Ogni volta che si effettua una tran­sa­zio­ne legale, è ne­ces­sa­rio esprimere la propria volontà: "voglio comprare questa macchina!" oppure "Accetto questo contratto d’affitto!". Può sembrare qualcosa di as­so­lu­ta­men­te banale, ma è più che decisivo per il diritto civile. Infatti senza una corretta di­chia­ra­zio­ne di volontà, non è possibile sot­to­scri­ve­re alcun contratto e non è quindi possibile portare a buon fine alcun affare in maniera legale.

Che cos’è una di­chia­ra­zio­ne di volontà

La ma­ni­fe­sta­zio­ne di volontà è uno degli elementi es­sen­zia­li del negozio giuridico. Affinché un negozio giuridico (nel senso di tran­sa­zio­ne) possa essere concluso, è ne­ces­sa­rio che la propria volontà sia esternata. Tuttavia, in base al modo in cui viene condivisa la propria volontà, la ma­ni­fe­sta­zio­ne può essere espressa o tacita. A esternare la propria volontà sono solamente le persone aventi capacità giuridica.

De­fi­ni­zio­ne

Nel diritto italiano, per di­chia­ra­zio­ne di volontà si intende l’espres­sio­ne (tacita o manifesta) della propria volontà, cioè la capacità di intendere e di volere che co­sti­tui­sce un pre­re­qui­si­to dell’agire e rap­pre­sen­ta il contenuto tipico di un negozio giuridico.

Ogni contratto richiede almeno una di­chia­ra­zio­ne di volontà effettiva, al­tri­men­ti non è possibile con­clu­de­re alcun negozio giuridico. Il numero di di­chia­ra­zio­ni di volontà richieste, cioè se una sola parte esprime la sua volontà o se sono coinvolte due persone, dipende dal fatto che la tran­sa­zio­ne sia uni­la­te­ra­le o bi­la­te­ra­le. Ad esempio, nei contratti di acquisto o di affitto le parti coinvolte sono sempre due: un lato avanza un'of­fer­ta, l'altro l’accetta. In tal caso, ciascuna delle parti deve esprimere con­grua­men­te la propria volontà. Ma at­ten­zio­ne: non tutte le ma­ni­fe­sta­zio­ni di volontà sono adatte a essere con­si­de­ra­te valide.

Tuttavia la cosa più im­por­tan­te è ma­ni­fe­sta­re la propria volontà. Senza di essa, in­di­pen­den­te­men­te dalla forma che si utilizza per ester­nar­la, non è possibile portare a com­pi­men­to alcun negozio giuridico. Dopodiché è il de­sti­na­ta­rio a dover ricevere la di­chia­ra­zio­ne di volontà, salvo che si tratti di una di­chia­ra­zio­ne di volontà che non deve essere ricevuta (tacita). Infine, non ci devono essere ostacoli al­l'ef­fi­ca­cia.

I due tipi di ma­ni­fe­sta­zio­ne di volontà

Si distingue tra due diversi tipi di ester­na­zio­ni di volontà, che de­ter­mi­na­no l’efficacia della ma­ni­fe­sta­zio­ne. La tipologia più comune è la ma­ni­fe­sta­zio­ne espressa, che prevede la ricezione attiva della ma­ni­fe­sta­zio­ne da parte del de­sti­na­ta­rio. Un esempio è un contatto diretto tra due parti.

Tuttavia fare una di­chia­ra­zio­ne di volontà espressa è possibile anche in assenza del de­sti­na­ta­rio. Ad esempio nel caso dell’invio di una lettera, la ma­ni­fe­sta­zio­ne in essa contenuta (e che essa rap­pre­sen­ta) diventa valida solo al momento della ricezione. In questo caso non importa che il de­sti­na­ta­rio per­ce­pi­sca la di­chia­ra­zio­ne di volontà, ciò che conta è che il de­sti­na­ta­rio abbia la pos­si­bi­li­tà di leggerla.

