Il co­sid­det­to lavoro smart sta di­ven­tan­do un’opzione concreta per un numero sempre maggiore di settori pro­fes­sio­na­li. Quella che finora era un modello di lavoro quasi esclu­si­va­men­te dei la­vo­ra­to­ri autonomi e dei liberi pro­fes­sio­ni­sti, si sta ora esten­den­do anche ai di­pen­den­ti, sia del pubblico che del privato. Però non è tutto così semplice. Infatti cosa succede qualora doveste subire un in­for­tu­nio mentre state lavorando in un luogo diverso dall’ufficio? Cosa sta­bi­li­sce l’Inail sullo smart working? In questo articolo trovate le in­for­ma­zio­ni ne­ces­sa­rie per sapere come com­por­tar­si qualora doveste essere vittima di un in­for­tu­nio durante il lavoro agile.

Il diritto di tutela dello smart worker

Si potrebbe pensare che chi lavora in smart working sia dif­fi­cil­men­te soggetto a un in­for­tu­nio. Sta­ti­sti­ca­men­te questo potrebbe anche essere il caso, ma questo non vuol dire che lo smart worker abbia meno diritto a essere cor­ret­ta­men­te tutelato nel caso in cui dovesse ca­pi­tar­gli qualcosa durante l’orario di lavoro. Questo diritto è stato infatti ri­co­no­sciu­to già nella legge 22 maggio 2017 n. 81, pro­mul­ga­ta per definire e regolare il lavoro agile, di cui qui ri­por­tia­mo il relativo comma 2 dell’articolo 23.

Citazione

Il la­vo­ra­to­re ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro­fes­sio­na­li di­pen­den­ti da rischi connessi alla pre­sta­zio­ne la­vo­ra­ti­va resa al­l'e­ster­no dei locali aziendali.

In seguito alla legge, anche l’Inail si è attivata chiarendo sia la questione relativa all’obbligo as­si­cu­ra­ti­vo che alla tutela degli smart worker. Questo ha con­tri­bui­to di fatto ad allineare mag­gior­men­te il lavoro agile alle modalità la­vo­ra­ti­ve più classiche, dis­si­pan­do l’ombra nella quale versava lo smart working fino ad allora, venendo im­ple­men­ta­to senza regole ben precise. La circolare Inail sullo smart working chiarisce infatti l’obbligo as­si­cu­ra­ti­vo del la­vo­ra­to­re smart, in quanto i requisiti oggettivi e sog­get­ti­vi previsti per legge sono comunque presenti.

Consiglio

Qualora siate il titolare di un’azienda e decidiate di in­tro­dur­re il lavoro agile, il primo passo per garantire la fles­si­bi­li­tà ne­ces­sa­ria è quello di avere un cloud pro­fes­sio­na­le per la vostra azienda, dal quale i vostri di­pen­den­ti possono attingere e caricare a loro volta dati e file rilevanti. La soluzione En­ter­pri­se Cloud di IONOS ga­ran­ti­sce una sicurezza di pri­mis­si­mo ordine e una facilità d’utilizzo tale da per­met­ter­vi di creare un data center in pochi minuti. Se invece vi ritrovate a lavorare da casa e non avete una suite Office, allora fanno al caso vostro i vari pacchetti Microsoft Office di IONOS adatti a tutte le esigenze.

Tutela durante il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa

È bene ricordare che lo smart working non significa solo lavorare da casa (home office), e può quindi prevedere lo spo­sta­men­to fisico per rag­giun­ge­re il luogo di lavoro pre­sta­bi­li­to, diverso dall’ufficio situato nei locali dell’azienda. In con­si­de­ra­zio­ne di ciò, il comma suc­ces­si­vo precisa che anche lo smart worker ha diritto alla tutela contro gli infortuni durante il tragitto caso-lavoro e lavoro-casa, proprio come per tutti i la­vo­ra­to­ri che si recano sul luogo di lavoro.

Consiglio

Qui però è doveroso fare delle pre­ci­sa­zio­ni. Prima di tutto sulla scelta del luogo di lavoro. Per quanto il lavoro agile che si con­trad­di­stin­gue proprio per la sua fles­si­bi­li­tà, non significa che tutto sia permesso. Ad esempio, per quanto riguarda il luogo di lavoro, ossia dove si sceglie di svolgere la propria attività pro­fes­sio­na­le, va spe­ci­fi­ca­to che questo non può essere scelto in­te­ra­men­te a proprio pia­ci­men­to. Il luogo di lavoro smart deve infatti sod­di­sfa­re esigenze legate alla pre­sta­zio­ne di lavoro stessa o alla pos­si­bi­li­tà di con­ci­lia­re le esigenze la­vo­ra­ti­ve con quelle private.

