclusi anche taluni beni im­ma­te­ria­li per l’iper am­mor­ta­men­to, soggetti ad una mag­gio­ra­zio­ne del 40%: si tratta di software, ap­pli­ca­zio­ni, piat­ta­for­me. La con­di­zio­ne per poter favorire dell’iper am­mor­ta­men­to di questi beni im­ma­te­ria­li era la pos­si­bi­li­tà da parte dell’impresa di usufruire dell’iper am­mor­ta­men­to. Per quanto riguarda le scadenze, vigevano sempre le stesse già men­zio­na­te, con le stesse con­di­zio­ni.

Cosa cambia nel 2018?

Nel 2018 il super am­mor­ta­men­to e l’iper am­mor­ta­men­to sono stati prorogati con lo stesso schema di scadenze (31 dicembre 2018 ovvero 30 giugno 2019 a con­di­zio­ne che siano stati dati acconti per almeno il 20% del valore del bene da ac­qui­sta­re) e gli stessi casi di esclu­sio­ne (tra i quali gli in­ve­sti­men­ti in fab­bri­ca­ti e co­stru­zio­ni).

Le prin­ci­pa­li novità per quanto riguarda il super am­mor­ta­men­to con­si­sto­no nella mag­gio­ra­zio­ne, scesa dal 40% al 30% e l’esclu­sio­ne da questa age­vo­la­zio­ne degli in­ve­sti­men­ti in veicoli e mezzi di trasporto.

Per quanto riguarda l’iper am­mor­ta­men­to, nel 2018 la mag­gio­ra­zio­ne rimane del 150% – o del 40% per gli in­ve­sti­men­ti in beni im­ma­te­ria­li – e le date sempre quelle del 31 dicembre 2018 e del 30 giugno 2019 (sempre a patto che il 20% del valore del bene sia già stato pagato at­tra­ver­so acconti entro il 31 dicembre 2018).

La maggior novità consiste nella modifica dell’elenco, che è contenuto nell’allegato B della legge di bilancio del 2017, nel quale vengono definiti i beni im­ma­te­ria­li per i quali opera la mag­gio­ra­zio­ne del 40% per coloro che be­ne­fi­cia­no dell’iper am­mor­ta­men­to. La modifica consiste nell’aggiunta di alcune voci a questo elenco, voci che ri­guar­da­no software per la realtà aumentata, ri­co­stru­zio­ni in 3D, nonché software per la gestione e il coor­di­na­men­to della logistica e sistemi di gestione della catena di di­stri­bu­zio­ne nell’ambito dell’e-commerce.

Am­mor­ta­men­to di beni stru­men­ta­li di modico valore

Per quanto riguarda infine l’am­mor­ta­men­to di beni stru­men­ta­li nuovi il cui costo unitario non supera i 516,46 Euro, occorre ripartire la mag­gio­ra­zio­ne, che non può essere quindi con­si­de­ra­ta in un’unica soluzione: bisogna ri­par­tir­la in funzione della per­cen­tua­le di am­mor­ta­men­to fiscale prevista dal decreto mi­ni­ste­ria­le.

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