D'altra parte, tra le eccezioni c'è anche la ma­ni­fe­sta­zio­ne di volontà che non ha bisogno di essere ricevuta: tacita. In questo caso la di­chia­ra­zio­ne di volontà di per sé è suf­fi­cien­te per essere giu­ri­di­ca­men­te valida. La sua efficacia non dipende dalla ricezione da parte di una seconda persona. L'esempio in questo caso più noto è il te­sta­men­to che, in­di­pen­den­te­men­te dal fatto se venga inviato a qualcuno o meno, ha comunque piena validità.

Com­po­nen­ti di una ma­ni­fe­sta­zio­ne di volontà

Ogni ma­ni­fe­sta­zio­ne di volontà si compone di due elementi prin­ci­pa­li: la fat­ti­spe­cie sog­get­ti­va e quella oggettiva. La prima fa ri­fe­ri­men­to alla volontà interna del soggetto, che prevede la presenza della volontà di agire. Deve essere presente un desiderio reale e interno di fare qualcosa, o di non farla. Questo significa anche che, per quanto ovvio possa suonare, la ma­ni­fe­sta­zio­ne della volontà da parte di persone in­con­sa­pe­vo­li (e tra queste rientrano anche i dormienti) non hanno alcun valore.

Il soggetto che esprime la propria volontà deve essere infatti con­sa­pe­vo­le sia della propria ester­na­zio­ne sia delle con­se­guen­ze che ne de­ri­ve­ran­no. Se così non fosse, il negozio giuridico sarà con­si­de­ra­to nullo.

Fatto

I giuristi tedeschi fanno spesso ri­fe­ri­men­to a un caso esemplare per spiegare la nullità di un negozio senza con­sa­pe­vo­lez­za, quello dell’asta di Treviri: all’asta un uomo saluta un suo amico con un gesto della mano. Il banditore considera questa un’offerta, che fa sì che l’uomo si ag­giu­di­chi l’acquisto di una costosa bottiglia di vino. Tuttavia l’uomo non era a co­no­scen­za che in questo modo, in questa par­ti­co­la­re si­tua­zio­ne, ciò rap­pre­sen­tas­se una di­chia­ra­zio­ne di volontà. No­no­stan­te la sua mancanza d’intento, gli viene pre­sen­ta­to un contratto da firmare, poiché il si­gni­fi­ca­to dell’alzata di mano in quella si­tua­zio­ne avrebbe dovuto essere nota. L’uomo può con­te­sta­re questo errore sorto da un’in­com­pren­sio­ne, sarà tuttavia costretto a risarcire i danni derivanti dal malinteso.

Entrambi questi elementi fanno dunque ri­fe­ri­men­to al soggetto e alla sua volontà. Ma perché una ma­ni­fe­sta­zio­ne di volontà possa avere efficacia giuridica, è ne­ces­sa­rio che l’oggetto della propria volontà sia esternato. La fat­ti­spe­cie oggettiva fa ri­fe­ri­men­to alla ma­ni­fe­sta­zio­ne in sé. In questo caso il punto di vista da prendere in con­si­de­ra­zio­ne è quello del ricevente della volontà: risulta chiaro a una parte terza di­sin­te­res­sa­ta che il di­chia­ran­te sta espri­men­do la propria volontà li­be­ra­men­te? Le ester­na­zio­ni che avvengono sotto la minaccia di violenza, non hanno alcuna validità.

La di­chia­ra­zio­ne può avvenire sia in forma verbale che scritta, o in qualsiasi altra forma co­mu­ne­men­te com­pren­si­bi­le e con­clu­den­te: ovvero con qualsiasi mezzo che renda possibile com­pren­de­re il pensiero di un soggetto terzo alle altre persone, come ad esempio l’alfabeto Morse, segni positivi o negativi, l’alfabeto delle persone sordomute, ecc. Un esempio che rende l’idea è quello di salire su un treno. Salendoci è chiaro che la vostra volontà sia quella di viaggiare per mezzo di quel treno.

N.B.

Rimanere in silenzio rap­pre­sen­ta tuttavia un’eccezione. In questo caso il detto italiano “chi tace ac­con­sen­te” può indurre in con­fu­sio­ne. In linea di massima l’atto del tacere non può essere con­si­de­ra­to come una ma­ni­fe­sta­zio­ne di volontà. Un’eccezione all’eccezione è quando invece il silenzio sia cir­co­stan­zia­to, assumendo in tal modo un si­gni­fi­ca­to univoco e quindi ine­qui­vo­ca­bi­le. In aggiunta ci sono delle singole eccezioni previste dalla legge, come l’Art. 1333 Contratto con ob­bli­ga­zio­ni del solo pro­po­nen­te.