Citazione

Il la­vo­ra­to­re ha diritto alla tutela contro  gli  infortuni  sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata  e  ritorno  dal luogo di abi­ta­zio­ne a  quello  prescelto  per  lo  svol­gi­men­to  della pre­sta­zio­ne la­vo­ra­ti­va al­l'e­ster­no dei locali aziendali, […] quando la scelta del luogo della pre­sta­zio­ne sia dettata da esigenze connesse alla pre­sta­zio­ne stessa o dalla necessità del la­vo­ra­to­re di con­ci­lia­re le esigenze di vita con quelle la­vo­ra­ti­ve e risponda a criteri di ra­gio­ne­vo­lez­za.

Decidere di andare al bar di fronte casa e lavorare da lì per un’oretta perché ci si era stancati di lavorare da casa, ad esempio, non coincide con nessuna delle due con­di­zio­ni so­prae­len­ca­te. Quindi at­ten­zio­ne a non prendere sot­to­gam­ba i criteri che motivano lo smart working e a non ap­pro­fit­ta­re troppo della maggior libertà concessa.

In­for­ma­ti­va del datore di lavoro su rischi generali e specifici

Lo stesso discorso vale anche per l’utilizzo della stru­men­ta­zio­ne ne­ces­sa­ria allo svol­gi­men­to dell’attività pro­fes­sio­na­le. Il datore di lavoro è tenuto a inviare an­nual­men­te un’in­for­ma­ti­va a tutti i la­vo­ra­to­ri con­te­nen­te i rischi generali e i rischi specifici connessi al lavoro agile. All’interno di questa in­for­ma­ti­va va indicato anche il corretto utilizzo della stru­men­ta­zio­ne (tec­no­lo­gi­ca e non). Dal canto suo, il la­vo­ra­to­re è tenuto a in­tra­pren­de­re tutte le misure di pre­ven­zio­ne dettate dal datore di lavoro. La mancata at­tua­zio­ne di tali misure fa perdere la copertura as­si­cu­ra­ti­va al la­vo­ra­to­re.

Rischio elettivo

L’unico caso in cui il la­vo­ra­to­re agile perde la copertura as­si­cu­ra­ti­va è qualora il suo com­por­ta­men­to non sia in linea con la mansione svolta; questo è ciò che si definisce rischio elettivo. Nel rischio elettivo rientrano tutti quei com­por­ta­men­ti dettati non da finalità aziendali, ma da scelte in­di­vi­dua­li vo­lut­tua­rie non com­mi­su­ra­te alla propria mansione e al suo svol­gi­men­to.

N.B.

Il rischio elettivo è valido per tutti i la­vo­ra­to­ri e non si tratta di una regola pensata ap­po­si­ta­men­te per lo smart worker.

Esempi di perdita della copertura as­si­cu­ra­ti­va

Il primo esempio è legato al tragitto casa-lavoro. Am­met­tia­mo che, come da accordo con il datore di lavoro, il la­vo­ra­to­re decida di recarsi presso uno spazio di coworking della sua città. Se il la­vo­ra­to­re dovesse subire un incidente mentre si dirige verso lo spazio di coworking lungo un percorso sensato che porti da casa sua a tale luogo, allora sarebbe tutelato. Am­met­tia­mo ora che il la­vo­ra­to­re decida di fare un percorso molto più lungo o che ad­di­rit­tu­ra si fermi a fare il bagno in un lago nei pressi, questo com­por­ta­men­to sarebbe to­tal­men­te vo­lut­tua­rio e cau­se­reb­be la perdita della tutela as­si­cu­ra­ti­va.

Un secondo esempio di perdita della copertura as­si­cu­ra­ti­va è invece legato all’inos­ser­van­za delle regole scritte nell’accordo ob­bli­ga­to­rio per legge tra datore di lavoro e la­vo­ra­to­ri. Se in tale accordo alcuni locali sono di­chia­ra­ti non idonei allo svol­gi­men­to dell’attività la­vo­ra­ti­va, per esempio in una birreria, e il la­vo­ra­to­re si trovava lì quando è stato vittima di un incidente, allora non godrebbe della copertura as­si­cu­ra­ti­va. Al contrario, se il la­vo­ra­to­re sta svolgendo la propria attività in casa, luogo incluso tra quelli previsti nell’accordo, e, recandosi in cucina inciampa e si infortuna, allora la copertura as­si­cu­ra­ti­va è garantita.

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