Una fi­de­ius­sio­ne (o fi­de­jus­sio­ne) è un contratto uni­la­te­ra­le vin­co­lan­te con il quale il fi­de­ius­so­re si impegna nei confronti di un creditore in quanto garante, ga­ran­ten­do appunto di pagare il debito di qualcuno nel caso questo non fosse in grado. La fi­de­ius­sio­ne co­sti­tui­sce quindi una maggiore sal­va­guar­dia per il creditore: in caso di emergenza, il fi­de­ius­so­re assume l’ob­bli­ga­zio­ne del debitore dal relativo rapporto di debito.

Fi­de­ius­sio­ne: de­fi­ni­zio­ne

In linea di principio in ogni fi­de­ius­sio­ne sono coinvolte tre parti, cioè il garante, il creditore ed il debitore.

De­fi­ni­zio­ne

Secondo il codice civile una fi­de­ius­sio­ne è un negozio giuridico in cui un garante, chiamato appunto fi­de­ius­so­re, si obbliga nei confronti di un creditore ga­ran­ten­do in luogo di una terza parte, il debitore.

Ciò significa che se il debitore non è in grado di estin­gue­re il debito contratto, il garante si assume la re­spon­sa­bi­li­tà di farlo. Il creditore non è di­ret­ta­men­te re­spon­sa­bi­le in questi casi, quindi la garanzia è un contratto vin­co­lan­te uni­la­te­ra­le.

Nella fi­de­ius­sio­ne la re­spon­sa­bi­li­tà è nor­mal­men­te solidale il che significa che sia il creditore sia il garante sono obbligati in solido, il che a sua volta comporta che il creditore possa avvalersi per l’adem­pi­men­to in­dif­fe­ren­te­men­te all’uno e all’altro. Invece nella fi­de­ius­sio­ne con beneficio di escus­sio­ne (be­ne­fi­cium ex­cus­sio­nis), il fi­de­ius­so­re può pre­ten­de­re che il creditore si rivalga in primo luogo sul debitore. Questo tipo di fi­de­ius­sio­ne con beneficio di escus­sio­ne deve però essere spe­ci­fi­ca­to espres­sa­men­te nel contratto.

Come funziona una fi­de­ius­sio­ne?

Una tran­sa­zio­ne legale tra due parti non richiede ne­ces­sa­ria­men­te un garante. Tuttavia se una delle due parti esegue prima un servizio (i classici casi sono l’ero­ga­zio­ne di prestiti o la sti­pu­la­zio­ne di un contratto di affitto con un nuovo inquilino) e richiede una garanzia di terzi per il cor­ri­spet­ti­vo dovuto, allora si può ricorrere alla fi­de­ius­sio­ne. Un caso classico è quello della banca che si rifiuta di erogare un prestito in mancanza di una garanzia da parte del ri­chie­den­te. Tale garanzia può con­si­ste­re nell’ipoteca su un immobile oppure appunto in una fi­de­ius­sio­ne.

Vi sono diversi tipi di fi­de­ius­sio­ne anche se sot­to­stan­no tutti all’articolo 1936 del codice civile italiano:

“È fi­de­ius­so­re colui che, ob­bli­gan­do­si per­so­nal­men­te verso il creditore, ga­ran­ti­sce (promessa uni­la­te­ra­le) l’adem­pi­men­to di un’ob­bli­ga­zio­ne altrui. La fi­de­ius­sio­ne è efficace anche se il debitore non ne ha co­no­scen­za.”

Na­tu­ral­men­te, pur essendo il rapporto di fi­de­ius­sio­ne un rapporto tra il fi­de­ius­so­re e il creditore, comporta un pre­ce­den­te accordo tra il debitore e il fi­de­ius­so­re, che però non rientra nel rapporto di fi­de­ius­sio­ne vero e proprio. Infatti la fi­de­ius­sio­ne rimane valida anche se il debitore non ne è a co­no­scen­za.

N.B.

La fi­de­ius­sio­ne non è una garanzia reale, e quindi non at­tri­bui­sce il diritto di sequela: ciò significa che essendo la garanzia riposta nei beni del fi­de­ius­so­re, se quest’ultimo cede i propri beni a terzi, il creditore non può rivalersi su questi ultimi.

Quali requisiti deve sod­di­sfa­re il garante?

Nor­mal­men­te a far da garante sono parenti stretti o amici, ma per la banca non ha im­por­tan­za la relazione con il garante, quanto la con­si­sten­za del suo pa­tri­mo­nio. Quindi non è ne­ces­sa­rio che si tratti di un parente stretto, ma può essere chiunque sia disposto a garantire e abbia un pa­tri­mo­nio suf­fi­cien­te per farlo.

Il fi­de­ius­so­re può essere una persona fisica o una persona giuridica e non sono richieste spe­ci­fi­che ca­rat­te­ri­sti­che per il garante, a meno che il debitore sia obbligato a indicare un fi­de­ius­so­re.

I rapporti tra fi­de­ius­so­re e creditore

Come già accennato, il creditore può rivalersi in­dif­fe­ren­te­men­te sia sui beni del fi­de­ius­so­re sia su quelli del debitore, nel caso in cui il debitore non cor­ri­spon­da il dovuto nei termini stabiliti. Soltanto nel caso in cui sia stato pattuito il beneficio di pre­ven­ti­va escus­sio­ne il fi­de­ius­so­re può ri­chie­de­re in giudizio che siano sot­to­po­sti a ese­cu­zio­ne prima i beni del debitore, indicando però anche quali. Quindi nel caso di fi­de­ius­sio­ne con beneficio d’escus­sio­ne il creditore può avvalersi sul garante solo dopo aver escusso il debitore prin­ci­pa­le. Se però appunto questa ope­ra­zio­ne dovesse to­tal­men­te o in parte non andare a buon fine, allora il fi­de­ius­so­re deve cor­ri­spon­de­re il rimanente importo (o intero nel caso l’ope­ra­zio­ne avesse avuto un esito to­tal­men­te in­frut­tuo­so).