Altro elemento co­sti­tu­ti­vo per una di­chia­ra­zio­ne di volontà, valida a tutti gli effetti, è la volontà di con­clu­de­re un negozio. Il di­chia­ran­te deve segnalare di essere realmente in­ten­zio­na­to a dare vita a un negozio con valenza legale, come avviene ad esempio con la firma di un contratto. La questione è diversa quando si accetta ad esempio di fare una cortesia a un amico: in questo caso la parte che offre il proprio aiuto non è disposta a dare vita a un rapporto con valenza giuridica, e non è quindi disposto a ri­spon­de­re alle con­se­guen­ze che ne po­treb­be­ro derivare. Anche in questo caso la pro­spet­ti­va di una terza parte di­sin­te­res­sa­ta è decisiva: il ricevente ha avuto modo di in­ter­pre­ta­re cor­ret­ta­men­te le af­fer­ma­zio­ni o il di­chia­ran­te si è com­por­ta­to in maniera chia­ra­men­te equivoca?

Come fa una ma­ni­fe­sta­zio­ne di volontà ad andare in porto?

La ma­ni­fe­sta­zio­ne della propria volontà inizia con l’ester­na­zio­ne della stessa: quando con co­gni­zio­ne di causa e in totale autonomia di­schiu­de­te la vostra di­chia­ra­zio­ne. Se non si tratta di una ma­ni­fe­sta­zio­ne di volontà che deve essere recepita, allora la singola ester­na­zio­ne sarà già di per sé valida.

Se, invece, si tratta di una ma­ni­fe­sta­zio­ne che necessita un ricevente, allora è ne­ces­sa­rio esternare la propria volontà al cospetto di una seconda parte, di­stin­guen­do tra riceventi presenti e non presenti. Mentre il primo ha la pos­si­bi­li­tà di ottenere im­me­dia­ta­men­te la volontà e quindi di prenderla in con­si­de­ra­zio­ne, nel caso di una persona assente è invece ne­ces­sa­rio far sì che la propria volontà possa essere con­se­gna­ta a quella persona, ad esempio inserendo la lettera con­te­nen­te la propria volontà nella buca delle lettere.

Questa forma di consegna della propria ma­ni­fe­sta­zio­ne può causare due problemi:

La presa di co­no­scen­za casuale: in questo caso una parte esterna la propria volontà e un’altra parte ne prende atto. Sebbene la di­chia­ra­zio­ne fosse rivolta a questa seconda persona, non era previsto che ne venisse a co­no­scen­za. Il ricevente ha appreso della ma­ni­fe­sta­zio­ne di volontà inav­ver­ti­ta­men­te, ad esempio durante una con­ver­sa­zio­ne che doveva essere privata. In tal caso la di­chia­ra­zio­ne non va con­si­de­ra­ta come con­se­gna­ta, poiché questa non è stata resa pubblica in­ten­zio­nal­men­te.

Perdita della di­chia­ra­zio­ne di volontà: è inoltre possibile che una persona metta per iscritto le proprie volontà, le sot­to­scri­va e però affidi il compito di portarle al ricevente a una terza persona. Nel caso in cui questa terza persona renda pubblica la volontà del di­chia­ran­te contro il volere dello stesso, o senza che egli lo sappia, allora la di­chia­ra­zio­ne non ha validità. Il di­chia­ran­te non ha mostrato nessuna precisa volontà d’agire in ri­fe­ri­men­to alla consegna delle proprie volontà. Ma stando ai manuali di diritto, va presa in con­si­de­ra­zio­ne la ne­gli­gen­za, ovvero se il di­chia­ran­te ha causato questa si­tua­zio­ne con il suo com­por­ta­men­to ne­gli­gen­te; in tal caso il ricevente ha il diritto di con­si­de­ra­re effettive e vin­co­lan­ti le volontà.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

Vai al menu prin­ci­pa­le