I rapporti tra debitore e fi­de­ius­so­re

Nel regolare i rapporti tra fi­de­ius­so­re e debitore prin­ci­pa­le, il le­gi­sla­to­re ha posto par­ti­co­la­re at­ten­zio­ne alla fase suc­ces­si­va all’estin­zio­ne del debito da parte del fi­de­ius­so­re, il quale, dopo aver cor­ri­spo­sto la pre­sta­zio­ne pattuita, ha nei confronti del debitore gli stessi diritti che prima aveva il creditore nei suoi confronti, ovvero un diritto surrogato che si espleta negli stessi limiti e termini di quelli che aveva il creditore. Il fi­de­ius­so­re gode anche dell’azione di regresso, che consiste nel diritto a farsi rim­bor­sa­re dal debitore tutto ciò che è stato pagato al debitore, inclusi interessi e spese sostenute.

Il diritto di regresso è però vincolato a de­ter­mi­na­te con­di­zio­ni: il fi­de­ius­so­re però deve sempre avvertire il debitore prima di ef­fet­tua­re dei pagamenti al creditore, in modo che quest’ultimo possa far valere le proprie ri­mo­stran­ze. Se questa co­mu­ni­ca­zio­ne non avviene, il debitore può ri­fiu­tar­si di cor­ri­spon­de­re parte delle ob­bli­ga­zio­ni al fi­de­ius­so­re opponendo le ri­mo­stran­ze che non ha potuto muovere al creditore quando è stato ef­fet­tua­to il pagamento. Inoltre, qualora il debitore, in­con­sa­pe­vo­le del pagamento del fi­de­ius­so­re, abbia anch’egli adempiuto agli obblighi, il fi­de­ius­so­re perde il diritto di regresso, ossia come già detto il diritto di rivalersi sul debitore per il debito pagato.

La perdita del diritto di regresso può avvenire anche in altri casi, ad esempio se per sbaglio dovesse pagare un debito già estinto per qualsiasi altra causa.

È possibile recedere da una fi­de­ius­sio­ne?

Nor­mal­men­te la fi­de­ius­sio­ne ha una durata in­de­ter­mi­na­ta. Tuttavia il fi­de­ius­so­re può co­mu­ni­ca­re tramite posta rac­co­man­da­ta oppure tramite posta elet­tro­ni­ca cer­ti­fi­ca­ta la re­ces­sio­ne dal contratto. Questo non lo solleva però dal dover garantire il debito contratto fino a quel momento.

Quando una fi­de­ius­sio­ne è da con­si­de­rar­si estinta?

Le cause per cui una fi­de­ius­sio­ne può con­si­de­rar­si estinta sono so­li­ta­men­te de­ter­mi­na­te nel contratto, ma vi sono anche spe­ci­fi­che cause che ne de­ter­mi­na­no appunto l’estin­zio­ne. La prin­ci­pa­le è ov­via­men­te l’adem­pi­men­to del debito, ma possono esserci altre cir­co­stan­ze, dette cause speciali come ad esempio nel caso in cui il creditore effettui prestiti ag­giun­ti­vi al debitore senza valutarne lo stato di dif­fi­col­tà economica e senza au­to­riz­za­zio­ne da parte del fi­de­ius­so­re stesso oppure nel caso in cui il creditore abbia ef­fet­tua­to atti illeciti, o in cui l’ob­bli­ga­zio­ne sia scaduta.

Ri­cor­dia­mo però che la morte del fi­de­ius­so­re non comporta l’estin­zio­ne della fi­de­ius­sio­ne, che invece viene accollata agli eredi, con tutti i diritti e doveri che erano del fi­de­ius­so­re ori­gi­na­rio.

Fi­de­ius­sio­ne bancaria e fi­de­ius­sio­ne as­si­cu­ra­ti­va

Due par­ti­co­la­ri esempi di fi­de­ius­sio­ne sono quella bancaria e quella as­si­cu­ra­ti­va. Le dif­fe­ren­ze risiedono ov­via­men­te nell’istituto con cui si stipula il contratto. Ad esempio la fi­de­ius­sio­ne bancaria è un contratto tra il fi­de­ius­so­re e l’istituto di credito, il quale fa da garante nei confronti del fi­de­ius­so­re im­pe­gnan­do­si a cor­ri­spon­de­re il dovuto in caso in cui esso non assolva l’ob­bli­ga­zio­ne assunta con il contratto. La banca im­mo­bi­liz­za un capitale cor­ri­spon­den­te al valore garantito, cosa che invece non avviene per la fi­de­ius­sio­ne as­si­cu­ra­ti­va.

La fi­de­ius­sio­ne as­si­cu­ra­ti­va è spesso un requisito per i bandi di concorso europei ed è stipulata tra il vincitore e l’ente che deve onorarlo. Nel caso in cui il vincitore non ri­spet­tas­se gli accordi o l’ente non versasse i soldi dovuti, in­ter­vie­ne la compagnia di as­si­cu­ra­zio­ne.

Fi­de­ius­sio­ne in forma specifica e fi­de­ius­sio­ne omnibus

La fi­de­ius­sio­ne può essere stipulata nella forma “omnibus” oppure “specifica”. In entrambi i casi il fi­de­ius­so­re si impegna a garantire l’importo massimo stabilito nel contratto, ma se nella forma “omnibus” questo impegno riguarda tutte le ob­bli­ga­zio­ni, per la “specifica” esso appunto riguarda soltanto quelle spe­ci­fi­ca­ta­men­te garantite.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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